Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento del Personale
Reparto III - Stato Giuridico e Trattamento Economico

Circolare n. 11/2000

Posiz. 300.8 - Prot. N. 1754366

Roma, 19 aprile 2000

A tutti i Dirigenti e Direttori
delle Unità Organiche e Strutture del CNR
LORO SEDI

Oggetto: Legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".

La Legge 8 marzo 2000, n. 53, pubblicata sulla G.U. n. 60 del 13 marzo 2000 prevede una diversa regolamentazione dei cosiddetti "congedi parentali" introducendo nuovi casi di sospensione tutelata del rapporto di lavoro e regolando diversamente le tipologie di assenze già previste da precedenti norme.

CONGEDI DEI GENITORI: ASSENZE

a) Astensione obbligatoria

1. Flessibilità dell'astensione obbligatoria
(art. 12 della legge 53/2000)

L'istituto dell'astensione obbligatoria , disciplinata dagli artt. 4, 5 e 6 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 che prevedono, tra l'altro, il divieto di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto, è stato reso flessibile.

La madre, infatti, ferma restando la durata complessiva di cinque mesi, ha la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro (Ispettorato del Lavoro) attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge sarà aggiornato l'elenco dei lavori per i quali la flessibilità non è attivabile; pertanto, l'applicazione di detta norma è sospesa in attesa di detto adempimento

2. Astensione obbligatoria per la madre lavoratrice
(art. 11 della legge 53/2000)

Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.

La lavoratrice è tenuta a presentare entro trenta giorni il certificato attestante la data del parto.

b) Astensione dal lavoro del padre lavoratore
(art. 13 della legge 53/2000)

Il padre lavoratore ha diritto a tre mesi di astensione dalla nascita del figlio in caso di morte o infermità grave della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre. In caso di abbandono per usufruire del diritto il padre lavoratore dovrà rendere dichiarazione ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15.

c) Astensione facoltativa
(art. 3, comma 2, della legge 53/2000)

Il diritto di astenersi dal lavoro, di cui all'art. 7, 1° comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è riconosciuto ad entrambi i genitori anche se l'altro genitore non è lavoratore dipendente.

La nuova legge estende il periodo di utilizzazione dell'astensione facoltativa fino al compimento di otto anni di vita del bambino prevedendo un periodo massimo complessivo di dieci mesi, utilizzabili cioè da entrambi i genitori, per ognuno dei quali viene posto, però, un limite soggettivo di sei mesi.

Per il padre, qualora eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite può essere aumentato a sette mesi e, conseguentemente, il limite complessivo è elevato ad 11 mesi. Qualora vi sia un solo genitore, il diritto di astenersi dal lavoro è elevato a 10 mesi. Entrambi i genitori devono preavvisare il Direttore/Dirigente, salvo casi di oggettiva impossibilità, con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

I periodi di astensione facoltativa dal lavoro di cui trattasi sono computati nell'anzianità di servizio; non sono invece utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità, tranne che per i primi trenta giorni.

Per i periodi di astensione facoltativa di cui trattasi, entro il periodo massimo complessivo indennizzabile tra genitori di sei mesi, spetta il seguente trattamento economico:

a) fino al terzo anno di vita del bambino:
per i primi trenta giorni intera retribuzione;
per i restanti mesi 30% della retribuzione;
b) dal terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno:
per i primi trenta giorni (qualora
non usufruiti nei primi tre anni)
intera retribuzione;
per i restanti mesi 30% della retribuzione.

Il trattamento economico di cui al punto b) spetta a condizione che il reddito individuale del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Per il 2000 il limite è di lire 23.429.250, in quanto l'importo annuo è stato fissato in lire 9.371.700

In caso di reddito individuale superiore non spetta alcun trattamento economico. (cod. ass. 24)

d) Periodo di riposo
(art. 3, comma 3, della legge 53/2000)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, durante il pnmo anno di vita del bambino alla lavoratrice spettano due periodi di riposo anche cumulabili, della durata di un'ora ciascuno durante la giornata; uno soltanto in caso di orario di lavoro inferiore alle sei ore.

In caso di parto plurimo, fino al compimento di un anno di età del bambino, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal 1° comma dell'art. 10 L. 1204/71 (2 ore) possono essere utilizzate anche dal padre.

I periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore:

a) Nel caso in cui i figli siano affidati al padre;
b) In alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) Nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

e) Astensione facoltativa dal lavoro per malattia del bambino di età inferiore a otto anni
(art. 3, comma 2, punto 4 della legge 53/2000)

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni oppure di età compresa tra tre e otto anni; in quest'ultimo caso nel limite di cinque giorni all'anno per ciascun genitore. In ogni caso è necessario la presentazione di un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.

La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore dipendente.

Ai fini della fruizione del congedo per malattia del figlio la lavoratrice madre e il lavoratore padre sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata, ai sensi dell'art. 4 della Legge 15/1968, attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.

I periodi di astensione facoltativa dal lavoro di cui trattasi sono computati nell'anzianità di servizio; non sono invece utili ai fini della maturazione delle ferie e per la tredicesima mensilità, tranne che per i primi trenta giorni di ogni annno fino al compimento di tre anni da parte del bambino.

Per i periodi di astensione facoltativa di cui trattasi spetta il seguente trattamento economico:

a) fino al terzo anno di vita del bambino:
i primi trenta giorni di ogni anno intera retribuzione;
per il restante periodo non spetta alcun trattamento economico.
b) dai tre agli otto anni di vita del bambino, cinque giorni di congedo non retribuito per ogni anno a ciascun genitore  (cod. ass. 13).

f) Genitori adottivi o affidatari
(art. 3, comma 5, della legge 53/2000)

Le disposizioni applicabili ai genitori naturali vengono estese anche ai genitori adottivi e affidatari. Nell'ipotesi in cui all'atto dell'adozione o dell'affidamento il minore abbia un'età compresa fra i sei e dodici anni il diritto di astenersi dal lavoro non è limitato dal raggiungimento degli otto anni di età del bambino, ma può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

g) Aspetti operativi:

Si trasmette, in allegato, il Mod. CP da utilizzare per le richieste di astensione facoltativa a far data dal 28.3.2000, data di entrata in vigore delle legge 8 marzo 2000, n. 53.

Si segnala, infine, che l'applicazione delle nuove norme non è limitata agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della legge; pertanto i genitori con figli minori di otto e che ancora non hanno usufruito, ovvero hanno parzialmente usufruito, dei perinessi di astensione facoltativa, possono chiedere di utilizzare i periodi mancanti.

MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104, ART. 33

L'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede una serie di agevolazioni e benefici per i portatori di handicap grave e per i loro familiari, è stato modificato; per cui si rimanda alla nuova circolare che verrà predisposta sulla materia.

In attesa di detta riformulazione si precisa che l'alternatività di cui al comma 6 dell'articolo 33 sopracitato si riferisce al tipo di permessi da fruire nell'ambito di ciascun mese di calendario.

La scelta dei permessi può essere, pertanto, modificata, purchè riguardi un mese intero di calendario; in altri termini, una volta scelto il tipo di permessi (ad ore o a giorni) ed iniziata, in un determinato mese, la fruizione dei permessi scelti, il lavoratore non potrà chiederne la variazione per quel mese.

Per quanto attiene alla possibilità di usufruire di 3 giorni di permesso mensile sotto forma di riposi giornalieri orari, si precisa che tali permessi possono essere goduti in forma frazionata, attraverso l'utilizzo di sei mezze giornate lavorative.

Si raccomanda la massima diffusione della presente circolare e del testo normativo ad essa allegato.

IL DIRIGENTE
(Dr. G. Schettini)