Istituto di Metodologie Inorganiche e dei Plasmi (IMIP) di Montelibretti - Roma: conferma e sostituzione dell'atto costitutivo Provvedimento n. 000007 IL PRESIDENTE AMMCNT CNR - Amministrazione Ce Tits CI: N. 0002134 12/01/2011 111111 Il 111 111 III VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente n. 15649, in data 13 settembre 2000, relativo alla costituzione dell'Istituto di Metodologie Inorganiche e dei Plasmi (IMIP) con sede a Montelibretti - Roma; VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche"; VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), emanato con decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005, prot. n. 25033 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 e in particolare gli articoli 25 (istituzione, trasformazione e soppressione degli Istituti), 26 (funzioni del Direttore di Istituto), 27 (nomina del Direttore di Istituto) e 30 (Ufficio di supporto tecnico amministrativo) del citato regolamento di Organizzazione e Funzionamento; VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con DPCNR del 4 maggio 2005, n. 0025034; VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con DPCNR del 4 maggio 2005, n. 0025035; VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente n. 12 in data 4 aprile 2008 prot. n. 0001544 con il quale è stato attribuito l'incarico di Direttore dell'IMIP del CNR; VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente n. 64 prot. n. 0003125 del 10 luglio 2008, relativo alla conferma e sostituzione dell'atto costitutivo dell'IMIP, dove all'art. 2 (Operatività e Compiti) vengono esposte le tematiche svolte dall' Istituto stesso; VISTA la nota n. 0000560 del 6 maggio 2010 con la quale il Direttore ha richiesto la modifica dell'art. 2 (Operatività e Compiti) comma 3 dell'atto costitutivo dell'IMIP; VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 243 del 17 novembre 2010 — Verb. 157 di approvazione della modifica dell' art. 2 (Operatività e Compiti) all'atto costitutivo; RITENUTO quindi di dover modificare l'atto costitutivo dell' Istituto di Metodologie Inorganiche e dei Plasmi (IMIP), Montelibretti - Roma; DECRETA Articolo 1 Denominazione e sede • L'Istituto di Metodologie Inorganiche e dei Plasmi, già operante quale struttura scientifica del CNR, è confermato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari quale Unità organizzativa afferente al Dipartimento Materiali e Disposivi. 2. L'Istituto ha sede a Monterotondo Stazione - Roma. Articolo 2 Operatività e compiti . L'Istituto opera, nell'ambito della programmazione del CNR, con autonomia scientifica, finanziaria e gestionale. 2. L'Istituto costituisce centro di responsabilità ai sensi del Regolamento di contabilità e opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri Regolamenti dell'Ente. L'Istituto, nell'ambito del piano triennale di attività, svolge attività di ricerca e ogni altra attività prevista al Capo IV del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, sulle seguenti principali aree tematiche: • Dinamica di sistemi atomici e molecolari in fase gassosa e all'interfaccia gas-superficie; • Dinamica dei plasmi e laser-plasmi (aerospazio, fusione nucleare, ambiente); • Plasmi per la scienza dei materiali e preparazione di nano- e bio- materiali per applicazioni in fotonica, energetica e catalisi; • Interazione laser-materia e diagnostiche laser. Articolo 3 Unità Organizzative di Supporto . L'Istituto può avere Unità Organizzative di Supporto, in sede diversa dalla sede istituzionale dell'Istituto stesso, da costituirsi ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento. 2. Alle Unità Organizzative di Supporto è preposto un responsabile, incaricato dal Direttore di Istituto, delegato alla gestione. 000007 Articolo 4 Unità di Ricerca presso Terzi L'Istituto può proporre al Dipartimento di afferenza l'istituzione di Unità di ricerca presso terzi, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento. Articolo 5 Organi Sono organi dell'Istituto: a) Il Direttore b) 11 Consiglio di Istituto Articolo 6 Direttore Il Direttore dirige e coordina l'attività dell'Istituto ed è responsabile del suo funzionamento complessivo e dei risultati dell'attività svolta; svolge tutti i compiti attribuitigli dai Regolamenti e dagli altri atti generali dell'Ente. Articolo 7 Consiglio di Istituto Il Consiglio di Istituto svolge i compiti di cui all'articolo 31 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento; 2. Il Consiglio di Istituto è composto: a) dal Direttore, che lo presiede; b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi dell'Istituto fissata in un numero compreso tra 5 e 9 membri. Al Consiglio di Istituto, limitatamente alle materie indicate dalle disposizioni regolamentari, partecipa un rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo. 4. Le procedure elettive dei rappresentanti nel Consiglio sono disciplinate dalle Istruzioni per l'elezione del Consiglio di Istituto riportate nell'allegato "A" che fa parte integrante del presente provvedimento. 5. All'esito delle procedure elettorali suddette il Direttore adotta l'atto di costituzione del Consiglio di Istituto. 6. I rappresentanti eletti durano in carica 3 anni 000007 Articolo 8 Risorse Con il presente provvedimento vengono confermate le risorse finanziarie, umane e strumentali in dotazione dell'Istituto stesso, come operante ai sensi del previgente quadro normativo e regolamentare. 2. In sede di Piano Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali potranno essere modificate le risorse finanziarie, umane e strumentali, assicurate all'Istituto per lo svolgimento delle proprie attività ai sensi dell'art.42 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento. Articolo 9 Norme transitorie L'Istituto è articolato nelle seguenti Unità Organizzative di Supporto (UOS) in quanto corrispondenti alle soppresse sezioni e/o unità staccate dell' Istituto di cui alla previgente normativa: Sede di Bari Sede di Potenza 2. Ti Direttore di Istituto provvederà a nominare un responsabile, con delega alla gestione, per ciascuna delle Unità Organizzative di Supporto suddette. Articolo 10 Rinvio Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme e gli atti generali del CNR. IL PRESIDENTE 000007 All. A Direzione Centrale Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture Ufficio Supporto alla Rete Scientifica Istruzioni per l'elezione del Consiglio di Istituto 1) Elettorato attivo e passivo La rappresentanza dei ricercatori e dei tecnologi e di un rappresentante del personale tecnico- amministrativo dell'Istituto CNR è eletta a scrutinio segreto dal medesimo personale ricercatore e tecnologo e tecnico-amministrativo, formalmente assegnato all'Istituto stesso, appartenente rispettivamente al I, II e III livello professionale, ed a quello dal IV al IX livello. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo i ricercatori, i tecnologi, il personale tecnico- amministrativo assunti a tempo indeterminato e determinato, in posizione di comando provenienti da altre amministrazioni, in congedo per motivi di studio o in aspettativa per motivi personali, per un tempo non superiore ad un anno; il predetto personale, in congedo o in aspettativa, o anche assente per malattia, precedentemente messo al corrente dell'evento elettorale, può votare anche per corrispondenza. Analogamente può votare per corrispondenza anche il personale in servizio presso eventuali Unità Organizzative di Supporto o Unità di ricerca presso terzi, situate in città diverse dalla sede principale dell'Istituto. Resta comunque nella facoltà del direttore organizzare le procedure elettorali anche presso le citate Unità Organizzative di Supporto o Unità di ricerca presso terzi. Nel caso di votazioni per corrispondenza, la scheda deve pervenire entro il giorno delle votazioni in busta chiusa recante la dicitura "ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO" e deve essere indirizzata al presidente di seggio e aperta solo durante le operazioni di spoglio. I ricercatori e i tecnologi responsabili di commessa hanno altresì diritto all'elettorato attivo e passivo in quanto non sono stati ancora formalmente incaricati dal Presidente del CNR; successivamente alla formalizzazione dell'incarico, il responsabile di commessa, in caso dovesse essere eletto quale componente del Consiglio di Istituto, dovrà optare per una delle due posizioni. Non ha diritto al voto il personale comandato presso altre amministrazioni e il personale in aspettativa per il periodo di prova presso altre amministrazioni, a termine della vigente normativa in materia. 000007 2) Procedure elettive E' compito del Direttore dell'Istituto: a) adottare tutti gli atti per l'istituzione dei seggi nella sede dell'Istituto o in altre eventuali sedi e cioè presso le Unità Organizzative di Supporto e presso le Unità di ricerca presso terzi; b) garantire la presentazione di liste uniche per l'Istituto; le liste riguardano l'elettorato attivo e passivo dei ricercatori e tecnologi e l'elettorato attivo e passivo del personale tecnico e amministrativo; c) assicurare il corretto svolgimento delle procedure elettive e il coordinamento tra le operazioni di spoglio della sede e delle eventuali Unità Organizzative di Supporto e di ricerca presso terzi. Alle operazioni di voto presiede una Commissione elettorale composta dal Direttore dell'Istituto, o da un suo delegato per le eventuali Unità Organizzative di Supporto e le Unità di ricerca presso terzi, nonchè dal personale dell'Istituto stesso già individuato al punto 1) e cioè da un ricercatore o tecnologo appartenente al I, II o III livello professionale e da un dipendente di livello non inferiore all`VIII, estratti a sorte, i quali redigono e firmano il verbale con i risultati delle elezioni. Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Ogni avente diritto esprime una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello con la qualifica più elevata in posizione e con la maggiore anzianità nel livello ed, a parità di anzianità di servizio nel livello, di maggiore anzianità anagrafica. 3) Altre disposizioni E' nella facoltà del Direttore individuare criteri differenti per la formazione delle Commissioni elettorali e per la costituzione dei seggi in considerazione della reale disponibilità di personale per la formazione delle Commissioni stesse, nonché del numero degli venti diritto al voto. In caso di dimissioni o decesso di un rappresentante eletto dai ricercatori e tecnologi o del rappresentante eletto dal personale tecnico-amministrativo, subentra il primo dei non eletti, purché i voti ottenuti non siano inferiori a due. In caso contrario si darà luogo ad una nuova elezione. IL PRESIDENTE Prof. Luciano MAIANI