Bollettino Ufficiale del CNR - Parte I Ordinamento n. 1/2000
Provvedimento Ordinamentale n. 15448/14.01.2000


EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ E DELL’ATTIVITÀ CONTRATTUALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

IL PRESIDENTE

Visti l’articolo 4, comma 3, e gli articoli 7, 8, 9 e 13 comma 2 lettera d), del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Visto l’art. 8 della Legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione n. 317 adottata dal Consiglio direttivo del CNR in data 7 ottobre 1999, relativa all’adozione del Regolamento di disciplina della contabilità e dell’attività contrattuale del Consiglio nazionale delle ricerche, in attuazione del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Vista la nota Prot. n 2593 del 7 dicembre 1999 del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, con la quale sono stati formulati dei rilievi in ordine al predetto regolamento deliberato dal Consiglio direttivo nella seduta del 7 ottobre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 505 del 22 dicembre 1999, con la quale, in aderenza ai rilievi ministeriali, sono state apportate alcune modifiche rispetto al testo del Regolamento deliberato il 7 ottobre 1999 ed adottato in via definitiva dal Consiglio stesso;

E M A N A

l’unito Regolamento di disciplina della contabilità e dell’attività contrattuale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168 ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE

Prof. Ing. Lucio BIANCO


REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA CONTABILITA’ E DELL’ATTIVITA’ CONTRATTUALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

 

PARTE PRIMA - DISCIPLINA DEL SISTEMA CONTABILE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Articolazione del sistema contabile

1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, di séguito denominato CNR, adotta un sistema contabile di tipo finanziario, patrimoniale ed economico.

2. L’esercizio costituisce il termine di riferimento temporale del sistema contabile ed ha una durata annuale coincidente con l’anno solare.

3. Ai tre tipi di contabilità, previsti dal comma 1, provvedono rispettivamente il servizio finanziario, il servizio patrimonio ed il servizio per la contabilità economica.

4. Il servizio finanziario si compone della funzione di programmazione e della funzione di ragioneria. La funzione di programmazione riguarda gli adempimenti relativi al bilancio del CNR ed al consolidamento dei conti dell’ente ed è svolta a livello di direzione generale. La funzione di ragioneria concerne gli adempimenti relativi ai bilanci dei centri di spesa ed è svolta dall’ufficio di ragioneria della struttura amministrativa centrale e dalle segreterie amministrative degli Istituti e dei Programmi nazionali e internazionali di ricerca, di séguito denominati "strutture di ricerca", e delle Aree di ricerca. Tra le strutture di ricerca possono essere stipulate convenzioni per lo svolgimento in comune delle funzioni di ragioneria. Per le sezioni territorialmente distinte degli Istituti sono costituiti uffici distaccati della segreteria amministrativa.

5. Il servizio patrimonio riguarda la tenuta degli inventari patrimoniali. In particolare: la tenuta dell’inventario generale dell’ente e dell’inventario della struttura amministrativa centrale e dei Programmi nazionali e internazionali di ricerca è curata da apposito ufficio dell’amministrazione centrale; la tenuta degli inventari degli Istituti e delle Aree di ricerca è curata dalle relative segreterie amministrative. I responsabili dei centri di responsabilità di primo e di secondo livello, in qualità di consegnatari, rispondono personalmente dei beni loro affidati.

6. Il servizio per la contabilità economica, attraverso gli uffici preposti alla funzione di ragioneria, cura la rilevazione dei costi e dei ricavi e, attraverso la Direzione generale e le segreterie amministrative, fornisce il supporto tecnico alla formazione dei piani di gestione di primo e secondo livello ed elabora periodiche rilevazioni economiche sull’andamento della gestione.

 

Art.2 - Articolazione organizzativa

1. Ai fini della gestione, l’assetto organizzativo dell’ente si compone dei centri di responsabilità e dei centri di spesa.

2. I centri di responsabilità costituiscono il riferimento organizzativo per la rilevazione dei costi e dei ricavi e dispongono di un piano di gestione che definisce i risultati da raggiungere e conferisce loro i fattori produttivi da impiegare.

3. I centri di spesa dispongono di autonomia contabile e di bilancio per provvedere alle spese finali dell’ente, in modo da svolgere, a favore di uno o più centri di responsabilità, i relativi procedimenti contabili.

 

Art.3 - Centri di responsabilità

1. L’organizzazione dell’ente per centri di responsabilità si articola su due distinti livelli.

2. Il primo livello è composto dal complesso degli uffici di diretta collaborazione degli organi del CNR, dalla Direzione generale, dai Dipartimenti, da ciascuna delle strutture scientifiche. I piani di gestione dei centri di responsabilità di primo livello sono definiti dal Presidente, con la diretta partecipazione dei centri ai sensi del successivo articolo 12, comma 2, e sono rappresentati dal documento dei piani di gestione.

3. Il secondo livello è composto dagli uffici della Direzione generale, dai servizi interni dei Dipartimenti, dalle Aree di ricerca e dalle articolazioni degli Istituti di cui all’articolo 3 del Regolamento sull’istituzione ed il funzionamento degli Istituti del CNR, di séguito denominato "regolamento Istituti". I piani di gestione dei centri di secondo livello sono definiti dal responsabile del centro di primo livello a cui afferiscono, con la partecipazione dei responsabili dei centri di secondo livello.

4. I piani di gestione dei centri di primo livello possono determinare la quota parte di risorse da destinare a ciascuno dei centri di secondo livello che vi afferiscono.

5. Ciascun centro di responsabilità può utilizzare l’attività svolta da altri centri di responsabilità. In tal caso, le rilevazioni economiche sono effettuate in modo da evidenziare i differenti ambiti di responsabilità gestionale.

 

Art.4 - Centri di spesa

1. Sono centri di spesa la struttura amministrativa centrale, le strutture di ricerca e le Aree di ricerca.

2. Al fine di realizzare con gradualità un riassetto organizzativo dell’ente ispirato al decentramento ed alla semplificazione, il Consiglio direttivo determina, con riguardo alle tipologie di spesa o a specifiche iniziative, le competenze dei vari centri di spesa.

3. Gli Istituti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24 del regolamento Istituti, conferiscono le necessarie risorse finanziarie alle Aree di ricerca nelle quali sono localizzati.

4. In relazione agli organi preposti alla gestione finanziaria, i centri di spesa si articolano in unità organizzative, ciascuna delle quali corrisponde all’organo che, ai sensi del successivo articolo 27, comma 1, è competente a costituire rapporti obbligatori, o ad accertarne l’esistenza. Tali organi dispongono, a tal fine, delle risorse conferite ai sensi del successivo articolo 22, commi 4 e 5.

 

Art.5 - Rapporti tra centri di spesa e centri di responsabilità

1. A ciascun centro di spesa afferisce uno o più centri di responsabilità di primo o di secondo livello ed al relativo bilancio sono imputate le spese necessarie a realizzare le iniziative e ad acquisire i fattori produttivi previsti nei rispettivi piani di gestione. Ciascun centro di spesa può operare anche a favore di centri di responsabilità diversi da quelli ad esso afferenti.

2. Ciascuna unità organizzativa dei centri di spesa corrisponde ad uno o più centri di responsabilità e la sua attività finanziaria può riguardare anche altri centri di responsabilità afferenti al medesimo o a diverso centro di spesa.

3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, si applica l’articolo 3, comma 5, qualora ricorrano i presupposti per differenziare i reciproci ambiti di responsabilità gestionale, altrimenti i costi rappresentati dalla specifica spesa sono imputati soltanto al centro di responsabilità "servito".

 

Art.6 - Bilanci finanziari

1. E’ vietata qualsiasi gestione di fondi al di fuori del bilancio del CNR e dei bilanci dei centri di spesa.

2. I bilanci dell’ente si conformano ai principi generali della veridicità, integrità, unità, universalità e dell’equilibrio finanziario.

3. In coerenza con il principio di unità dei bilanci, la realizzazione delle spese si svolge nei limiti degli stanziamenti di previsione e delle effettive disponibilità di cassa, indipendentemente dall’andamento degli specifici capitoli di entrata da cui le risorse disponibili provengono.

 

Art.7 - Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa è affidato ad un unico istituto di credito ed è svolto sulla base di apposita convenzione sottoposta all’approvazione del Consiglio direttivo.

2. La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere le modalità per l’autonomo espletamento del servizio di cassa in favore dei centri di spesa e deve consentire di movimentare su più agenzie i conti intestati ai centri di spesa articolati in strutture distaccate. La convenzione deve inoltre stabilire che l’istituto incaricato del servizio di cassa, qualora non disponga di propri sportelli nei Comuni in cui hanno sede i centri di spesa e le relative sezioni distaccate, si deve avvalere di altri istituti di credito.

3. I rapporti con l’istituto incaricato del servizio di cassa sono intrattenuti per via informatica, mediante la rete dell’ente.

 

TITOLO II - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art.8 - Piano di gestione e documento dei piani di gestione

1. Il piano di gestione di ciascun centro di responsabilità determina, anche in una prospettiva pluriennale:

  • a) le iniziative da realizzare ed i risultati da raggiungere;

    b) le risorse ed i mezzi messi a disposizione del centro;

    c) gli eventuali ricavi derivanti dall’attività del centro.

  • 2. Per le risorse ed i mezzi viene quantificato il loro valore monetario, indicando, se trattasi di fattori produttivi a fruizione pluriennale, la quota di ammortamento da riferire all’esercizio.

    3. Per i ricavi sono specificati quelli derivanti da soggetti terzi. Il piano di gestione, in conformità agli indirizzi espressi dal Consiglio direttivo, determina i limiti alle attività che il centro di responsabilità può svolgere a favore di soggetti terzi e stabilisce la quota parte dei relativi ricavi da destinare alla copertura dei costi generali dell’ente.

     

    Art.9 - Bilancio pluriennale del CNR

    1. Il bilancio di previsione pluriennale del CNR ha una durata uguale a quella del bilancio pluriennale dello Stato ed è formulato, annualmente, previo aggiornamento del precedente bilancio.

    2. Il bilancio pluriennale del CNR è formulato in termini di sola competenza e, per ciascun capitolo di entrata o di spesa, indica:

  • a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quelli da esso considerati;

    b) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare nel corso del primo esercizio considerato e l’entità delle assegnazioni che, per il medesimo esercizio, sono disposte a favore dei singoli centri di spesa;

    c) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare per ciascuno degli esercizi successivi al primo e l’entità delle risorse che si prevede di assegnare, in tali esercizi, ai singoli centri di spesa.

  • 3. Le previsioni di entrata di cui al comma 2 riguardano tutte le risorse finanziarie comunque spettanti all’ente, comprese quelle derivanti dall’attività svolta dalle singole strutture di ricerca.

    4. Come prima posta delle entrate o spese di cui alla lettera b) del comma 2 è iscritto, rispettivamente, l’eventuale avanzo o disavanzo di amministrazione presunto al termine dell’esercizio precedente a quelli considerati dal bilancio. Con l’approvazione del conto consuntivo è accertato l’effettivo ammontare dell’avanzo di amministrazione e le relative disponibilità sono successivamente assegnate ai singoli centri di spesa: a tal fine, il presunto avanzo di amministrazione è iscritto tra le spese nel fondo speciale di cui al comma successivo. Nel caso di presunto disavanzo di amministrazione, in apposito allegato sono illustrati i modi con cui ne è garantita la copertura.

    5. Tra le spese previste in bilancio è iscritto un fondo speciale ed un fondo di riserva. Nel fondo speciale è stanziato il presunto avanzo di amministrazione fino a quando non ne sia formalmente accertato l’ammontare e sono comunque accantonate le risorse che il Consiglio direttivo non abbia ancora definitivamente destinato. Il fondo di riserva, il cui importo non può superare il 2,5 per cento delle complessive previsioni di spesa, è utilizzato per iscrivere nei competenti capitoli le somme necessarie ai centri di spesa:

    1. per provvedere alle spese che abbiano carattere obbligatorio o siano necessarie all’accertamento o riscossione delle entrate;
    2. per provvedere alle spese che abbiano carattere di assoluta necessità e che non possano essere rinviate senza compromettere i fini istituzionali dell’ente.
    3. per fronteggiare le eventuali spese aggiuntive di cui all’articolo 18, comma 7.

     

    Art.10 - Equilibrio del bilancio pluriennale

    1. Il totale degli stanziamenti di spesa iscritti in bilancio non può essere superiore, per ciascun esercizio, alle previsioni di entrata, comprensive di quelle derivanti dal ricorso al mercato finanziario.

    2. L’entità del ricorso al mercato finanziario, iscritta in bilancio, è determinata con apposita delibera, adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza dei componenti, in occasione della approvazione del bilancio, e costituisce autorizzazione alla stipulazione delle relative operazioni.

    3. L’entità dell’indebitamento patrimoniale non può essere superiore alle spese di investimento risultanti dal bilancio, incrementate della parte di residui passivi d’investimento eccedenti i mutui e prestiti già contratti.

    4. In ciascun esercizio non può essere consentita la contrazione di mutui e prestiti in misura tale che i complessivi oneri di ammortamento, considerati al netto degli eventuali contributi concessi al CNR, superino i limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

    5. Al bilancio annuale è allegato un prospetto illustrativo che fornisce la dimostrazione della osservanza dei limiti previsti dai commi 3 e 4.

    6. Con apposita delibera, adottata dal Consiglio direttivo in sede di approvazione del bilancio, può essere stabilito il limite oltre cui, nel primo degli esercizi considerati dal bilancio, i centri di spesa non possono assumere obbligazioni a scadenza differita o pluriennale. Tale limite è fissato in misura percentuale degli stanziamenti destinati ai singoli centri di spesa e può essere fissato in misura differente per ciascun centro di spesa.

     

    Art.11 - Struttura del bilancio pluriennale del CNR

    1. Le somme oggetto delle previsioni di entrata sono classificate nei seguenti titoli:

    titolo primo, entrate derivanti da trasferimenti;

    titolo secondo, entrate derivanti dalla vendita di prodotti e da prestazioni di servizi;

    titolo terzo, entrate per l’alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti;

    titolo quarto, entrate diverse;

    titolo quinto, entrate derivanti dal ricorso al mercato finanziario.

    2. Nell’ambito di ciascun titolo, le entrate sono ulteriormente ripartite in categorie, secondo la loro provenienza, ed in capitoli, secondo il tipo di cespite. Devono comunque risultare evidenziate, in distinti capitoli, le entrate a destinazione vincolata.

    3. Le somme oggetto delle previsioni di spesa sono classificate nelle seguenti parti:

    Parte prima: trasferimenti ai centri di spesa;

    Parte seconda: somme non attribuibili.

    4. Le spese della Parte prima sono ulteriormente ripartite in titoli, categorie, sezioni e capitoli. I titoli riguardano la natura economica della spesa, a seconda si tratti di investimenti, del rimborso prestiti o di altre spese. Le categorie considerano il tipo di centri di spesa a cui le relative risorse sono destinate e riguardano le strutture di ricerca e la struttura amministrativa centrale. Le sezioni considerano la destinazione delle risorse alle funzioni istituzionali dell’ente e riguardano la dotazione dei centri di spesa, la promozione della ricerca, le partecipazioni a consorzi e società e le convenzioni, le relazioni internazionali dell’ente, la formazione e le borse di studio, la valorizzazione dello sviluppo precompetitivo ed il trasferimento tecnologico. I capitoli riguardano i singoli centri di spesa, nel caso delle categorie destinate agli istituti ed ai programmi nazionali, e le diverse tipologie di intervento, nel caso della categoria destinata alla struttura amministrativa centrale.

    5. Le spese della Parte seconda sono ripartite in capitoli, inerenti rispettivamente il fondo speciale ed il fondo di riserva.

    6. In apposito documento allegato al bilancio sono specificate le entrate con vincolo di destinazione e le spese ad esse correlate, con indicazione del tipo di destinazione e del relativo ammontare.

     

    Art.12 - Procedimento di adozione dei piani di gestione e del bilancio pluriennale del CNR

    1. Entro il 15 settembre di ciascun anno, i centri di responsabilità di primo livello predispongono un documento programmatico con cui individuano le linee di attività e di sviluppo per il triennio e le richieste di risorse e mezzi per ciascuno dei relativi esercizi. Ciascun programma nazionale e internazionale predispone il proprio documento in coerenza con il rispettivo studio di fattibilità approvato dal Consiglio direttivo.

    2. Il Presidente, coadiuvato dal Direttore generale, predispone il documento dei piani di gestione. A tal fine il Direttore generale valuta la compatibilità finanziaria dei documenti presentati dai centri di responsabilità e la loro fattibilità in relazione ai dati della precedente gestione, a quelli provvisori della gestione in corso ed al grado di funzionalità dimostrato dal centro. Il Presidente valuta la coerenza dei documenti presentati dai centri di responsabilità con gli obiettivi generali dell’ente e la loro conformità al piano triennale di attività. Il Presidente ed il Direttore generale acquisiscono ulteriori elementi di valutazione mediante il confronto diretto con i centri di responsabilità.

    3. Sulla base del documento dei piani di gestione, il Presidente, coadiuvato dal Direttore generale, predispone il bilancio pluriennale che, entro il 20 ottobre di ciascun anno, viene presentato al Consiglio direttivo, con allegato il documento dei piani di gestione, e al Collegio dei revisori per la predisposizione della relazione entro il 5 novembre.

    4. Entro il 15 novembre il Consiglio direttivo approva il bilancio pluriennale, che comprende la relazione del Presidente. Il bilancio viene trasmesso, con allegata la relazione del Collegio dei revisori, al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di séguito denominato MURST, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed al Dipartimento della funzione pubblica.

    5. A séguito della approvazione del bilancio pluriennale, il Presidente, con il procedimento di cui ai precedenti commi, determina in via definitiva il documento dei piani di gestione.

    6. A séguito della adozione definitiva del documento dei piani di gestione, i responsabili dei centri di responsabilità di primo livello provvedono alla determinazione dei piani di gestione dei centri di responsabilità di secondo livello.

     

    Art.13 - Attribuzione ai centri di responsabilità dei mezzi già a disposizione dell’ente

    1. A seguito dell’adozione del documento dei piani di gestione, la direzione generale provvede ad adeguare le dotazioni di personale e di beni patrimoniali dei centri di responsabilità di primo livello. In relazione alla assegnazione di beni del patrimonio viene aggiornata l’annotazione negli inventari dei relativi consegnatari.

    2. I beni inventariati, fino a quando non siano ammortizzati o non siano alienati, vengono imputati tra i costi del centro di responsabilità per il quale furono acquistati, salvo il caso in cui siano assegnati dal documento dei piani di gestione ad altro centro di responsabilità o ne sia stata accertata la perdita.

     

    Art.14 - Assestamento e variazioni al bilancio

    1. Sulla base del rendiconto finanziario e dei risultati della gestione in corso nonché delle relazioni presentate dai centri di spesa, il Presidente, coadiuvato dal Direttore generale, predispone l’assestamento del bilancio.

    2. Qualora dal rendiconto finanziario sia stato accertato un disavanzo di amministrazione superiore a quello iscritto in bilancio in via presuntiva, con la delibera di assestamento vengono adottate le misure necessarie a riportare in pareggio il bilancio.

    3. Il bilancio di assestamento è presentato entro il 15 giugno al Consiglio direttivo, con allegata la relazione del Collegio dei revisori, ed è approvato entro il 30 giugno. Successivamente alla approvazione, il bilancio di assestamento, con allegata la relazione del Collegio dei revisori, è trasmesso al MURST, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed al Dipartimento della funzione pubblica.

    4. Qualora fatti sopravvenuti in corso di esercizio richiedano modifiche al bilancio, il Consiglio direttivo adotta le necessarie variazioni di bilancio. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere adottate soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria; sono vietati gli storni tra i residui e la competenza.

    5. Sono consentite al Presidente le seguenti variazioni del bilancio:

    1. quelle connesse ai prelevamenti dal fondo di riserva, che devono essere comunicate al Consiglio direttivo entro 15 giorni;
    2. quelle occorrenti per l’iscrizione di entrate destinate a specifici centri di spesa e per l’iscrizione delle corrispondenti spese;
    3. quelle connesse a nuove o maggiori entrate allorché le relative risorse siano destinate ad incrementare il fondo speciale.

     

    Art.15 - Aggiornamento del documento dei piani di gestione

    1. Entro il 30 aprile di ciascun anno i centri di responsabilità elaborano apposite relazioni con cui propongono e giustificano le modifiche da apportare ai rispettivi piani di gestione. Il Presidente, tenendo conto di tali relazioni, delle indilazionabili esigenze comunque segnalate dai centri di responsabilità o delle variazioni eventualmente apportate al bilancio, ridefinisce il documento dei piani di gestione con la procedura di cui all’articolo 12.

    2. Qualora la ridefinizione del documento dei piani di gestione richieda una diversa assegnazione di risorse finanziarie ai centri di spesa, le relative variazioni di bilancio sono adottate ai sensi dell’articolo 14.

     

    TITOLO III - GESTIONE FINANZIARIA

    Capo I - Gestione del bilancio pluriennale del CNR

    Art.16 - Realizzazione delle entrate

    1. L’accertamento delle entrate avviene sul bilancio dell’esercizio nel corso del quale diventano liquide ed esigibili.

    2. Qualora si tratti di entrate derivanti dall’attività svolta dai centri di spesa, il loro accertamento è disposto, sul bilancio del CNR, dal competente ufficio preposto alle funzioni di ragioneria. Per tutte le altre entrate, l’accertamento è disposto, sul bilancio del CNR, dall’ufficio preposto alle funzioni di programmazione finanziaria.

    3. Le entrate sono riscosse allorché il soggetto che vi è tenuto effettua il pagamento della relativa somma all’ente, tramite l’istituto incaricato del servizio di cassa o altro ufficio o agente a ciò autorizzato ovvero mediante il servizio dei conti correnti postali, e l’ente ne ha avuto comunicazione. Per le somme riscosse viene rilasciata quietanza secondo modalità idonee a consentire il riscontro delle riscossioni effettuate.

    4. Con la delibera di approvazione del rendiconto finanziario del CNR, il Consiglio direttivo dispone la non iscrizione, o la cancellazione, dei residui inerenti crediti di modesto ammontare e determina l’importo unitario massimo dei crediti da non iscrivere o cancellare: tale delibera comporta l’esonero di qualsiasi eventuale responsabilità connessa alla mancata realizzazione delle relative entrate.

     

    Art.17 - Indebitamento

    1. Il Presidente stipula le singole operazioni di indebitamento patrimoniale nei limiti fissati dal Consiglio direttivo ai sensi dell’articolo 10 ed in relazione all’effettivo fabbisogno di liquidità dell’ente.

    2. Nei limiti stabiliti dal Consiglio direttivo in sede di approvazione del bilancio, è possibile accendere anticipazioni alle condizioni stabilite dalla convenzione con l’istituto incaricato del servizio di cassa. Le anticipazioni sono automaticamente accese allorché, in mancanza di disponibilità di cassa, pervengono al cassiere mandati di pagamento da estinguere; esse possono essere utilizzate soltanto per fronteggiare momentanee deficienze di cassa e vanno estinte alla chiusura dell’esercizio.

     

    Art.18 - Gestione delle spese

    1. Le somme di cui alla lettera b) dell’articolo 9, comma 2, stanziate nella Parte prima dello stato di previsione della spesa, sono assegnate ai singoli centri di spesa, cui si riferiscono i relativi capitoli, e si intendono impegnate a seguito della approvazione o variazione del bilancio.

    2. Le somme di cui al comma 1 sono accreditate ai singoli centri di spesa in appositi conti ad essi intestati presso l’istituto incaricato del servizio di cassa. A tal fine sono emessi sui capitoli del bilancio del CNR mandati di pagamento a favore di ciascun centro di spesa.

    3. Gli accreditamenti a favore dei centri di spesa sono effettuati in conformità al principio di unità del bilancio, di cui all’articolo 6, e secondo i seguenti criteri:

  • a) tenendo conto del fabbisogno di liquidità dei singoli centri di spesa;

    b) in modo da consentire ai centri di spesa di procedere senza ritardo, compatibilmente con la situazione di cassa del CNR, ai pagamenti di loro competenza;

    c) utilizzando prioritariamente le somme disponibili nei residui iscritti in bilancio.

  • 4. Per le giacenze che nel corso dell’esercizio si verifichino sul conto intestato a ciascun centro di spesa viene imputato ai centri di responsabilità che ad esso afferiscono un costo figurativo corrispondente all’onere per le anticipazioni previsto dalla convenzione con l’istituto incaricato del servizio di cassa.

    5. Qualora risulti necessario disporre accreditamenti in misura superiore alla complessiva disponibilità di cassa del CNR, l’emissione dei mandati di pagamento deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente.

    6. Qualora l’impossibilità o inopportunità di accendere anticipazioni con l’istituto incaricato del servizio di cassa impedisca di soddisfare appieno il fabbisogno di liquidità dei centri di spesa, all’accredito delle risorse disponibili si provvede con i seguenti criteri:

    1. il relativo importo deve essere proporzionalmente commisurato al fabbisogno di ciascun centro di spesa;
    2. devono essere comunque garantiti quei centri di spesa la cui attività abbia prodotto entrate per il CNR, riconoscendo prioritariamente ad essi la differenza tra le riscossioni già effettuate su tali entrate e gli accrediti già disposti a loro favore.

    7. Nell’ipotesi di cui al comma 6, a favore dei centri di spesa il cui fabbisogno di liquidità non sia stato pienamente soddisfatto viene disposto un finanziamento aggiuntivo, mediante prelevamento dal fondo di riserva, per fronteggiare le eventuali spese aggiuntive sopportate a causa del ritardato pagamento delle relative obbligazioni.

     

    Art.19 - Rendiconto finanziario del CNR

    1. I risultati della gestione finanziaria del CNR sono evidenziati da apposito rendiconto finanziario che, con allegata la relazione del Collegio dei revisori, è presentato alla approvazione del Consiglio direttivo assieme al conto consuntivo dell’ente.

    2.A seguito della approvazione, il rendiconto del CNR è trasmesso, assieme al conto consuntivo dell’ente, che comprende la relazione del Presidente, al MURST, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Dipartimento della funzione pubblica ed alla Corte dei conti.

     

    Capo II - Gestione dei centri di spesa

    Art.20 - Bilancio annuale

    1. I bilanci annuali dei centri di spesa sono formulati in termini di sola cassa. Per ciascun capitolo essi indicano l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce e l’entità delle spese per le quali si consente il pagamento nel corso del medesimo esercizio.

    2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono entrate dei centri di spesa le risorse loro assegnate dal bilancio del CNR e quelle ad essi conferite da altri centri di spesa. Le Aree di ricerca dispongono delle entrate loro conferite dagli Istituti.

    3. Le risorse assegnate ai centri di spesa dal bilancio del CNR comprendono le entrate derivanti dalle attività svolte dai singoli centri, salva la quota parte, determinata ai sensi dell’articolo 8, comma 3, da destinare alla copertura dei costi generali dell’ente.

    4. Tra gli stanziamenti di spesa è iscritto, in apposito capitolo, il fondo di riserva disciplinato dal successivo articolo 23.

    5. Le spese finanziate mediante entrate con vincolo di destinazione sono iscritte in bilancio fino a quando non siano realizzate, in modo che il verificarsi di eventuali economie non comporti la rimozione del vincolo di destinazione.

     

    Art.21 - Equilibrio del bilancio

    1. Le spese iscritte in bilancio devono essere contenute nel loro complessivo ammontare entro i limiti delle entrate previste affinché il bilancio risulti comunque in pareggio.

    2. I centri di spesa non possono contrarre mutui o prestiti per provvedere alle loro esigenze finanziarie, né possono in alcun caso accendere anticipazioni di cassa.

     

    Art.22 - Struttura dei bilanci dei centri di spesa

    1. Le somme oggetto delle previsioni di entrata sono classificate nei seguenti titoli:

    Assegnazioni dal CNR;

    Trasferimenti pervenuti al CNR con vincolo di destinazione;

    Trasferimenti dal CNR per spese di investimento;

    Trasferimenti da altri centri di spesa;

    Partite di giro.

    2. Nell’ambito di ciascun titolo, le entrate sono ulteriormente ripartite in capitoli, secondo il rispettivo cespite.

    3. Le somme oggetto delle previsioni di spesa sono classificate nelle seguenti parti:

    Parte prima: spese finali;

    Parte seconda: somme non attribuibili.

    4. Le spese della Parte prima sono ulteriormente ripartite in titoli, sezioni, rubriche e capitoli. I titoli riguardano la natura economica della spesa, a seconda si tratti di spese correnti, di investimenti e di rimborsi prestiti. Le sezioni considerano la destinazione delle risorse alle funzioni istituzionali dell’ente e riproducono le sezioni del bilancio del CNR. Le rubriche riguardano l’articolazione organizzativa del centro di spesa, ove esistente. I capitoli riguardano l’oggetto della spesa.

    5. Nel bilancio della struttura amministrativa centrale, le rubriche riguardano la Direzione generale, i Dipartimenti, nonché il complesso degli uffici di diretta collaborazione degli organi del CNR. All’inizio di ciascun esercizio, il Direttore generale ed i responsabili dei Dipartimenti provvedono a ripartire tra i responsabili dei servizi e degli uffici gli stanziamenti iscritti nelle rispettive rubriche del bilancio.

    6. Le spese della Parte seconda sono ripartite in capitoli, inerenti rispettivamente il fondo di riserva e le partite di giro.

    7. In apposito documento allegato al bilancio sono specificate le spese correlate alle entrate dei titoli II e III ed a quelle indicate dal documento di cui all’articolo 11, comma 6. Tali spese devono essere necessariamente iscritte in bilancio fin tanto che non siano state realizzate o, comunque, non sia cessato il relativo vincolo di destinazione.

     

    Art.23 - Fondo di riserva

    1. Per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell’esercizio, tra gli stanziamenti di spesa del bilancio è iscritto, in apposito capitolo delle "somme non attribuibili", un fondo di riserva il cui ammontare non può superare il 3 per cento del totale delle spese correnti previste.

    2. Le disponibilità del fondo sono utilizzate esclusivamente per aumentare l’importo di stanziamenti di spesa dimostratisi insufficienti o per istituire stanziamenti nuovi originariamente non previsti.

    3. I prelevamenti dal fondo, e le relative destinazioni ad integrazione od istituzione degli altri capitoli di spesa, sono disposti:

    a) dal Direttore generale, per il bilancio della struttura amministrativa centrale;

    b) dal direttore o responsabile del centro di spesa, per i bilanci degli altri centri di spesa.

     

    Art.24 - Procedimento di adozione del bilancio

    1. Ciascun centro di spesa, tenendo conto delle obbligazioni già contratte, del presunto avanzo di cassa e delle risorse ad esso destinate dal bilancio e dal conto dei residui del CNR, adotta il proprio bilancio annuale in coerenza con i piani di gestione dei centri di responsabilità, di primo e secondo livello, che ad esso afferiscono.

    2. Il bilancio della struttura amministrativa centrale è approvato dal Presidente. I bilanci dei Programmi nazionali e internazionali e delle Aree di ricerca sono presentati, dal direttore o responsabile del centro di spesa, al rispettivo organo collegiale entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono. I bilanci degli Istituti sono approvati dal Comitato di Istituto. L’approvazione dei bilanci dei centri di spesa deve avvenire entro il 31 dicembre di ciascun anno.

     

    Art.25 - Assestamento e variazioni del bilancio

    1. Successivamente all’approvazione del loro rendiconto finanziario, e comunque entro il 30 aprile di ciascun anno, i centri di spesa dispongono l’assestamento del bilancio preventivo.
    2. I centri di spesa provvedono alla variazione del loro bilancio allorché ciò sia reso necessario dall’emergere di nuove esigenze o dalle modifiche apportate alle previsioni o ai residui passivi del CNR. Ulteriori variazioni ai bilanci dei centri di spesa sono disposte per adeguarne le previsioni alle eventuali modifiche apportate al documento dei piani di gestione, che abbiano riguardo ai centri di responsabilità ad essi afferenti.
    3. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere adottate soltanto se è assicurata la copertura finanziaria.
    4. Salvo quanto stabilito dall’articolo 23, comma 3, e dal successivo comma, alle variazioni e all’assestamento del bilancio si provvede con lo stesso procedimento previsto per l’approvazione del bilancio.
    5. Sono adottate dal Direttore generale, per il bilancio della struttura amministrativa centrale, o dal direttore o responsabile del relativo centro di spesa, per gli altri bilanci, le variazioni necessarie all’attuazione di quanto previsto dal successivo articolo 31 nonché quelle che comportino la contestuale iscrizione sia di nuove o maggiori entrate con vincolo di destinazione sia delle spese ad esse correlate.

     

    Art.26 - Realizzazione delle entrate

    1. Le entrate dei centri di spesa sono incassate a seguito dell’accreditamento disposto sui conti aperti a loro favore presso l’istituto incaricato del servizio di cassa.

    2. A seguito della riscossione delle entrate, i centri di spesa emettono reversali d’incasso a firma del responsabile del competente ufficio preposto alle funzioni di ragioneria.

     

    Art.27 - Attività di spesa

    1. Nel caso dei Programmi nazionali ed internazionali e delle Aree di ricerca, i rapporti obbligatori passivi sono costituiti, o ne è accertata l’esistenza, rispettivamente dal direttore o dal relativo responsabile. Negli Istituti articolati in sezioni territorialmente distinte, provvedono il Direttore ed i responsabili delle relative sezioni, secondo le rispettive competenze; negli Istituti privi di tale articolazione, provvede il Direttore. Per la struttura amministrativa centrale provvedono, secondo le rispettive competenze, il Direttore generale ed i responsabili dei Dipartimenti, dei Servizi e degli uffici equiparati.

    2. Nell’assumere le obbligazioni, gli organi competenti ai sensi del comma 1 devono tener conto:

    a)della massa spendibile riconosciuta al centro di spesa dal bilancio del CNR;

    b. delle assegnazioni che il bilancio del CNR ha previsto per gli esercizi successivi a favore del medesimo centro di spesa e dei limiti stabiliti dal Consiglio direttivo ai sensi dell’articolo 10, comma 6;

    c) del vincolo giuridico posto ai pagamenti dagli stanziamenti del bilancio del centro di spesa interessato.

    3. Le obbligazioni sono assunte su richiesta del centro di responsabilità destinatario delle prestazioni da acquisire, al cui responsabile è comunque riservato definirne le caratteristiche.

    4. Le obbligazioni sono assunte previa attestazione di copertura finanziaria, mediante la quale viene verificata la coerenza della spesa con quanto previsto dal comma 2 ed è accertato che essa non sia suscettibile di pregiudicare l’equilibrio della gestione o di compromettere l’equilibrio dei successivi bilanci. L’attestazione di copertura è rilasciata dal responsabile del competente ufficio preposto alle funzioni di ragioneria.

    5. Le obbligazioni passive, nel momento in cui si perfezionano, vanno annotate in apposito registro tenuto mediante la rete informatica dell’ente. A tale adempimento provvede l’ufficio competente a rilasciare l’attestazione di copertura finanziaria.

    6. Sulla base delle risultanze emerse dalla liquidazione, l’organo che ha contratto il rapporto obbligatorio, o ne ha riconosciuto l’esistenza, richiede l’emissione del mandato di pagamento, allegando la relativa documentazione. Salvo quanto stabilito dal successivo articolo 29, i mandati di pagamento sono firmati dal responsabile del competente ufficio preposto alle funzioni di ragioneria.

    7. L’istituto incaricato del servizio di cassa provvede ad estinguere i mandati di pagamento nei limiti delle disponibilità di cassa esistenti sul conto intestato al centro di spesa. I mandati sono estinti tramite pagamento effettuato presso l’istituto incaricato del servizio di cassa e previo rilascio di quietanza da parte del creditore. La convenzione con l’istituto incaricato del servizio di cassa stabilisce ulteriori modalità di estinzione dei mandati, anche al fine di assicurare che al termine dell’esercizio non restino mandati inestinti. Per le ipotesi previste dal successivo articolo 31, i mandati di pagamento sono estinti tramite accreditamento nel conto che, presso l’istituto incaricato del servizio di cassa, è intestato al centro di spesa destinatario delle relative somme.

     

    Art.28 - Pagamenti in forma diretta

    1. E’ possibile disporre pagamenti in forma diretta per le seguenti spese, sempre che l’importo unitario di ciascuna di esse non ecceda i cinque milioni di lire:

    spese d’ufficio;

    spese causali;

    spese per riparazioni e manutenzioni ordinarie di immobili e mobili;

    spese postali;

    spese per il funzionamento di automezzi;

    spese per l’acquisto di libri, giornali, pubblicazioni periodiche e simili;

    spese per missioni e relativi anticipi;

    spese di rappresentanza;

    spese per materiali di consumo di laboratorio;

    spese per seminari e conferenze;

    spese per le quali sia difficoltosa ogni altra forma di pagamento.

    2. Per i pagamenti che singolarmente non superino lire 500 mila è sufficiente la dichiarazione sull’oggetto e destinazione della spesa, resa, sotto la propria responsabilità, dal funzionario che ha effettuato il pagamento, con la quale si dà conto della oggettiva impossibilità di presentare la documentazione giustificativa.

    3. I pagamenti in forma diretta sono effettuati in contanti, o per mezzo di carte di credito di cui i centri di spesa possono dotarsi in conformità ad apposita disciplina emanata dal Consiglio direttivo e comunque con addebito al conto intestato al rispettivo centro di spesa presso l'istituto incaricato del servizio di cassa.

    4. Ai fini di cui al comma 3, è costituito un servizio di economato presso la struttura amministrativa centrale e presso gli altri centri di spesa e loro sezioni distaccate.

    5. Il Direttore generale e i responsabili degli altri centri di spesa conferiscono, secondo le rispettive competenze, l’incarico di economo a dipendenti di ruolo per una durata determinata, comunque non superiore a tre anni, rinnovabile. L’atto di conferimento dell’incarico designa il dipendente di ruolo preposto a sostituire l’economo in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

     

    Art.29 - Fondi per spese in contanti

    1. Per consentire l’effettuazione di spese in contanti, ai sensi del comma 3 dell’articolo 28, sono costituiti appositi fondi economali. A tal fine gli economi sono dotati, dall’organo che li ha nominati, di apposito fondo, reintegrabile nel corso dell’esercizio previa rendicontazione delle somme già spese, il cui importo non può eccedere l’ammontare annualmente stabilito dal Consiglio direttivo in sede di approvazione del bilancio del CNR.

    2. Con i fondi di cui al precedente comma gli economi eseguono direttamente i pagamenti in contanti e rimborsano o anticipano ai funzionari competenti le somme per i pagamenti effettuati, o da effettuare, in contanti. Nessun pagamento può essere eseguito dagli economi senza l’autorizzazione degli organi competenti ai sensi dell’articolo 27.

    3. Gli economi tengono un registro cronologico generale, sul quale devono essere annotate tutte le operazioni effettuate, e rendono il conto al competente ufficio preposto alle funzioni di ragioneria.

     

    Art.30 - Pagamenti per mezzo di carte di credito

    1. Al fine di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 28, gli economi curano il rilascio di carte di credito a favore di dipendenti dell’ente o di funzionari non legati all’ente da un rapporto di lavoro, individuati dal Presidente, dal Direttore generale e dai responsabili dei centri di spesa.

    2. Le carte di credito possono essere utilizzate esclusivamente per provvedere al pagamento delle spese di cui all’art. 28 comma 1, e per le altre tipologie di spesa determinate dal Consiglio direttivo.

    3. L’istituto incaricato del servizio di cassa provvede ad imputare al conto del rispettivo centro di spesa le somme addebitate, richiedendo all’ufficio competente del centro di spesa l’emissione dei relativi mandati di pagamento.

     

    Art.31 - Rapporti finanziari tra centri di spesa e tra unità organizzative

    1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 2, qualora i rapporti tra l’unità organizzativa ed il centro di responsabilità non siano definibili preventivamente e di essi non sia possibile tener conto in sede di formazione del bilancio del relativo centro di spesa o del CNR, la spesa gestita dall’unità organizzativa viene incrementata in corso di esercizio, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti o delle assegnazioni gestite dall’unità organizzativa "servita" oppure mediante corrispondente trasferimento di risorse tra i centri di spesa interessati.

     

    Art.32 - Rendiconti finanziari dei centri di spesa

    1. I risultati della gestione finanziaria dei centri di spesa sono evidenziati da appositi rendiconti finanziari ai quali è allegata la situazione definitiva delle obbligazioni passive, che, distintamente per ciascun capitolo, evidenzia la consistenza iniziale, le somme pagate, quelle non più dovute e quelle rimaste da pagare.

    2. I rendiconti finanziari dei centri di spesa sono approvati, entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio a cui si riferiscono, dall’organo competente ad approvare il bilancio e sono trasmessi, in via telematica, all’ufficio preposto alle funzioni di programmazione finanziaria per la predisposizione del rendiconto consolidato dell’ente.

     

    TITOLO IV - SCRITTURE CONTABILI E RILEVAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE

    Capo I - Scritture contabili

    Art.33 - Scritture finanziarie

    1. Le scritture relative alla gestione del bilancio del CNR devono consentire di rilevare, per ciascun capitolo e distintamente per la competenza ed i residui, la situazione degli accertamenti di entrata a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle da riscuotere e da pagare.

    2. Le scritture finanziarie dei centri di spesa devono consentire di rilevare, per ciascun capitolo, le riscossioni ed i pagamenti già effettuati, nonché le somme da riscuotere o da pagare, con riguardo sia alle previsioni di bilancio che alla situazione dei residui passivi del CNR e dei debiti.

    3. Le scritture finanziarie dei centri di spesa sono integrate dal registro dei debiti, sul quale sono iscritti i singoli rapporti obbligatori con l’indicazione del loro presunto importo e della data di scadenza.

    4. Le scritture finanziarie sono tenute mediante la rete informatica dell’ente con un sistema di archiviazione elettronica dei documenti contabili apprestato dall’ufficio preposto alle funzioni di programmazione finanziaria.

     

    Art.34 - Scritture patrimoniali

    1. Le scritture patrimoniali sono costituite dall’inventario generale dell’ente e da distinti inventari, rispettivamente, per la struttura amministrativa centrale ed i programmi nazionali e per i singoli istituti e aree di ricerca.

    2. Sono oggetto di inventariazione i beni a fruizione pluriennale. I restanti beni formano oggetto della contabilità di magazzino che è tenuta mediante appositi registri di carico e scarico presso la struttura amministrativa centrale od i singoli istituti e aree di ricerca.

    3. Il Direttore generale definisce le istruzioni per la tenuta, l’aggiornamento e la revisione degli inventari, nonché per la valutazione dei beni e per la determinazione delle relative quote di ammortamento.

    4. Le scritture patrimoniali sono tenute mediante la rete informatica dell’ente con un sistema di archiviazione elettronica dei documenti contabili apprestato dalla Direzione generale.

     

    Art.35 - Rilevazione dei costi e dei ricavi

    1. Per la rilevazione dei costi e dei ricavi sono utilizzati i dati delle scritture finanziarie, rettificando le relative grandezze, in modo da riferirle alla competenza economica dell’esercizio, ed integrandole, in modo da tener conto dei dati forniti dalla contabilità patrimoniale.

    2. Il Direttore generale definisce il piano dei conti, le metodologie di rilevazione e di calcolo dei costi e ricavi, nonché il trattamento da riservare ai costi generali.

     

    Capo II - Rilevazione dei risultati della gestione

    Art.36 - Risultati della gestione economica dei centri di responsabilità

    1. Il servizio per la contabilità economica predispone report trimestrali ed a consuntivo, per ciascuno dei centri di responsabilità di primo e secondo livello, e li trasmette ai rispettivi responsabili nonché al Direttore generale per le valutazioni di competenza del Consiglio direttivo.

    2. I report di fine esercizio sui centri di responsabilità di primo livello sono riassunti nel documento a consuntivo dei piani di gestione, che è trasmesso al Presidente ed al Direttore generale, assieme alle relazioni dei responsabili dei centri di responsabilità sul grado di realizzazione dei risultati preventivati, ed è allegato al conto consuntivo dell’ente presentato al Consiglio direttivo.

     

    Art.37 - Conto consuntivo dell’ente

    1. Il conto consuntivo dell’ente si compone del rendiconto finanziario consolidato, dello stato patrimoniale e del conto economico.

    2. Entro il 15 giugno, il conto consuntivo dell’ente, con allegata la relazione del Collegio dei revisori, è presentato dal Presidente al Consiglio direttivo assieme al rendiconto finanziario del CNR. Il conto è approvato dal Consiglio entro il 30 giugno ed è trasmesso al MURST, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Dipartimento della funzione pubblica ed alla Corte dei conti.

    3. Al conto consuntivo è allegata una relazione del Presidente che illustra i risultati più significativi della gestione, anche con riguardo alla realizzazione degli obiettivi programmati.

    4. Il rendiconto consolidato è formulato in termini di sola cassa ed è strutturato secondo il sistema di classificazione previsto per il consolidamento dei conti pubblici.

    5. Al rendiconto consolidato è allegato un documento riassuntivo con cui è dimostrata l’osservanza dei limiti previsti dalla legislazione vigente all’indebitamento dell’ente ed il rispetto dei vincoli di destinazione a cui le risorse dell’ente siano state eventualmente sottoposte.

     

    TITOLO V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

    Art.38 – Collegio dei revisori dei conti

    1. Il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell’articolo 2403 del codice civile, esercita il controllo sulla gestione complessiva dell’ente e vigila sulla corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilità.

    2. I documenti relativi agli atti deliberativi sui quali il Collegio esprime il proprio parere sono inviati almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la adozione degli atti.

    3. Il Collegio stabilisce autonomamente la cadenza delle proprie riunioni e le regole del proprio funzionamento.

    4. I revisori possono assistere alle sedute del Consiglio direttivo.

    5. Il Collegio si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, del supporto di apposito ufficio, da inquadrare tra gli uffici di diretta collaborazione di cui al Titolo II, Capo I, del Regolamento sull’organizzazione degli uffici dell’amministrazione centrale e sulla dirigenza del CNR.

     

    PARTE SECONDA - DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ CONTRATTUALE

    TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

    Capo I - Ambito di applicazione

    Art.39 - Normativa applicabile

    1. Ferma restando l’osservanza delle disposizioni di adeguamento della legislazione italiana all’ordinamento dell’Unione europea, nonché delle disposizioni dell’Unione comunque vigenti in Italia e della legislazione statale vincolante per l’ente, l’attività contrattuale del CNR è disciplinata dalle norme del presente Titolo.

    2. Al fine di fornire agli organi competenti il necessario ausilio tecnico ed il quadro delle disposizioni che, tra quelle di cui al precedente comma, sono da ritenere vigenti, apposito ufficio dell’amministrazione centrale cura la predisposizione e l’aggiornamento di un manuale operativo, le cui indicazioni, non vincolanti, servono a fornire una consulenza di tipo preventivo.

     

    Capo II - Clausole contrattuali

    Art.40 - Termini e durata dei contratti

    1. Nei contratti stipulati dal CNR devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale.

    2. La conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito è consentita esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge.

     

    Art.41 - Prezzi

    1. I contratti devono prevedere prezzi invariabili, salvo che per i beni o le prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o per atto amministrativo e fermo restando quanto previsto dai successivi commi.

    2. E’ consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso ed invariabile, rispetto a prezzi di listini ufficiali.

    3. Anticipazioni sul prezzo possono essere previste soltanto per i contratti inerenti ad attività oggetto di cofinanziamento da parte della Unione europea e, nella misura massima del 20 per cento dell’importo contrattuale, soltanto nel caso di contratti per la fornitura di strumentazioni scientifiche e tecnologiche di particolare complessità. A tal fine si intendono di particolare complessità quelle strumentazioni per le quali non siano reperibili sul mercato produzioni standardizzate.

     

    Art.42 - Rinnovo e proroga dei contratti

    1. I contratti possono prevedere una clausola di rinnovo espresso ai sensi del successivo articolo 47, comma 2. A tal fine l’organo competente alla conclusione del contratto accerta la sussistenza di ragioni di convenienza alla rinnovazione e, previa decisione motivata, comunica alla controparte la volontà di rinnovare il contratto.

    2. I contratti per la fornitura di beni e servizi, che abbiano durata non inferiore all’anno, possono prevedere l’obbligo del fornitore a proseguire la medesima prestazione a richiesta del CNR ed alle medesime condizioni, fino ad un massimo di altri 4 mesi. La decisione di imporre al fornitore la prosecuzione della prestazione è adottata dall’organo competente alla conclusione del contratto.

     

    Art.43 - Variazione dei contratti in corso di esecuzione

    1. I contratti possono prevedere che, qualora nel corso della loro esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell’importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.

     

    Art.44 - Contratti aperti

    1. E’ consentita la conclusione di contratti in cui sia lasciata all’amministrazione la successiva determinazione quantitativa delle prestazioni.

    2. Tali contratti devono comunque stabilire il prezzo unitario che il contraente, su richiesta dell’amministrazione, è tenuto a praticare.

     

    Art.45 - Clausola penale

    1. I contratti devono prevedere le penalità, con clausola di risarcibilità dell’ulteriore danno, per il mancato o l’inesatto adempimento, nonché per la ritardata esecuzione delle prestazioni.

    2. L’applicazione della penale è di competenza dell’organo che ha concluso il contratto.

     

    Art.46 - Cauzione definitiva

    1. Coloro che contraggono con il CNR sono tenuti a prestare idonea cauzione, il cui importo e le cui modalità sono stabilite dalla decisione a contrattare. Si può prescindere dalla cauzione qualora il contraente sia di notoria affidabilità o, comunque, qualora ciò sia previsto dalla decisione di contrattare in considerazione dell’importo o della natura delle prestazioni.

    2. Lo svincolo della cauzione è disposto dall’organo competente alla conclusione del contratto, a seguito della relazione illustrativa di cui al successivo articolo 50, comma 5.

     

    Capo III - Svolgimento dell’attività contrattuale

    Art.47 - Decisione di contrattare

    1. La volontà dell’ente di provvedere mediante contratto deve essere espressa con apposito atto, di séguito denominato "decisione di contrattare".

    2. La decisione di contrattare deve contenere:

    a) il fine che si intende perseguire con il contratto ed i vantaggi che si intendono ottenere per il soddisfacimento dell’interesse pubblico;

    b) l’oggetto del contratto;

    c) le clausole ritenute essenziali e l’eventuale capitolato speciale, ivi compresa l’eventuale clausola di rinnovo espresso;

    d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente;

    e) il responsabile del procedimento contrattuale;

    f) l’eventuale cauzione provvisoria da prestare per poter partecipare alla procedura.

    3. La decisione di contrattare deve essere congruamente motivata con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del comma 2.

    4. Per i contratti sia passivi che attivi, gli organi di cui all’articolo 27, comma 1, adottano le decisioni di contrattare secondo le competenze per materia stabilite ai sensi dell’articolo 4, comma 2, e in conformità a quanto previsto dal piano di gestione del centro di responsabilità interessato. Se le prestazioni da acquisire mediante il contratto sono destinate ad essere utilizzate da altro centro di responsabilità, la decisione di contrattare è adottata in conformità all’articolo 27, comma 3.

    5. Per i contratti, attivi o passivi, di importo inferiore a quanto annualmente stabilito dal Consiglio direttivo in sede di approvazione del bilancio del CNR non è necessaria la previa adozione della decisione di contrattare; in tali casi si applicano le disposizioni in materia di economato o quelle inerenti le spese per la realizzazione di lavori in economia.

     

    Art.48 - Conclusione dei contratti

    1. I contratti sono conclusi a seguito delle procedure disciplinate dal successivo capo IV e con il contenuto risultante dal verbale delle relative operazioni. L’esito della procedura è comunicato al contraente prescelto e agli altri partecipanti entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni; l’amministrazione nei successivi 20 giorni decide se accettare l’offerta ed a tal fine essa può prendere in considerazione solo offerte ferme ai sensi dell’art. 1329 del codice civile.

    2. Con atto dell’organo che ha adottato la decisione di contrattare si provvede all’accettazione, previa valutazione:

    1. che persista l’interesse dell’ente alla prestazione oggetto del contratto;
    2. che non ricorrano elementi comprovanti l’incongruità delle condizioni del contratto;
    3. che non si siano verificate irregolarità nello svolgimento della procedura suscettibili di comprometterne la validità.

    3. L’accettazione dell’ente è validamente manifestata soltanto nella forma scritta e rispetto ad offerte scritte.

    4. Qualora sia opportuna una ricognizione dei patti contrattuali risultanti dalle procedure esperite, oppure sia indispensabile una loro specificazione, l’amministrazione può subordinare la propria accettazione, mediante condizione risolutiva, alla stipulazione di un atto ricognitivo o specificativo del contratto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata; alla stipulazione di tale atto si provvede comunque nel caso in cui ciò sia richiesto dal bando. A tal fine l’amministrazione, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, invita il contraente a stipulare l’atto entro un termine non inferiore a 20 giorni. Qualora il contraente non si presenti nel termine assegnato, l’ente può dichiarare unilateralmente risolto il contratto. L’amministrazione può provvedere, se possibile, alla scelta di un diverso contraente in base alle risultanze delle procedure già esperite.

    5. Il contratto è concluso nel momento in cui il contraente prescelto abbia ricevuto comunicazione dell’accettazione da parte dell’ente.

    6. Il presente articolo non si applica ai contratti disciplinati dal comma 5 dell’articolo 47.

     

    Art.49 - Controlli sulla esecuzione del contratto

    1. L’esattezza degli adempimenti contrattuali e la qualità delle prestazioni sono oggetto di appositi controlli, se del caso in corso d’opera, mediante collaudi e verifiche.

    2. Qualora l’importo del contratto non superi lire 300 milioni, i controlli sono svolti dal funzionario responsabile del procedimento contrattuale. Per i contratti di importo superiore, e comunque nel caso in cui il funzionario responsabile del procedimento non disponga delle competenze necessarie, i controlli sono eseguiti da persone, anche esterne all’ente, munite delle necessarie competenze, appositamente nominate dall’organo che ha adottato la decisione di contrattare.

    3.I soggetti preposti ai controlli, qualora diversi dal responsabile del procedimento contrattuale, segnalano a questo le eventuali inadeguatezze del contenuto del contratto nonché ogni elemento idoneo a valutare la correttezza ed esattezza dei comportamenti tenuti dal contraente.

    4. Ciascun contratto stabilisce il rilievo che devono avere i controlli, di cui al presente articolo, sullo svolgimento del rapporto contrattuale ed in particolare sulle obbligazioni assunte dall’ente.

     

    Art.50 - Funzionario responsabile del procedimento contrattuale

    1. Con la decisione di contrattare è nominato per ciascun contratto un responsabile del relativo procedimento, scelto nell’ambito della struttura organizzativa interessata al contratto.

    2. Il funzionario responsabile è preposto a seguire l’intero iter del procedimento contrattuale, anche nelle fasi che eventualmente debbano svolgersi in uffici interni o esterni al CNR, e provvede affinché la formazione ed esecuzione del contratto avvengano regolarmente e nel modo più rapido, nel rispetto delle norme sulla pubblicità e delle altre regole procedurali. A tal fine, il funzionario responsabile cura i rapporti con i soggetti interessati, in modo da garantire la loro partecipazione ed informazione, e tiene i necessari rapporti con tutti gli organi che intervengono nella formazione ed esecuzione del contratto.

    3. Il funzionario responsabile riferisce immediatamente all’organo che lo ha nominato sulle circostanze che determinino, o facciano temere, il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando le iniziative assunte a tal fine.

    4. Il nome e la sede del responsabile del procedimento contrattuale sono resi noti al pubblico nelle forme adeguate e, per i contratti di esecuzione di lavori, sono indicati nel cartello di cantiere.

    5. Al termine del suo incarico il responsabile del procedimento presenta una relazione con la quale sono segnalati tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare il grado di funzionalità nello svolgimento della specifica vicenda contrattuale e la esattezza, correttezza e puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali. La relazione è trasmessa all’organo che ha adottato la decisione di contrattare.

     

    Art.51 - Supporto all’attività contrattuale

    1. Per fornire alle strutture operative il necessario supporto tecnico-giuridico, sono predisposti schemi degli atti maggiormente utilizzati nello svolgimento delle attività contrattuali. Le strutture operative, qualora ritengano tali schemi inadeguati al caso di specie o intendano comunque discostarsene, possono farsi assistere, nella predisposizione degli atti da adottare, dall’ufficio di cui all’articolo 39, comma 2.

    2. Il CNR si dota di un sistema di rilevazione ed elaborazione dei dati sui prezzi che interessano l’attività dell’ente. Le strutture amministrative competenti a svolgere l’attività contrattuale sono tenute a fornire i dati necessari a tali rilevazioni ed accedono alle relative elaborazioni mediante la rete informatica del CNR.

     

    Art.52 - Documentazione e misure di trasparenza sull’attività contrattuale

    1. Ciascuna struttura amministrativa tiene una raccolta dei contratti da essa conclusi, nella quale i medesimi sono conservati fino alla scadenza dei termini di prescrizione delle relative obbligazioni.

    2. Mediante apposita relazione consuntiva, il CNR garantisce l’informazione sull’attività contrattuale svolta durante l’anno. La relazione indica, per ciascun contratto di importo superiore a lire 250 milioni, l’oggetto del medesimo, l’importo, la procedura seguita per la scelta del contraente, i soggetti partecipanti alla procedura, il contraente prescelto. Per i contratti di importo inferiore la relazione contiene l’elencazione dei soggetti partecipanti alle procedure e dei contraenti prescelti. Per ogni soggetto partecipante, sono precisati il numero e l’oggetto dei contratti alle cui procedure ciascuno di essi ha partecipato. Per i contraenti prescelti, sono precisati il numero e l’oggetto dei contratti stipulati ed il loro importo complessivo.

    3. La relazione consuntiva dell’attività contrattuale è inserita nel "sito internet" del CNR ed è predisposta da apposito ufficio dell’amministrazione centrale sulla base dei dati trasmessi, in via informatica, dalle strutture amministrative competenti.

    4. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai contratti di cui all’articolo 47, comma 5.

     

    Capo IV - Procedure di scelta del contraente

    Art.53 - Procedure di scelta del contraente

    1. Il CNR provvede alla scelta del contraente tramite concorsi di progettazione, procedure negoziate, procedure ristrette, procedure aperte, ai sensi delle disposizioni del presente capo.
    2. Le procedure ristrette possono essere con o senza bando; le procedure negoziate possono svolgersi in forma concorrenziale con bando, concorrenziale senza bando e non concorrenziale.

     

    Art.54 - Utilizzazione dei concorsi di progettazione

    1. Si provvede mediante concorso di progettazione qualora sia opportuno avvalersi dell’apporto di particolari competenze tecniche e di esperienze specifiche da parte dell’offerente, per la elaborazione progettuale delle prestazioni da eseguire di cui siano indicate le principali caratteristiche.

    2. I concorsi di progettazione si svolgono previa pubblicazione del bando di gara e successiva scelta dei soggetti da invitare alla procedura.

     

    Art.55 - Utilizzazione delle procedure negoziate concorrenziali con bando

    1. Si provvede con le procedure negoziate, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi:

    a) allorché la difficoltà di predeterminare con sufficiente precisione le specifiche del contratto, mediante capitolato speciale, non consenta di prescindere da un rapporto di negoziazione con i partecipanti alla procedura;

    b) allorché l’esito infruttuoso di altra procedura con bando evidenzi l’impossibilità di definire il contenuto della prestazione o del contratto prescindendo da un rapporto di negoziazione con i partecipanti alla procedura.

     

    Art.56 - Utilizzazione delle procedure negoziate non concorrenziali

    1. Si provvede mediante procedure negoziate non concorrenziali allorché la prestazione idonea a soddisfare le esigenze dell’ente può essere resa soltanto da una impresa determinata.

    2. In particolare, l’impossibilità di ottenere altrimenti un’idonea prestazione deve risultare in considerazione del suo oggetto, o delle modalità, anche di tempo e di luogo, di esecuzione, ovvero del coerente inserimento della prestazione da acquisire nella precedente attività contrattuale dell’ente o in rapporti contrattuali in corso.

    3. Per i contratti attivi si provvede mediante procedure negoziate non concorrenziali secondo i criteri di cui ai commi precedenti ovvero qualora l’interesse dell’ente a cedere la prestazione oggetto del contratto dipenda dalle specifiche caratteristiche soggettive riscontrabili esclusivamente nell’acquirente.

    4. Si provvede, altresì, mediante procedure negoziate non concorrenziali, per l’acquisto di beni immobili, qualora l’esigenza dell’amministrazione non possa essere soddisfatta che dallo specifico bene oggetto della procedura.

     

    Art.57 - Utilizzazione delle procedure ristrette con bando

    1. Si provvede mediante procedure ristrette con bando allorché sia possibile stabilire con precisione le specifiche del contratto, mediante capitolato speciale, senza bisogno di alcuna negoziazione con i partecipanti alla procedura.

    2. Le procedure ristrette con bando si svolgono previa scelta dei soggetti da invitare alla procedura.

     

    Art.58 - Utilizzazione delle procedure aperte

    1. Nei casi previsti dall’articolo 57, si provvede mediante procedure aperte allorché, in considerazione del tipo di contratto, l’eventuale elevato numero di partecipanti non sia suscettibile di compromettere l’interesse dell’ente e sempre che ricorrano i seguenti presupposti:

    a) l’amministrazione non ritenga necessario selezionare coloro che intendono partecipare alla procedura, considerando assolutamente indifferente che tali soggetti posseggano requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti per poter partecipare alla procedura o dispongano in misura diversa di tali requisiti.

    b) le attività necessarie alla formazione dell’offerta ed i requisiti soggettivi richiesti siano tali da far presumere che la mancanza di un preventivo invito dell’amministrazione non abbia l’effetto di dissuadere i soggetti eventualmente interessati dal partecipare alla procedura.

     

    2. Le procedure aperte si svolgono previa pubblicazione del bando di gara.

    Art.59 - Utilizzazione delle procedure concorrenziali, ristrette o negoziate, senza bando

    1. Le procedure previste rispettivamente dagli articoli 55 e 57 si svolgono senza previa pubblicazione di un bando ovvero mediante pubblicazione sintetica e rinvio al sito internet del CNR, nei seguenti casi:

    a) allorché l’amministrazione si trovi nella necessità di acquisire o cedere con urgenza la prestazione oggetto del contratto; in tali casi l’urgenza va valutata in relazione ai presumibili tempi che sarebbero altrimenti necessari per l’espletamento delle procedure precedute da bando;

    b) allorché il valore del contratto sia talmente basso da non giustificare le spese di pubblicazione dell’avviso di bando di cui all’articolo 62, comma 4.

     

    Art.60 - Competenze per l’ammissione alla procedura e per la scelta del contraente

    1. Nella procedura mediante concorso di progettazione, agli inviti, all’esame dei progetti e delle offerte ed alla scelta del contraente provvede un’apposita commissione nominata dall’organo che ha adottato la decisione di contrattare. La commissione può essere composta da esperti esterni all’ente ed è comunque presieduta da un dirigente.

    2. Nelle altre procedure, l’organo che ha adottato la decisione di contrattare individua il funzionario preposto alla determinazione dei soggetti partecipanti ed alla scelta dell’offerta più favorevole.

     

    Art.61 - Criteri di scelta del contraente. Offerte anomale

    1. Alla scelta del contraente si procede mediante uno dei seguenti criteri, a seconda del contenuto del contratto e del tipo di procedura seguita:

    a) il prezzo più favorevole, secondo i sistemi indicati dalla decisione di contrattare, qualora le prestazioni debbano essere conformi al contenuto puntualmente predeterminato da dettagliato capitolato speciale;

    b) l’offerta economicamente più vantaggiosa da valutare in base a parametri numerici predeterminati con la decisione di contrattare e variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione e di manutenzione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, i servizi successivi alla prestazione e l’assistenza tecnica;

    c) l’offerta economicamente più vantaggiosa da valutare in base a parametri variabili a seconda della natura della prestazione, ai sensi della precedente lettera, e progressivamente definiti nel corso di svolgimento della procedura seguita.

    2. Qualora talune offerte presentino carattere anomalo per il loro contenuto particolarmente favorevole all’ente, il soggetto offerente, su richiesta scritta dell’amministrazione e nei termini assegnati, è tenuto a fornire spiegazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta. L’amministrazione, valutate le spiegazioni rese nei termini, decide, motivatamente, di ammettere o meno l’offerta.

    3. Nel caso di utilizzazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono considerate offerte anomale quelle che risultino più favorevoli all’amministrazione in misura superiore per oltre il 50 per cento alla media delle offerte pervenute.

     

    Art.62 - Norme comuni alle procedure con bando

    1. L’ente rende noto l’avvio della procedura di scelta del contraente mediante adeguata e tempestiva pubblicità di apposito bando.

    2. Il bando è l’atto fondamentale che, in conformità ed in attuazione della decisione di contrattare, pone le regole di svolgimento della procedura. Il bando specifica gli elementi utili ad individuare il contenuto del contratto, stabilisce requisiti, modalità e tempi per la partecipazione alla procedura ed indica il funzionario responsabile del procedimento contrattuale.

    3. L’organo che ha adottato la decisione di contrattare provvede alla adozione del bando ed ai successivi adempimenti.

    4. Alla pubblicità dei bandi si provvede mediante inserimento nel "sito internet" del CNR e contestuale pubblicazione del relativo avviso. In particolare, l’avviso deve essere pubblicato:

    a) per i contratti di importo superiore a lire 500 milioni, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano diffuso nella regione in cui il contratto va eseguito;

    b) per i contratti di importo compreso fra lire 250 e 500 milioni, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale;

    c) per i contratti di importo inferiore a lire 250 milioni, su almeno un quotidiano a diffusione locale o su un periodico locale specializzato in inserzioni.

     

    Art.63 - Ammissione alle procedure e individuazione dei soggetti da invitare o da interpellare

    1. Sono esclusi per un periodo di 10 anni da tutte le procedure contrattuali coloro che nell’esecuzione di contratti stipulati con l’ente o con altre pubbliche amministrazioni risultino essersi comportati con malafede o negligenza. Sono altresì esclusi quei soggetti che si trovino in una delle situazioni per le quali, in base alla normativa statale, è prevista l’esclusione dalla partecipazione a procedure contrattuali con pubbliche amministrazioni. L’ente provvede a rendere noto, con cadenza annuale, l’elenco dei soggetti esclusi.

    2. I requisiti che i soggetti interessati devono possedere per partecipare alla procedura sono stabiliti dalla decisione di contrattare e sono indicati dall’eventuale bando.

    3. Nei concorsi di progettazione i soggetti da invitare sono individuati, tra quelli che ne hanno fatto richiesta, tenendo conto della loro capacità tecnica, risultante dall’elenco dei principali contratti stipulati negli ultimi tre anni, e della loro capacità economico-finanziaria. Tali requisiti devono essere dimostrati mediante idonea documentazione, indicata nel bando, da presentare al momento della richiesta di invito.

    4. Nelle procedure, ristrette e negoziate, con bando, i soggetti da invitare o da interpellare sono individuati, tra quelli che ne hanno fatto richiesta, verificando che essi abbiano i requisiti per partecipare alla procedura e, qualora ciò sia previsto dal bando, tenendo conto della loro capacità tecnica ed economico-finanziaria ai sensi del comma 3.

    5. Con la decisione di contrattare può essere stabilito un numero massimo, da indicare nel bando, di partecipanti alle procedure di cui ai commi 3 e 4. In tal caso, sono invitati a partecipare i soggetti che forniscano la maggior affidabilità da valutare in relazione agli elementi di cui al comma 3.

    6. Nelle procedure concorrenziali, ristrette o negoziate, senza bando, l’organo competente allo specifico contratto individua i soggetti da invitare o da interpellare in numero non inferiore a cinque, qualora esistenti. La scelta di tali soggetti è effettuata, ove possibile, a rotazione e in modo che siano comunque invitati o interpellati soggetti appartenenti a ciascuna delle seguenti categorie: soggetti con cui l’organo competente allo specifico contratto abbia già avuto positivi rapporti contrattuali; soggetti già invitati o interpellati in precedenti occasioni; soggetti mai invitati o interpellati.

     

    Art.64 - Svolgimento dei concorsi di progettazione

    1. Quando l’ente procede mediante concorso di progettazione, i concorrenti invitati a partecipare alla procedura presentano le loro offerte in relazione al progetto ed al capitolato di massima approvato con la decisione di contrattare, ovvero in relazione alle caratteristiche essenziali della prestazione indicate dalla medesima decisione.

    2. Alla scelta del contraente si provvede mediante il criterio di cui alla lettera b) dell’articolo 61. Nel caso che nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali la procedura è stata bandita, l’ente può avviare una nuova, identica o diversa, procedura.

    3. La decisione di contrattare, in relazione all’interesse dell’ente ed ai presumibili costi di progettazione, può prevedere la concessione di compensi o rimborsi spese per i progetti che siano riconosciuti di particolare interesse, anche se non prescelti.

     

    Art.65 - Svolgimento delle procedure negoziate

    1. Nelle procedure concorrenziali l’ente svolge, anche in maniera separata e reiterata, una negoziazione con i soggetti partecipanti, per la determinazione del contenuto del contratto. Qualora durante la procedura alcuni dei partecipanti offrano prestazioni ritenute più rispondenti alle necessità dell’ente ed aventi caratteristiche parzialmente diverse dalle altre offerte, anche gli altri partecipanti devono essere invitati a fare una nuova offerta sull’oggetto del contratto come ridefinito. Lo svolgimento di ciascuna fase della negoziazione è dettagliatamente illustrato in apposita relazione, che viene predisposta nel corso di svolgimento della procedura e che deve descrivere lo stato delle negoziazioni con ciascun soggetto interpellato.

    2. Nelle procedure concorrenziali, alla scelta del contraente si procede mediante il criterio di cui alla lettera c) dell’articolo 61.

    3. Nelle procedure non concorrenziali, l’ente svolge apposita trattativa con il soggetto interpellato ai fini della determinazione del contenuto del contratto.

    4. Le negoziazioni e trattative di cui ai precedenti commi possono anche svolgersi senza alcuna formalità, ma le offerte definitive devono risultare da atto scritto.

     

    Art.66 - Svolgimento delle procedure aperte e delle procedure ristrette

    1. Quando l’ente provvede mediante procedure aperte e procedure ristrette, i concorrenti devono presentare le loro offerte in relazione al capitolato speciale dettagliatamente definito dalla decisione di contrattare. La scelta del contraente avviene in base ai criteri di cui alle lettere a) o b) dell’articolo 61, secondo quanto stabilito dalla decisione di contrattare.

    2. Nelle procedure aperte ed in quelle ristrette con bando, la gara si svolge nel giorno e nell’ora stabiliti dal bando o dalla lettera di invito ed è dichiarata deserta nel caso in cui non siano state presentate almeno due offerte. Le procedure ristrette senza bando possono essere svolte senza alcuna formalità, acquisendo le offerte secondo gli usi del commercio, ma, comunque, sempre per iscritto.

    3. Nel caso delle procedure aperte, l’ente, prima di esaminare le offerte presentate dai concorrenti, deve verificare che essi abbiano i requisiti richiesti per partecipare alla procedura. Nel caso di procedure ristrette, le offerte sono presentate dai soggetti invitati a partecipare ai sensi dell’articolo 63.

     

    TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIALI

    Art.67 - Contratti di permuta

    1. Alla conclusione dei contratti di permuta si provvede mediante il procedimento altrimenti necessario per l’acquisto dei beni che si intende ottenere in permuta. Il valore dell’oggetto del contratto è determinato con esclusivo riferimento al bene da acquisire.

    2. E’ comunque possibile ricorrere alle procedure negoziate non concorrenziali qualora la permuta del bene sia attuativa di precedente contratto che preveda a carico del contraente l’onere di provvedere all’ammodernamento dei beni da esso forniti.

     

    Art.68 - Contratti di commercializzazione al pubblico

    1. I beni mobili prodotti dall’ente possono essere commercializzati al pubblico in conformità all’articolo 1336 del codice civile.

    2. In tal caso, la decisione di contrattare si limita a prevedere, e motivare, questa forma di vendita ed a precisare il tipo di beni per i quali vi si ricorre. Il contraente viene scelto seguendo l’ordine temporale delle richieste.

     

    Art.69 - Contratti di leasing finanziario

    1. Per acquisire la disponibilità di beni mobili od immobili, il CNR può concludere contratti di leasing con intermediari finanziari. Le ragioni di opportunità e convenienza, che giustificano l’utilizzazione di questo tipo di contratto, devono essere motivate con la decisione di contrattare.

    2. La scelta del costruttore o fornitore dei beni può essere effettuata direttamente dal CNR, in conformità alle disposizioni della Parte Seconda, Titolo I, Capo IV, oppure può essere lasciata all’intermediario, nel qual caso deve essere indicata dalla sua offerta e costituisce oggetto di valutazione in sede di confronto concorrenziale delle offerte.

     

    Art.70 - Prestazioni di lavoro autonomo

    1. In conformità al titolo III del libro V del codice civile, il CNR può concludere contratti d’opera o affidare incarichi professionali per lo svolgimento di compiti temporanei, e determinati nell’oggetto.

    2. Tali contratti possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività di ricerca, per acquisire prestazioni di consulenza, di progettazione o di supporto alla ricerca ed ai servizi amministrativi o tecnici dell’ente, nonché per la formazione delle commissioni di cui all’articolo 60 o per lo svolgimento dei controlli previsti dall’articolo 49, comma 2.

    3. Alla scelta del contraente si provvede mediante procedure, ristrette o negoziate, senza bando. Qualora si tratti di prestazioni ad alto contenuto di professionalità, che richiedano un rapporto intuitu personae e che non abbiano ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, la scelta del contraente può avvenire mediante procedura negoziata non concorrenziale.

     

    Art.71 - Donazioni, eredità, legati

    1. I centri di spesa provvedono direttamente ad accettare eventuali donazioni, eredità e legati, previa valutazione della convenienza dell’operazione. Nel caso la liberalità abbia ad oggetto attrezzature, la convenienza va valutata anche in considerazione dell’esistenza di un mercato concorrenziale per l’acquisto dei materiali di consumo necessari al loro funzionamento, nonché in considerazione dei costi di dislocazione e gestione delle attrezzature.

    2. Nell’accettare donazioni i centri di spesa devono espressamente motivare sullo spirito di liberalità del dante causa in relazione ai pregressi rapporti con esso intrattenuti. E’ vietato accettare donazioni per eludere la disciplina delle attività svolte a favore di soggetti terzi.

    3. La competenza ad accettare donazioni, eredità e legati per i centri di spesa che abbiano violato le disposizioni del presente articolo, è riservata al Presidente, per un periodo non superiore a cinque anni.

     

    PARTE TERZA - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

    Art.72 - Limiti di valore

    1. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento si intendono al netto delle eventuali imposte.

    2. Tali importi possono essere adeguati con deliberazione del Consiglio direttivo e, con provvedimento del Presidente, possono essere aggiornati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

     

    Art.73 - Regime transitorio delle competenze

    1. Apposite deliberazioni del Consiglio direttivo disciplinano la progressiva attuazione delle disposizioni del presente regolamento in relazione al riassetto organizzativo dell’amministrazione centrale e della rete degli Istituti ed alla predisposizione delle necessarie iniziative di formazione e di adeguamento della rete informatica.

     

    Art.74 - Abrogazioni

    1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente regolamento ed in particolare il decreto del Presidente del CNR 21 dicembre 1994 (G.U. 30 dicembre 1994) recante "Approvazione del regolamento per l’amministrazione e la contabilità del Consiglio nazionale delle ricerche" e successive modificazioni.