Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse
Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale Dirigente
Il Dirigente
Ufficio Contabilità Fiscale
Il Responsabile

Circolare n. 13/2006

AMMCNT – CNR
N. 0027561 del 31/03/2006

A
Dirigenti/Direttori
delle Unità Organiche e Strutture
del C.N.R.
Loro Sedi

Oggetto: Contratti di ricerca con la U.E. - regime fiscale IVA ed imposte dirette (IRES ed IRAP).

In data 1 agosto 2005, dopo uno studio specifico sull’argomento in oggetto, effettuato con riferimento alla normativa sia nazionale sia comunitaria, è stata presenta alla Agenzia delle Entrate una istanza di interpello concernente, in particolare, l’applicazione dell’art. 72, comma 3, punto 3) del DPR 633/72 (Allegato 1).

La questione posta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguardava la possibilità, per il C.N.R., di acquistare dai propri fornitori in regime agevolato di non imponibilità I.V.A., ai sensi dell’art. 72, comma 3, n. 3) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – quindi con un concreto diretto risparmio di risorse pari al 20% dell’ammontare degli acquisti di cui trattasi – beni e servizi necessari per l’esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l’Unione Europea (e riguardanti in particolare i Programmi Quadro) e nei limiti della partecipazione della Unione stessa.

L’Agenzia delle Entrate, con nota n. 2006/19016 del 21 marzo 2006 sottoscritta dal Direttore Centrale per la Normativa ed il Contenzioso (Allegato 2), risponde all’interpello suddetto ed affronta in modo esaustivo tutte le problematiche concernenti l’applicazione dell’art. 72 comma 3 punto 3) del DPR 633/72. La soluzione interpretativa contenuta nella suddetta nota elimina, così, ogni dubbio sulla questione e costituisce una pietra miliare, in particolare, in favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, rappresentando una vera e propria “rivoluzione” rispetto a quanto in precedenza affermato in materia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Da ultimo si rammenta la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 34/2005 in risposta ad una precedente istanza di interpello presentata “senza legittimazione” da un Istituto del CNR.

Come è noto con la risoluzione 34/E l’Agenzia delle Entrate era stata indotta a pronunciarsi in modo favorevole alla non imponibilità dell’Iva sulla acquisizione di beni e servizi ma solo con riferimento alla esecuzione di quei contratti di ricerca stipulati con la U.E. per i quali è stato sostenuto instaurarsi un rapporto commerciale a prestazioni corrispettive (tra i quali, peraltro, non possono sicuramente rientrare quelli dei Programmi Quadro che hanno, invece, natura di finanziamento/sovvenzione/contributo e non costituiscono alcun rapporto commerciale a prestazioni  corrispettive).  La  conseguenza  era, peraltro,  quella  di  dover  effettuare  tutti  gli
adempimenti previsti dalle disposizioni in materia di registrazione delle fatture nella contabilità generale e di assoggettamento ad imposizione diretta I.RE.S. ed IRAP.

Con la nuova pronuncia interpretativa del 21 marzo 2006 l’Agenzia delle Entrate, accogliendo integralmente la soluzione prospettata dagli Scriventi, supera i contenuti espressi nella Risoluzione 34/E e fornisce un quadro esaustivo relativamente all’applicazione dell’art. 72 comma 3 punto 3), e precisamente:

Per avvalorare documentalmente la corretta sussistenza della descritta condizione con i relativi vincoli giuridici, l’Istituto del CNR interessato, al fine di poter fruire del regime fiscale in questione, si assumerà l’impegno di rilasciare, ai propri fornitori, un’apposita dichiarazione, (Allegato 3) con la quale si richiede (integralmente o parzialmente) la non imponibilità, ai sensi dell’art. 72 comma 3 punto 3) del DPR 633/72, degli acquisti di beni e servizi effettuati in esecuzione di contratti di ricerca con la U.E.. In tale dichiarazione devono essere indicati:

Si fa presente, inoltre, come chiarito dalla Agenzia delle Entrate, che “ai fini del beneficio della non imponibilità IVA, i costi sostenuti devono essere comprovati da idonei documenti giustificativi, dai quali risulti espressamente che gli acquisti di beni e servizi non imponibili sono stati effettuati specificamente ai fini del progetto di ricerca ed allo stesso direttamente imputabili”.

La soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate consente, quindi, l’integrale spendibilità dei finanziamenti erogati dalla U.E. al CNR relativamente ai contratti di ricerca stipulati con la stessa, anche in ambito istituzionale.

Facciamo presente, infine, che è in corso di studio la possibilità di recuperare l’IVA per le fatture di acquisto di beni e di servizi, in esecuzione dei contratti con la U.E., già ricevute nel 2005 e nel 2006.

Al fine di illustrare il quadro completo delle novità introdotte, si invia uno schema di sintesi (Allegato 4).
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Si ritiene utile, infine, rappresentare in sintesi l’iter interpretativo seguito dall’Agenzia delle Entrate concernente l’applicazione dell’art. 72 comma 3 punto 3) del DPR 633/72.

L’Agenzia delle Entrate con la nuova soluzione interpretativa, recependo in toto le tesi interpretative sostenute dal CNR, chiarisce definitivamente l’esatta portata applicativa delle agevolazioni previste dall’art. 72 del DPR 633/72. In particolare stabilisce che la ratio della norma va ravvisata nella: " ... omissis ... esigenza di garantire che gli organismi comunitari non debbano subire l'onere dell'imposta sul valore aggiunto allorché acquistano beni e servizi direttamente o a mezzo di soggetti (imprese o enti) ad essi legati da vincoli di associazione o di ricerca. E tale esigenza ricorre, naturalmente, anche nell'ipotesi in cui il soggetto, di cui l'organismo internazionale si avvale per lo svolgimento in comune delle attività oggetto dell'intervento, non opera nell'esercizio di una attività commerciale.

L’Agenzia delle Entrate, quindi, chiarisce per la prima volta che "non osti all'applicazione dell'art. 72 comma 3 punto 3) la circostanza che l'Ente, nei rapporti con l'Unione Europea, non operi nell'ambito dell'attività commerciale, bensì agisca in via istituzionale." L'esigenza è quella di far si che "i fondi investiti dalla UE arrivino ai settori beneficiari senza essere decurtati dal prelievo dell'IVA".

L’Agenzia delle Entrate, infine, chiarisce che le somme erogate dalla U.E. relativamente agli accordi o contratti dei programmi quadro stipulati con il CNR non costituiscono corrispettivo bensì hanno natura di finanziamento/sovvenzione/contributo e rientrano nel regime di esenzione IRES ed IRAP ai sensi dell'art. 74 comma 2 del TUIR (Allegato 5) in quanto la natura dell’attività svolta è istituzionale e rientra, pertanto, nell’ambito dell’espletamento di funzioni statali da parte di enti pubblici tra i quali, per le finalità in esame, vanno comprese anche le università.

Con la speranza di aver risposto ai numerosi quesiti pervenuti sull’argomento e con la certezza di aver semplificato gli adempimenti e per lo più generato risorse spendibili a vantaggio della ricerca, si coglie l’occasione di inviare cordiali saluti.

Roma, 29 marzo 2006
Rag. Massimo Saporiti
Dott. Alessandro Preti

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Allegati:
1) art. 72 del DPR 633/72;
2) parere del Agenzia delle Entrate n. 2006/19016 del 21 marzo 2006;
3) dichiarazione al fornitore per usufruire della non imponibilità Iva ai sensi dell’art. 72;
4) schema di sintesi delle novità;
5) art. 74 comma 2 del DPR 917/86.

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1 Cfr. art. 5 comma 2 del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR