Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM) - Catania: conferma e sostituzione dell'atto costitutivo.
AMMCNT - CNR - Amministrazione Cent
Tit:
F:
N. 0006927 2710112010
Provvedimento n.
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IL PRESIDENTE
VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente del CNR n.15638, in data 13.09.2000, avente per oggetto "Costituzione dell'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi" con sede a Catania, adottato in attuazione dell'art. 2 del "Regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche" predisposto ai sensi del Decreto Legislativo n. 19/99;
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)" con particolare riguardo all'art. 14 che definisce la natura ed i compiti degli Istituti del CNR e all'art. 23 comma 9 che abroga il succitato Decreto legislativo n.19/99 ad eccezione dei commi 3 lett.a) e 6 dell'articolo 13;
VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente del CNR n. 184 in data 15.12.2008, di conferma e sostituzione dell'atto costitutivo dell'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi;
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, DPCNR in data 4 maggio 2005, n. 0025033;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui al DPCNR del 4 maggio 2005, n. 0025034;
VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui al DPCNR del 4 maggio 2005, n. 0025035;
CONSIDERATO che con delibera n. 253/2009 verb. 121 in data 16 dicembre 2009, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la riorganizzazione dell'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM), che prevede l'aggregazione alle varie sedi dell'IMM del Centro di Ricerche e Sviluppo INFM-MATIS di Catania e del Laboratorio Nazionale INFM-MDM di Agrate Brianza;
VISTO lo schema del decreto costitutivo dell'Istituto dí Fotonica e Nanotecnologie, approvato, con la citata delibera n. 253/2009, dal Consiglio di Amministrazione che ha peraltro autorizzato il Presidente ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie all'atto della relativa emanazione;
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RITENUTO quindi di dover sostituire l'atto costitutivo dell'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi, in conseguenza e in relazione alle modifiche intervenute a seguito del relativo piano di riorganizzazione;
DECRETA
Articolo 1
Denominazione e sede
1. L'Istituto di Microelettronica e Mìcrosistemi, già operante quale struttura scientifica del
CNR, è confermato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari quale Unità organizzativa afferente al Dipartimento Materiali e Dispositivi.
2. L'Istituto ha sede a Catania.
Articolo 2
Operatività e compiti
1. L'Istituto opera, nell'ambito della programmazione del CNR, con autonomia scientifica,
finanziaria e gestionale.
2. L'Istituto costituisce centro di responsabilità ai sensi del Regolamento di contabilità ed
opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri Regolamenti dell'Ente.
3. L'istituto, nell'ambito dei piano triennaie di attività, svolge attività di ricerca ed ogni
altra attività prevista al Capo IV del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, sulle seguenti principali aree tematiche:
? Nuovi materiali e processi innovativi, nello sviluppo di nuove tecnologie e metodologie
diagnostiche e di caratterizzazione, finalizzate alla progettazione e realizzazione di:
- Dispositivi micro-optoelettronici, fotonici, in silicio o in altri semiconduttori
- Sensori e microsistemi
- Sistemi foto e termo fotovoltaici
- Sistemi e dispositivi per nano elettronica, spintronica, nano fotonica e plasmonica
- Sistemi e dispositivi quantistici coerenti.
Articolo 3
Unità Organizzative di Supporto
1. L'Istituto può avere Unità Organizzative di Supporto, in sede diversa dalla sede istituzionale dell'Istituto stesso, da costituirsi ai sensi dell'articolo 30, comma 3 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
2. Alle Unità Organizzative di Supporto è preposto un responsabile, incaricato dal Direttore di Istituto, delegato alla gestione.
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Articolo 4
Unità di Ricerca presso Terzi
1. L'Istituto può proporre al Dipartimento di afferenza l'istituzione di Unità di ricerca presso terzi, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
Articolo 5
Organi
1. Sono organi dell'Istituto:
a) Il Direttore
b) Il Consiglio di Istituto
Articolo 6 Direttore
1. Il Direttore dirige e coordina l'attività dell'Istituto ed è responsabile del suo funzionamento complessivo e dei risultati dell'attività svolta; svolge tutti i compiti attribuitigli dai Regolamenti e dagli altri atti generali dell'Ente.
Articolo 7
Consiglio di Istituto
1. Il Consiglio di Istituto svolge i compiti di cui all'articolo 31 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento;
2. Il Consiglio di Istituto è composto:
a) dal Direttore, che lo presiede;
b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi dell'Istituto fissata da 5 a 9 membri.
3. Al Consiglio di Istituto, limitatamente alle materie indicate dalle disposizioni regolamentari, partecipa un rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo.
4. Il Direttore, per quanto richiamato nelle premesse, può prevedere la partecipazione alle sedute del Consiglio, con diritto di voto consultivo e in numero da due a quattro, di rappresentanti del personale associato all'Istituto.
5. Le procedure elettive dei rappresentanti nel Consiglio sono disciplinate dalle Istruzioni per l'elezione del Consiglio dì Istituto riportate nell'allegato "A" che fa parte integrante del presente provvedimento.
6. All'esito delle procedure elettorali suddette il Direttore adotta l'atto di costituzione del Consiglio di Istituto.
7. I rappresentanti eletti durano in carica 3 anni.
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Articolo 8
Risorse
1. Con il presente provvedimento vengono confermate le risorse finanziarie, umane e strumentali in dotazione dell'Istituto a seguito del relativo piano di riorganizzazione.
2. In sede di Piano Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali potranno essere modificate le risorse finanziarie, umane e strumentali, assicurate all'Istituto per lo svolgimento delle proprie attività ai sensi dell'art.42 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
Articolo 9
Norme transitorie
1. L'Istituto è articolato nelle seguenti Unità Organizzative di Supporto (UOS), in quanto corrispondenti alle soppresse sezioni e/o unità staccate dell'Istituto di cui alla previgente normativa:
? U.O.S. di Bologna
? U.O.S. di Lecce
? U.O.S. di Roma
? U.O.S. di Napoli
? U.O.S. di Agrate Brianza
? U.O.S. di Catania (Università)
2. Il Direttore di Istituto provvederà a nominare i responsabili, con delega alla gestione, delle Unità Organizzative di Supporto suddette.
Articolo 10
Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.
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IL PRESIDENT
ALL. A
Istruzioni per l'elezione del Consiglio di Istituto
1) Elettorato attivo e passivo
La rappresentanza dei ricercatori e dei tecnologi e di un rappresentante del personale tecnico- amministrativo dell'Istituto CNR è eletta a scrutinio segreto dal medesimo personale ricercatore e tecnologo e tecnico-amministrativo, formalmente assegnato all'Istituto stesso, appartenente rispettivamente al I, II e III livello professionale, ed a quello dal IV al IX livello.
Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo i ricercatori, i tecnologi, il personale tecnico- amministrativo assunti a tempo indeterminato e determinato, in posizione di comando provenienti da altre amministrazioni, in congedo per motivi di studio o in aspettativa per motivi personali, per un tempo non superiore ad un anno; il predetto personale, in congedo o in aspettativa o anche assente per malattia, precedentemente messo al corrente dell'evento elettorale, può votare anche per corrispondenza. Analogamente può votare per corrispondenza anche il personale in servizio presso eventuali Unità Organizzative di Supporto o Unità di ricerca presso terzi, situate in città diverse dalla sede principale dell'Istituto. Resta comunque nella facoltà del Direttore organizzare le procedure elettorali anche presso le citate Unità Organizzative di Supporto o Unità di ricerca presso terzi.
Nel caso di votazioni per corrispondenza la scheda deve pervenire entro il giorno delle votazioni in busta chiusa recante la dicitura "ELEZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO" e deve essere indirizzata al presidente di seggio e aperta solo durante le operazioni di spoglio.
I ricercatori e i tecnologi responsabili di commessa hanno altresì diritto all'elettorato attivo e passivo in quanto non sono stati ancora formalmente incaricati dal Presidente del CNR; successivamente alla formalizzazione dell'incarico, il responsabile di commessa, in caso dovesse essere eletto quale componente del Consiglio di Istituto, dovrà optare per una delle due posizioni.
Non ha diritto al voto il personale comandato presso altre amministrazioni e il personale in aspettativa per il periodo di prova presso altre amministrazioni, a termine della vigente normativa in materia.
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2) Procedure elettive
E' compito del Direttore dell'Istituto:
a) adottare tutti gli atti per l'istituzione dei seggi nella sede dell'Istituto o in altre eventuali sedi e cioè presso le Unità organizzative di supporto e presso le Unità di ricerca presso terzi;
b) garantire la presentazione di liste uniche per l'Istituto; le liste riguardano l'elettorato attivo e passivo dei ricercatori e tecnologi e l'elettorato attivo e passivo del personale tecnico e amministrativo;
c) assicurare il corretto svolgimento delle procedure elettive e il coordinamento tra le operazioni di spoglio della sede e delle eventuali Unità organizzative di supporto e di ricerca presso terzi.
Alle operazioni di voto presiede una Commissione elettorale composta dal Direttore dell'Istituto, o da un suo delegato per le eventuali Unità organizzative di supporto e le Unità di ricerca presso terzi, nonchè dal personale dell'Istituto stesso già individuato al punto 2) e cioè da un ricercatore o tecnologo appartenente al I, II o III livello professionale e da un dipendente di livello non inferiore all'VIII, estratti a sorte, i quali redigono e firmano il verbale con i risultati delle elezioni.
Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Ogni avente diritto esprime una sola preferenza.
Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello con la qualifica più elevata in posizione e con la maggiore anzianità nel livello ed, a parità di anzianità di servizio nel livello, di maggiore anzianità anagrafica.
3) Altre disposizioni
E' nella facoltà del Direttore individuare criteri differenti per la formazione delle Commissioni elettorali e per la costituzione dei seggi in considerazione della reale disponibilità di personale per la formazione delle Commissioni stesse, nonché del numero degli aventi diritto al voto.
In caso di dimissioni o decesso di un rappresentante eletto dai ricercatori e tecnologi o del rappresentante eletto dal personale tecnico-amministrativo, subentra il primo dei non eletti, purché i voti ottenuti non siano inferiori a due. In caso contrario si darà luogo ad una nuova elezione.
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