Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale
Ufficio IV

Pos. 6.9.4 Prot. n. 0026964

Roma, 12 maggio 2005

Ai Direttori degli Istituti
Responsabili delle Sezioni
Direttori dei Dipartimenti e Dirigenti
dell'Amministrazione Centrale

LORO SEDI

Oggetto: Legge 18 aprile 2005, n. 62. [Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti per forniture di beni e servizi, nonchè modificazioni della Legge quadro in materia di lavori pubblici. (ndr)]

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27.4.2005, suppl. ordinario n. 76, è stata pubblicata la legge 18 aprile 2005, n. 62 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee .Legge comunitaria 2004".

Si trasmette in allegato il testo degli articoli 23 (all. 1) e 24 (all. 2) della legge stessa.

Per quanto riguarda l'art. 23 rubricato "Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi" si evidenzia che al primo comma viene disposta la soppressione dell'ultimo periodo dell'art. 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, che così recitava <<Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti , le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione>>. Il secondo comma disciplina le proroghe dei contratti per acquisti e forniture di beni e servizi disponendo che <<I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi , già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge , possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> (n.d.r. testo in vigore dal 12.5.2005).

Per quanto riguarda l'art. 24 rubricato "Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge n.109 del 1994 e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", si evidenzia quanto segue.

L'art. 8, comma 11 quater, della L. 109/1994 è stato modificato attraverso la previsione, per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, della fruizione del beneficio della riduzione della cauzione e della garanzia fidejussoria, previste rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 30, del 50%.

Per i contratti di appalto misti di lavori, forniture e servizi, è disposta l'applicazione delle norme di cui alla L. 109/1994, qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50%. Tale disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto.

In merito all'affidamento degli incarichi di progettazione o direzione lavori, si stabilisce che qualora l'importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento a liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria o raggruppamenti temporanei costituiti da detti soggetti , ma nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza . Si stabilisce inoltre che qualora il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito a quanto sopra.

IL DIRIGENTE
(Avv. Luciano Marini)