Bollettino Ufficiale del CNR – Parte I (Ordinamento) – Anno XXXVIII – N. 2
Provvedimento Ordinamentale n. 15851/18.04.2001
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DECRETO DI COSTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DELL'ISTITUTO DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE

IL PRESIDENTE

- Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, con particolare riguardo all'articolo 8, comma 1, lettera a) che prevede la razionalizzazione della rete degli istituti di ricerca al fine di costituire "qualificati istituti di ricerca scientifica e tecnologica, di livello internazionale e di dimensioni adeguate, tenendo anche conto delle capacità di autofinanziamento";

- Visto il regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito denominato "regolamento istituti", che in particolare (art. 2) prevede la costituzione, con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, di Istituti in luogo dei precedenti organi di ricerca (Istituti e Centri di studio);

- Visti gli articoli 26 e 27 del regolamento istituti che fissano i criteri e le norme transitorie da applicarsi in sede di revisione della rete scientifica del CNR;

-Visto l'articolo 27, comma 5, del regolamento istituti che prevede la possibilità di costituire nuovi istituti in via sperimentale qualora il Consiglio Direttivo "ritenga che la ipotesi di accorpamento necessiti di una verifica di funzionamento in tempi più ristretti rispetto alla ordinaria cadenza della revisione quadriennale di cui all'articolo 4, comma 2" dello stesso regolamento;

- Considerato che il Consiglio Direttivo, sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Comitato di consulenza scientifica su richiesta dello stesso Consiglio Direttivo, ha deliberato in data 26 gennaio 2001 (deliberazione n. 14), la costituzione, in via sperimentale, dell'Istituto di tecnologie biomediche, risultante dall'accorpamento dei seguenti organi di ricerca:

- Istituto di tecnologie biomediche avanzate (escluso il Reparto di fisiologia molecolare e biotecnologie) – MI;

- Centro di studio dell’immunogenetica e l’oncologia sperimentale – TO;

- Centro di studio per la fisiologia e biochimica delle metalloproteine - PD

- Visto lo schema tipo di decreto presidenziale di costituzione dei nuovi istituti, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo del 21 giugno 2000, da adottarsi con gli adeguamenti necessari alla natura sperimentale del nuovo Istituto;

 

DECRETA

Art. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituito, in via sperimentale, l'Istituto di tecnologie biomediche.

2. L'Istituto ha sede a Milano.

 

Art. 2

(Compiti)

1. L'Istituto svolge, ai sensi del regolamento istituti, attività di ricerca, di valorizzazione e trasferimento tecnologico e di formazione nei seguenti settori scientifici e relativamente alle seguenti tematiche:

 

Art. 3

(Organi)

1. Sono organi dell'Istituto:

a) Il Commissario straordinario;

b) Il Comitato di Istituto;

c) Il Consiglio scientifico.

Art. 4

(Commissario straordinario)

1. Il Commissario straordinario è responsabile del funzionamento complessivo dell'Istituto e svolge tutti i compiti attribuiti al Direttore dai regolamenti e dagli altri atti generali dell'ente.

2. Al termine del suo mandato, il Commissario straordinario trasmette al Presidente del CNR una relazione sui risultati della verifica di funzionamento dell'Istituto sperimentale e sulla validità scientifica dell'accorpamento ipotizzato, formulando anche proposte operative per ulteriori determinazioni degli organi di governo del CNR.

 

Art. 5

(Comitato di Istituto)

1. Il Comitato di Istituto svolge i compiti di cui all'articolo 11 del regolamento istituti.

2. Il Comitato è composto:

a) dal Commissario straordinario, che lo presiede;

b) da cinque rappresentanti eletti dai ricercatori e dai tecnologi dell'Istituto;

c) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell'Istituto.

3. Le procedure elettive dei rappresentanti nel Comitato si svolgono presso l'Istituto. Spetta al Commissario straordinario adottare l'atto di nomina dei componenti del Comitato.

4. Ai fini della individuazione dei ricercatori e dei tecnologi aventi elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti nel Comitato si applica l'articolo 15 del regolamento istituti.

5. La durata in carica del Comitato è uguale a quella del Commissario straordinario.

 

Art. 6

(Consiglio scientifico)

1. Il Consiglio scientifico svolge i compiti di cui all'articolo 13 del regolamento istituti.

2. Con l'atto di nomina del Presidente, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del regolamento istituti, è fissato il numero degli esperti che compongono il Consiglio.

3. La durata in carica del Consiglio è uguale a quella del Commissario straordinario.

 

Art. 7

(Risorse)

1. L'Istituto dispone, per lo svolgimento delle proprie attività, delle risorse finanziarie, umane e strumentali in dotazione agli organi di ricerca soppressi ai sensi del successivo articolo 8, comma 3.

Art. 8

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione sono costituite le seguenti sezioni territorialmente distinte dalla sede dell’Istituto:

2. In sede di prima applicazione, le procedure elettive dei rappresentanti nel Comitato di Istituto si svolgono entro 60 giorni dalla data di entrata in carica del Commissario straordinario

3. In sede di prima applicazione, il Consiglio scientifico è costituito entro 60 giorni dalla data di entrata in carica del Commissario straordinario.

4. Sono soppressi i seguenti organi di ricerca, costituiti ai sensi della disciplina previgente:

-Istituto di tecnologie biomediche avanzate (escluso il Reparto di fisiologia molecolare e biotecnologie) – MI;

- Centro di studio dell’immunogenetica e l’oncologia sperimentale – TO;

- Centro di studio per la fisiologia e biochimica delle metalloproteine - PD

5. Il direttori pro-tempore degli organi di ricerca di cui al comma 4, cessano dall’incarico.

6. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di nomina del Commissario straordinario.

IL PRESIDENTE
prof. Ing. Lucio BIANCO