Legge Treu e collegato finanziario

Legge 24 giugno 1997, n. 196 (G.U. n. 136 del 4 luglio 1997) - Norme in materia di promozione dell'occupazione (Treu)

Il pacchetto occupazione interviene all'art. 14 nel settore della ricerca prevedendo incentivi alle imprese per l'avviamento dei giovani alla ricerca, il distacco temporaneo presso le imprese di ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca con eventuali integrazioni di contributi agli enti stessi per l'assunzione a contratto di personale in sostituzione.

si dispone inoltre il riordino della formazione professionale (art. 17), si prevedono tirocini formativi e di orientamento (art. 18); si estendono le disposizioni sui lavori socialmente utili a particolari progetti di ricerca (art. 20, comma 2).

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Art. 14. (Occupazione nel settore della ricerca)

  1. Con uno o più decreti del Mìnistro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi annualmente, delle somme disponibili, di competenza della medesima amministrazione e a valere sulle risorse fìnanziarie di cui ai provvedimenti: legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifìcazioni; legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488; decreto- legge 23 settembre 1994, n. 547, e relativa legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644; decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, e relativa legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995, n. 104; decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, e relativa legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, e relativa legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641; può essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati e di dottori di ricerca ad attività di ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata.
  2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti pubblici di ricerca e in attesa del riordino generale del settore, è consentito agli enti medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attività per il trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese, nonchè presso i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
  3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente assegnante, con l'annesso trattamento economico e contributivo. E’ disposta su richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato e per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti, che regolano le funzioni, nonchè le modalità di inserimento dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente assegnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca distaccati.
  4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime risorse di cui alla predetta disposizione, nonchè, per l'anno 1998, a valere su quelle di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere altresì concesse agli enti pubblici di ricerca, i quali procedano alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali integrazioni dei contributi ordinari finalizzate alla copertura, nella misura determinata dai medesimi decreti, degli oneri derivanti dall'assunzione, in sostituzione del personale distaccato, di titolari di diploma universitario, di laureati o di dottori di ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per attività di ricerca.
  5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di presentazione e di selezione delle richieste di contributo e di integrazione, gli importi massimi del contributo e dell'integrazìone per ogni soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree territoriali interessate nel rispetto delle finalità stabilite dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e alla possibilità di cofinanziamento comunitario, la differenziazione del contributo e dell’integrazione in relazione al livello di qualificazione del personale da assumere, l'eventuale ulteriore disciplina del distacco temporaneo, nonchè apposite modalità di monitoraggio e di verifica.
    Gazzetta Ufficiale del 30.12.1997
    Legge 27 dicembre 1997, n.449 (Artt. 5, 51)
    Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

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Art. 5. (Interventi per la ricerca scientifica)

  1. Alle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alle medesime destinati, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, al fine di potenziarne l'attività di ricerca anche avviando nuovi progetti, è concesso, a partire dal periodo di imposta in corso al l° gennaio 1998, un credito di imposta pari:
    1. a 15 milioni di lire per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato, fino ad un massimo di 60 milioni di lire per soggetto beneficiario, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca;
    2. al 60 per cento degli importi per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), Agenzia spaziale italiana (ASI), fondazioni private che svolgono direttamente attività di ricerca scientifica, laboratori di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché degli importi per assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nel caso il relativo programma di ricerca sia concordato con il soggetto di cui al presente comma.
  2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a), sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti nel territorio nazionale a condizione che:
    1. il soggetto beneficiario, anche di nuova costituzione, realizzi, nell'anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno rispetto all'anno precedente, comprendendovi anche i dipendenti assunti a tempo determinato e con contratti di formazione e lavoro. Per i soggetti beneficiari già costituiti al 30 settembre 1997, l'incremento è commisurato al numero dei dipendenti esistenti a tale data;
    2. si verifichino le fattispecie di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c), d), e) e g).
  3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti su tutto il territorio nazionale a condizione che l'importo contrattuale di cui al predetto comma 1, lettera b), si riferisca ad atto stipulato nei periodi di imposta a partire da quello in corso al l° gennaio 1998 e negli stessi periodi il soggetto beneficiario realizzi un incremento netto dei predetti importi.
  4. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), possono essere concesse anche ad altre imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, non comprese nella definizione di cui al comma 1, a condizione che l'importo assegnato annualmente alla copertura delle medesime agevolazioni, ai sensi del comma 7, sia comunque destinato prioritariamente ai soggetti di cui al comma 1 e che l'investimento in ricerca sia aggiuntivo ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, secondo modalità attuative e parametri di riferimento determinati dai decreti di cui al predetto comma 7.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni disposte per la stessa finalità da norme nazionali o regionali ad eccezione di quelle previste dall'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e dall'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, secondo misure determinate dai decreti di cui al comma 7 del presente articolo. I predetti decreti possono altresì determinare la cumulabilità delle agevolazioni di cui al presente articolo con benefìci concessi ai sensi della comunicazione della Commissione delle Comunità europee di cui al presente comma, purché non sia superato il limite massimo per soggetto beneficiario di cui al comma 1, lettera a), relativamente al credito di imposta ivi previsto.
  6. Si applicano ai crediti di imposta di cui al presente articolo le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 6 e 7.
  7. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, emanati di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati le modalità di attuazione del presente articolo, nonché di controllo e regolazione contabile dei crediti di imposta e gli importi massimi per soggetto beneficiario delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), nonché possono essere rideterminati gli importi dei crediti di imposta di cui al comma 1, lettere a) e b). Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per quanto concerne gli interventi nelle aree depresse, sono posti a carico delle quote di cui all'articolo 4, comma 11; per quanto riguarda gli interventi sulle altre aree del Paese e gli interventi rimasti esclusi dalle quote di cui all'articolo 4, comma 11, gli oneri sono posti a carico delle disponibilità di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e disciplinato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti di apposite quote non superiori a lire 80 miliardi annui e secondo modalità determinate nei decreti di cui al presente comma, allo scopo non assegnando specifici stanziamenti per le finalità di cui all'articolo 10 della predetta legge n. 46 del 1982.
  8. All'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al comma 1, dopo le parole: " 19 dicembre 1992, n. 488; " sono inserite le seguenti: "articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451 ";
    2. al comma 2, dopo le parole: " degli enti pubblici di ricerca " sono inserite le seguenti: "e delle università" e dopo le parole: " consentito agli enti " sono inserite le seguenti: " e agli atenei ";
    3. al comma 3, primo periodo, dopo le parole: " rapporto di lavoro con l'ente " sono inserite le seguenti: " o con l'ateneo " e al terzo periodo, dopo le parole: " corrisposto dall'ente ", sono inserite le seguenti: " o dall'ateneo ";
    4. al comma 4, le parole da: " nonché per l'anno 1998 " fino a: " n. 451 " sono sostituite dalle seguenti: " nonché, dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad essi destinati " e dopo le parole: " enti pubblici di ricerca " sono inserite le seguenti: " e alle università ".

Art. 6
(Agevolazioni per l'acquisto di attrezzature informatiche
da parte delle università e delle istituzioni scolastiche)

  1. Alle università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 1998, un personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, è riconosciuto un contributo statale pari a lire 200.000, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari importo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito di imposta, fino alla concorrenza del relativo ammontare per il versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati in compensazione nei periodi di imposta sopra indicati.
  2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi comprese le modalità di ammissione al beneficio, nonché le procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal diritto al contributo.
  3. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adotta provvedimenti finalizzati a garantire la pari opportunità di accesso alla rete INTERNET, anche al fine di evitare discriminazioni di tipo territoriale.
  4. Il contributo di cui al presente articolo è erogato nel limite massimo di dieci miliardi di lire.

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Art. 51
(Università e ricerca)

  1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli insediamenti universitari previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996.
  2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.
  3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese a partire dal 1° gennaio 1999 alle università statali, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni predette.
  4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli. studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.
  5. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole " a standard dei costi di produzione per studente " sono inserite le seguenti: " , al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario ". Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché il comma 1 dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le università statali definiscono e modificano gli organici di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal l° gennaio 1998 alle università statali e agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano si applicano, in materia di organici e di vincoli all'assunzione di personale di ruolo, esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo.
  6. Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna università, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazione e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.
  7. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'ENEA. All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5.
  8. Il comma 93 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: "93. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti, possono essere concessi in uso perpetuo e gratuito alle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili dello Stato liberi ". Il comma 94 del citato articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è abrogato.
  9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all'unità previsionale di base " Ricerca scientifica ", capitolo 7520, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di costituire, insieme alle risorse ivi già disponibili, un Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, un 'importo opportunamente differenziato e comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica della materia, dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nonché delle disponibilità a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere del competente organo consultivo del Ministero, istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, con proprio decreto emanato dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina le priorità e le modalità di impiego del Fondo per specifici progetti.
  10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate nel 6 per cento dello stanziamento totale.

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