Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale

Circolare n. 6/2010

AMMCNT – CNR
0015950 del 24/02/2010

Ai
Dirigenti/Direttori
delle Unità organiche e Strutture del CNR
Loro Sedi

Oggetto: Personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato. Passaggio di fascia.

Si rappresenta alle SS.LL. che, nel quadro della normativa contrattuale vigente, è ormai consolidato il principio che le disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, per quanto concerne gli aspetti giuridici ed economici, si applicano a tutto il personale con rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato, sia determinato (cfr. art. 1 CCNL 7/10/1996, art. 1 CCNL 5/3/1998, art. 1 CCNL 21/2/2002, art. 1 CCNL 7/4/2006). Anche l’art. 1 dell’ultimo CCNL sottoscritto in data 13/5/2009 ribadisce espressamente tale disposizione di carattere generale. E’ evidente, peraltro, che per quanto attiene il personale a tempo determinato tale disposizione produce i suoi effetti entro il limite della durata del contratto individuale a termine sottoscritto con il dipendente.

Giova ricordare, in proposito, che gli enti di ricerca, ai sensi dell’art. 24 dell’ultimo CCNL del 13/5/2009, possono continuare a stipulare contratti di lavoro a termine di durata non superiore a cinque anni a condizione che nei contratti stessi sia prevista la clausola risolutiva collegata alla verifica annuale della effettiva consistenza delle risorse necessarie per la copertura del corrispondente onere.

Essendo ormai consolidato il principio sopraindicato, va evidenziato che per quanto concerne il personale dipendente con profilo di ricercatore e/o tecnologo l’attuale normativa contrattuale prevede che le maggiorazioni economiche avvengano attraverso i cosiddetti passaggi di fascia (sette fasce) che si producono dopo determinati intervalli temporali e previa  verifica del regolare svolgimento dell’attività svolta da parte del direttore/dirigente responsabile della struttura di afferenza; tale normativa, pertanto, deve essere applicata anche al personale con contratto di lavoro a tempo determinato entro il limite della durata del contratto individuale di lavoro. Pertanto, stante la durata massima quinquennale (60 mesi) prevista per i contratti di lavoro a tempo determinato, appare probabile che il dipendente interessato maturi il periodo necessario solo per il primo passaggio di fascia, fissato dal 1/1/2009 a 36 mesi (cfr. art. 7 CCNL del 13/5/2009 – secondo biennio).

Stante quanto sopra esposto, occorre quindi che l’ente si ponga nella condizione di ottemperare alle citate vigenti disposizioni anche nei riguardi del personale a tempo determinato; in proposito, per uniformità di comportamento, non può che procedersi analogamente a quanto tuttora avviene per il personale a tempo indeterminato, sulla base delle conformi determinazioni dell’Organo di Governo dell’ente.

Pertanto, i dipendenti a tempo determinato con profilo di ricercatore o tecnologo i cui contratti abbiano una durata superiore ai 36 mesi (comprese eventuali proroghe) dovranno predisporre una relazione sull’attività svolta nel suddetto periodo, che provvederanno a trasmettere direttamente al Direttore/Dirigente della struttura di afferenza; il Direttore/Dirigente, esaminata tale relazione, effettuerà la verifica della regolarità dell’attività svolta e trasmetterà l’atto di verifica debitamente sottoscritto (secondo lo schema allegato), all’Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale per gli adempimenti di conseguenza, provvedendo a trattenere agli atti della struttura la relazione sull’attività prodotta dal dipendente.

Al riguardo deve, peraltro, sottolinearsi, anche a seguito di precisi pareri espressi in proposito dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, che per nessun dipendente a tempo determinato potrà essere superato il termine quinquennale nell’ambito dello stesso contratto individuale; alla scadenza di tale termine il contratto cesserà automaticamente ed, ove sia necessario fruire di una posizione nell’ambito dei programmi della struttura, occorrerà porre in essere un nuovo procedimento (nel rispetto della vigente normativa) che darà luogo, comunque, ad un contratto individuale totalmente distinto dal precedente, senza che sia possibile ipotizzare alcuna continuità contrattuale.

Tornando alle progressioni economiche, va precisato che qualora gli oneri relativi ai contratti individuali a termine siano posti a carico di finanziamenti esterni gestiti dalle singole strutture, i Direttori/Dirigenti interessati dovranno obbligatoriamente provvedere ad accantonare (e mettere a disposizione dell’Amministrazione Centrale) a carico dei finanziamenti stessi anche i maggiori importi lordi necessari a far fronte al passaggio dalla fascia iniziale a quella successiva del dipendente a tempo determinato.

Nel sottolineare tale preciso obbligo che incombe sui Direttori/Dirigenti interessati, si rappresenta, che, invece, per i contratti a termine i cui oneri siano posti a carico dei fondi ordinari, o comunque di fondi non gestiti dalle singole strutture, l’Amministrazione provvederà direttamente alla copertura finanziaria del passaggio di fascia, fermo restando l’obbligo della relazione sull’attività svolta e dell’atto di verifica che rimangono anche in questo caso in capo, rispettivamente, al dipendente ed al Direttore/Dirigente della struttura di afferenza.

Si raccomanda ai Direttori/Dirigenti, una volta individuati i dipendenti a tempo determinato afferenti alla struttura, di monitorare attentamente il percorso temporale del contratto individuale e di porre in essere il procedimento sopradescritto per il passaggio di fascia al momento del raggiungimento del periodo di 36 mesi, previsto dalla normativa, avvertendo il dipendente della necessità di predisporre la citata relazione di attività.

Con l’occasione si deve richiamare  la massima attenzione delle SS.LL. al pieno rispetto della normativa contrattuale per quanto attiene il trattamento economico-stipendiale da attribuire  al personale a tempo determinato al momento dell’assunzione. Sulla base delle disposizioni contrattuali vigenti, valide anche per il personale a tempo indeterminato, l’assunzione del personale a termine deve avvenire, senza eccezioni, con il seguente trattamento giuridico-economico:
  1. per il personale da inquadrare nei profili tecnico-amministrativi (livelli IV-VIII) nel livello iniziale di ciascun profilo; a titolo di mero esempio se si procede all’assunzione di un collaboratore tecnico  enti  di ricerca  (CTER)  l’inquadramento dovrà obbligatoriamente avvenire nel livello VI, cioè il livello iniziale del profilo di CTER; un collaboratore di amministrazione sarà invece inquadrato nel VII livello;

  2. per il personale da inquadrare nei profili di ricercatore e/o tecnologo, l’assunzione potrà tuttora avvenire sia nel terzo livello (ricercatore e/o tecnologo), che nel secondo livello (primo ricercatore e/o primo tecnologo), ed anche nel primo livello (dirigente di ricerca e/o dirigente tecnologo), sulla base dei programmi da realizzare e dei requisiti e delle professionalità documentate e richieste per realizzarli, come previsto dal DPR n. 171/1991 e confermato dall’art. 15, comma 4, del CCNL del 7/4/2006. In ogni caso però, l’inquadramento dovrà avvenire sempre nella fascia iniziale di ciascun livello, non essendo consentito in alcun caso un inquadramento economico di miglior favore rispetto al personale a tempo indeterminato, in mancanza di specifiche disposizioni contrattuali.
Qualora specifiche disposizioni esterne all’ente, (peraltro rarissime) in particolare regole comunitarie o internazionali, impongano al CNR la corresponsione di un trattamento economico superiore alla fascia iniziale del livello di inquadramento, l’assunzione dovrà comunque avvenire in quella iniziale del livello, con un’integrazione del trattamento economico, tramite assegno aggiuntivo, pari alla differenza tra quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e quanto imposto dalle regole comunitarie e/o internazionali, in analogia a quanto disposto dall’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2009.

Si sottolinea che non potranno più essere consentite altre eccezioni a quanto sopra disposto, anche nel caso in cui gli oneri del contratto individuale a tempo determinato siano coperti da finanziamenti esterni, in quanto non rientra nelle potestà discrezionali dell’ente derogare alle norme contrattuali vigenti.

Si ribadisce, infine, che la presente circolare riguarda solo il personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e non riguarda in alcun modo gli interessati da assegni di ricerca, borsisti e collaborazioni coordinate e continuative, fattispecie che rimangono disciplinate da altre normative e dalle conseguenti circolari emanate dall’Amministrazione.
 
IL DIRETTORE GENERALE
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Per informazioni in merito alla presente circolare rivolgersi a:

Sig.ra Mirella Piellucci – tel. 06 49933235 – e mail: mirella.piellucci@cnr.it