ALLEGATO 1   PARAMETRI PER LA VERIFICA DI AFFIDABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'IMPRESA

1. Ai fini della certificazione di affidabilità economico-finanziaria di cui all’articolo 5, commi 9, 10, 11, il proponente osserva le seguenti disposizioni. 2. Ai fini dell’ammissibilità agli interventi di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 del presente decreto, il proponente deve certificare la contemporanea rispondenza dei dati ufficiali dell’ultimo bilancio approvato ai seguenti due parametri:

a) congruenza fra capitale netto e costo del progetto

CN > (CP – I)/2

CN = capitale netto quale risulta dall’ultimo bilancio approvato

CP-I = costo del progetto al netto dell’agevolazione ministeriale da calcolarsi nella misura minima prevista nel decreto.

b) parametro di onerosità della posizione finanziaria:

OF < 8% 
F

OF
= oneri finanziari netti annui quali risultano dall’ultimo bilancio approvato
F = fatturato annuo (al netto di sconti, abbuoni e resi) quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

3. Con esclusivo riferimento agli interventi di cui all’articolo 10 del presente decreto, in caso di mancata rispondenza ad uno o più dei parametri di cui al comma precedente, il proponente può essere ammesso dietro presentazione di idonea garanzia. 

4. Ove il soggetto, nel corso dell’anno, abbia presentato altri progetti, la certificazione della rispondenza dei dati di bilancio ai parametri di cui al comma precedente deve effettuarsi considerandosi per CP la somma dei costi complessivi dei singoli progetti sin lì presentati e per I la somma delle relative agevolazioni ministeriali ottenute o previste. 

5. Qualora all’atto della presentazione della domanda di agevolazione i dati ufficiali dell’ultimo bilancio siano modificati in virtù dell’approvazione di specifiche operazioni (es.: aumento di capitale), la certificazione della rispondenza dei dati stessi ai parametri di cui alle disposizioni precedenti potrà tenerne conto. 

6. Per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale, il bilancio cui fare riferimento è quello riportato nel modello presentato per l’ultima dichiarazione dei redditi. 

7. Nel caso di progetti congiunti, le certificazioni di cui al presente allegato sono effettuate da ciascuno dei soggetti industriali partecipanti, facendo riferimento alla rispettiva quota di costo. 

8. Il parametro di onerosità della posizione finanziaria sarà riverificato a cura del soggetto convenzionato all’atto della stipula del contratto di cui al comma 34 dell’articolo 5; in caso di verifica negativa il MURST assume le conseguenti determinazioni. Lo stesso parametro deve anche essere soddisfatto all’atto di ogni erogazione; in caso negativo l’erogazione può essere effettuata previa acquisizione di idonea garanzia. 

9. Ai fini delle certificazioni di cui ai commi precedenti il proponente utilizza gli schemi ufficiali predisposti dal MURST, pubblicati unitamente al presente decreto e del quale non costituiscono parte integrante.