Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale - Rep. II
Stato Giuridico e Trattamento Economico

Circolare n. 28/1996

Posiz. 300.8 - Prot. N. 1523225

Roma, 5 novembre 1996

Ai Dirigenti delle Direzioni Centrali,
dei Reparti, degli Uffici ed altre
Unità Operative
LORO SEDI

Ai Direttori degli Istituti, Centri, Aree di Ricerca,
Progetti Finalizzati ed altre Strutture CNR
LORO SEDI

Oggetto: CCNL del "Comparto ricerca" - Prima applicazione di alcuni istituti contrattuali

Con effetto dalla data del 7.10.1996 è divenuto efficace e vincolante per le parti il CCNL relativo al personale del comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione limitatamente al personale del CNR, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, rivestente i livelli dal X° al IV°.

Si forniscono, di seguito, le istruzioni per l'applicazione di alcuni istituti contrattuali.

Per i dipendenti dell'area dirigenziale - dirigenti amministrativi, ricercatori e tecnologi vengono confermate le previgenti disposizioni in materia, in attesa della stipulazione del pertinente contratto.

Orario di lavoro (art. 5, comma 4)

E' confermato l'obbligo di accertare mediante controlli di tipo automatico l'osservanza dell'orario di lavoro. Anche per il personale non destinatario del contratto permane, in base alla normativa previgente, l'obbligo di tale accertamento.

Utilizzo delle ferie residue 1995 (art. 7)

Entro il 30 giugno di ogni anno dovranno essere utilizzate le ferie dell'anno precedente non godute, ad eccezione di quelle non fruite per malattia di lunga durata che, purchè previamente autorizzate dal dirigente/direttore in relazione alle esigenze di servizio, potranno essere fruite anche in deroga a tale limite.

Le ferie residue 1995 dovranno essere godute entro il 31.12.1996.

Si allega alla presente (all. 1) la tabella relativa alle ferie spettanti in proporzione al servizio prestato, considerate le variazioni introdotte dal nuovo contratto.

Permessi retribuiti (art. 9 commi 1, 2 e 3)

A decorrere dalla data del 7.10.1996 è abrogata la preesistente disciplina in materia di congedi straordinari.

Il Dirigente/Direttore, previa domanda scritta da parte del dipendente, corredata di apposita documentazione, concede permessi retribuiti, in ciascun anno solare, per i seguenti casi:

- per matrimonio (15 giorni consecutivi);

- per partecipazione a concorsi ed esami (complessivamente 8 gg., limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove);

- per lutti familiari (3 gg. consecutivi per evento).

Il permesso per lutti familiari è concesso esclusivamente nei casi di morte del coniuge, di parenti entro il secondo grado in linea retta e collaterale, di affini di primo grado (suoceri, genero, nuora) nonchè di adottante e di adottato. La domanda e la documentazione concernente tale tipologia di permessi possono essere presentate dal dipendente entro 15 giorni dall'evento.

A domanda del dipendente e sulla base di idonea documentazione, possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni complessivi:

- per nascita di figli;
- per gravi motivi personali o familiari.

I permessi per gravi motivi personali o familiari possono essere concessi, a titolo esemplificativo, per ricovero ospedaliero o malattia grave di uno dei soggetti precedentemente indicati, per procedimenti giudiziari relativi a separazione, divorzio, riconoscimento dei figli.

Il dipendente ha, inoltre, diritto ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni, come - ad esempio - i permessi per lo svolgimento di mandato elettorale, i permessi sindacali, i permessi per la donazione di sangue.

Permessi retribuiti per maternità (art. 9, commi 8 e 9)

a)
Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro (sei mesi nell'arco del primo anno di vita del bambino) previsto per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri (art. 7, comma 1, della Legge n. 1204/1971 integrata dalla Legge n. 903/1977) le assenze dal servizio sono così regolamentate:

1a) i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche frazionatamente, sono considerati permessi interamente retribuiti e non riducono il computo delle ferie annuali;

2a) per i restanti cinque mesi di assenza facoltativa nel primo anno di vita del bambino la retribuzione è pari al 30 per cento, con riduzione del computo delle ferie annuali;

b)
fino al terzo anno di vita del bambino, (art. 7, comma 2, della Legge 1204/1971) alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi:

1b) trenta giorni annuali di permesso retribuito, con le stesse modalità previste dalla suddetta legge,

2b) per le ulteriori assenze fino al terzo anno di vita del bambino, non compete alcuna retribuzione.

Per le assenze di cui ai punti 1a) e 1b), dalla retribuzione spettante sono esclusi i compensi per lavoro straordinario e per le indennità legate all'effettiva prestazione di lavoro. Le eventuali festività cadenti all'interno del periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento dei limiti massimi previsti. Tutte le assenze per maternità, indipendentemente dalla tipologia della retribuzione, sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.

Ai dipendenti che dall'inizio dell'anno e fino alla data del 7.10.1996 abbiano già superato detto limite con riferimento al comma 1 ovvero al comma 2 del citato art. 7 della Legge 1204/1971, non possono essere concessi ulteriori permessi retribuiti allo stesso titolo.

Assenze per malattia (art. 12)

A decorrere dal 7.10.1996 sono abrogati gli istituti del congedo straordinario retribuito e dell'aspettativa per infermità previsti dal preesistente ordinamento. Conseguentemente, tutte le assenze per infermità confluiscono nell'unico titolo di assenza per malattia e devono essere comprovate da certificato medico indipendentemente dalla relativa durata, anche per un solo giorno.

Dalla predetta data ha inizio il triennio così detto "mobile" per il computo del periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 dello stesso articolo 12. Sono, pertanto, abrogate tutte le disposizioni previgenti relative al congedo ed all'aspettativa per infermità, ivi comprese quelle concernenti la decurtazione di 1/3 della retribuzione spettante per il primo giorno di assenza imputata a titolo di congedo.

Alle assenze per malattia iniziate dal 7.10.1996 si applicano le nuove disposizioni contrattuali per quanto riguarda sia la conservazione del posto che le modalità di retribuzione (con azzeramento, dalla predetta data, di tutte le assenze verificatesi nei periodi precedenti).

Alle assenze per malattia iniziate anteriormente ed in corso alla predetta data, si applica la normativa vigente al momento dell'insorgere della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto, ove più favorevole.

La comunicazione dell'assenza per malattia deve essere effettuata tempestivamente ovvero entro le prime due ore iniziali del turno individuale di lavoro del primo giorno di assenza.

E' previsto l'obbligo, salvo comprovato impedimento, di recapitare o spedire a mezzo raccomandata il certificato medico entro i due giorni successivi dall'inizio della malattia o dell'eventuale prosecuzione della stessa (in tal caso alla scadenza del periodo di prognosi eventualmente stabilito dal medico di controllo).

Il Dirigente/Direttore può disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia fin dal primo giorno, anche in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative di ogni singola struttura. Il controllo deve, comunque, essere disposto dopo il quinto giorno di assenza continuativa.

In caso di mancata produzione della relativa certificazione medica, il dipendente non potrà essere considerato assente per malattia e dovrà giustificare l'assenza con altro titolo.

Per quanto riguarda la comunicazione di infermità da infortunio non sul lavoro ascrivibile a responsabilità di terzi:

-
il dipendente è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'infortunio alla unità organica di appartenenza;
-
il Dirigente/Direttore dell'unità organica è tenuto ad inviare, a mezzo raccomandata A/R, al terzo responsabile e/o alla sua compagnia di assicurazione, la lettera di preavviso dell'azione risarcitoria del CNR, con la quale si fa riserva in ordine ad una successiva richiesta di liquidazione del danno per la retribuzione corrisposta ed i contributi previdenziali dovuti al dipendente per l'assenza riferita all'infortunio stesso.

Lavoro straordinario (art. 43, comma 2, lettera a)

Il limite massimo individuale di prestazioni di lavoro straordinario è stato fissato pari a 200 ore annue, fatti salvi i casi di cui all'art. 27, comma 3, lettera L (attività connesse agli organi collegiali ed ai vertici dirigenziali).

Per il corrente anno 1996, le ore di lavoro straordinario autorizzate in presenza di effettive ed eccezionali esigenze di servizio potranno essere consentite anche in deroga a tale limite e comunque entro il tetto delle 250 ore annue, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi già prefissati.

Permessi non retribuiti

Continua a essere applicabile l'istituto dei permessi non retribuiti poichè:

-
l'art. 55 del CCNL (disapplicazioni) non menziona, tra le norme inapplicabili, nè l'art. 9, comma 2, della Legge 70/75 nè l'art. 3 del DPR 411/76;
-
l'art. 72, comma 1, del D.L.vo 29/1993 definisce inapplicabili tutte le norme previgenti incompatibili con quelle del CCNL, relativamente alle materie dallo stesso contratto contemplate.

Si rammenta che l'art. 3 del DPR 411/76 così testualmente recita:
"Per particolari motivi privati, il personale ha diritto a permessi non retribuiti per un periodo massimo di trenta giorni all'anno computabili ad ogni effetto nell'anzianità di servizio".

La presente circolare deve essere affissa agli albi e consegnata in copia a ciascun dipendente, fermo restando l'invito ad una attenta lettura del testo del contratto che si allega (All. 2 - omissis) unitamente ad una breve sintesi (All. 3).

IL DIRIGENTE GENERALE
CAPO DEL PERSONALE
(firmato: P. Marini)