Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale
Circolare n. 6/2010
AMMCNT – CNR
0015950 del 24/02/2010
Ai
Dirigenti/Direttori
delle Unità organiche e Strutture del CNR
Loro Sedi
Oggetto: Personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato. Passaggio di fascia.
Si
rappresenta alle SS.LL. che, nel quadro della normativa contrattuale
vigente, è ormai consolidato il principio che le disposizioni
contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, per quanto
concerne gli aspetti giuridici ed economici, si applicano a tutto il
personale con rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo
indeterminato, sia determinato (cfr. art. 1 CCNL 7/10/1996, art. 1 CCNL
5/3/1998, art. 1 CCNL 21/2/2002, art. 1 CCNL 7/4/2006). Anche l’art. 1
dell’ultimo CCNL sottoscritto in data 13/5/2009 ribadisce espressamente
tale disposizione di carattere generale. E’ evidente, peraltro, che per
quanto attiene il personale a tempo determinato tale disposizione
produce i suoi effetti entro il limite della durata del contratto
individuale a termine sottoscritto con il dipendente.
Giova
ricordare, in proposito, che gli enti di ricerca, ai sensi dell’art. 24
dell’ultimo CCNL del 13/5/2009, possono continuare a stipulare
contratti di lavoro a termine di durata non superiore a cinque anni
a condizione che nei contratti stessi sia prevista la clausola
risolutiva collegata alla verifica annuale della effettiva consistenza
delle risorse necessarie per la copertura del corrispondente onere.
Essendo
ormai consolidato il principio sopraindicato, va evidenziato che per
quanto concerne il personale dipendente con profilo di ricercatore e/o
tecnologo l’attuale normativa contrattuale prevede che le maggiorazioni
economiche avvengano attraverso i cosiddetti passaggi di fascia (sette
fasce) che si producono dopo
determinati intervalli temporali e previa verifica del regolare
svolgimento dell’attività svolta da parte del
direttore/dirigente responsabile della struttura di afferenza; tale
normativa, pertanto, deve essere applicata anche al personale con
contratto di lavoro a tempo determinato entro il limite della durata
del contratto individuale di lavoro. Pertanto, stante la durata massima
quinquennale (60 mesi) prevista per i contratti di lavoro a tempo
determinato, appare probabile che il dipendente interessato maturi il
periodo necessario solo per il primo passaggio di fascia, fissato dal 1/1/2009 a 36 mesi (cfr. art. 7 CCNL del 13/5/2009 – secondo biennio).
Stante
quanto sopra esposto, occorre quindi che l’ente si ponga nella
condizione di ottemperare alle citate vigenti disposizioni anche nei
riguardi del personale a tempo determinato; in proposito, per
uniformità di comportamento, non può che procedersi
analogamente a quanto tuttora avviene per il personale a tempo
indeterminato, sulla base delle conformi determinazioni dell’Organo di
Governo dell’ente.
Pertanto, i dipendenti a tempo determinato
con profilo di ricercatore o tecnologo i cui contratti abbiano una
durata superiore ai 36 mesi (comprese eventuali proroghe) dovranno
predisporre una relazione sull’attività svolta nel suddetto
periodo, che provvederanno a trasmettere direttamente al
Direttore/Dirigente della struttura di afferenza; il
Direttore/Dirigente, esaminata tale relazione, effettuerà la
verifica della regolarità dell’attività svolta e
trasmetterà l’atto di verifica debitamente sottoscritto (secondo
lo schema allegato), all’Ufficio Stato Giuridico e Trattamento
Economico del Personale per gli adempimenti di conseguenza, provvedendo
a trattenere agli atti della struttura la relazione
sull’attività prodotta dal dipendente.
Al riguardo deve,
peraltro, sottolinearsi, anche a seguito di precisi pareri espressi in
proposito dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, che per nessun
dipendente a tempo determinato potrà essere superato il termine
quinquennale nell’ambito dello stesso contratto individuale; alla
scadenza di tale termine il contratto cesserà automaticamente
ed, ove sia necessario fruire di una posizione nell’ambito dei
programmi della struttura, occorrerà porre in essere un nuovo
procedimento (nel rispetto della vigente normativa) che darà
luogo, comunque, ad un contratto individuale totalmente distinto dal
precedente, senza che sia possibile ipotizzare alcuna continuità
contrattuale.
Tornando alle progressioni economiche, va
precisato che qualora gli oneri relativi ai contratti individuali a
termine siano posti a carico di finanziamenti esterni gestiti dalle
singole strutture, i Direttori/Dirigenti interessati dovranno
obbligatoriamente provvedere ad accantonare (e mettere a disposizione
dell’Amministrazione Centrale) a carico dei finanziamenti stessi anche
i maggiori importi lordi necessari a far fronte al passaggio dalla
fascia iniziale a quella successiva del dipendente a tempo determinato.
Nel
sottolineare tale preciso obbligo che incombe sui Direttori/Dirigenti
interessati, si rappresenta, che, invece, per i contratti a termine i
cui oneri siano posti a carico dei fondi ordinari, o comunque di fondi
non gestiti dalle singole strutture, l’Amministrazione
provvederà direttamente alla copertura finanziaria del passaggio
di fascia, fermo restando l’obbligo della relazione
sull’attività svolta e dell’atto di verifica che rimangono anche
in questo caso in capo, rispettivamente, al dipendente ed al
Direttore/Dirigente della struttura di afferenza.
Si raccomanda
ai Direttori/Dirigenti, una volta individuati i dipendenti a tempo
determinato afferenti alla struttura, di monitorare attentamente il
percorso temporale del contratto individuale e di porre in essere il
procedimento sopradescritto per il passaggio di fascia al momento del
raggiungimento del periodo di 36 mesi, previsto dalla normativa,
avvertendo il dipendente della necessità di predisporre la
citata relazione di attività.
Con l’occasione si deve
richiamare la massima attenzione delle SS.LL. al pieno rispetto
della normativa contrattuale per quanto attiene il trattamento
economico-stipendiale da attribuire al personale a tempo
determinato al momento dell’assunzione. Sulla base delle disposizioni
contrattuali vigenti, valide anche per il personale a tempo indeterminato, l’assunzione del personale a termine deve avvenire, senza eccezioni, con il seguente trattamento giuridico-economico:
- per il personale da inquadrare nei profili tecnico-amministrativi (livelli IV-VIII) nel livello iniziale
di ciascun profilo; a titolo di mero esempio se si procede
all’assunzione di un collaboratore tecnico enti di
ricerca (CTER) l’inquadramento dovrà obbligatoriamente avvenire nel livello VI, cioè il livello iniziale del profilo di CTER; un collaboratore di amministrazione sarà invece inquadrato nel VII livello;
- per
il personale da inquadrare nei profili di ricercatore e/o tecnologo,
l’assunzione potrà tuttora avvenire sia nel terzo livello
(ricercatore e/o tecnologo), che nel secondo livello (primo ricercatore
e/o primo tecnologo), ed anche nel primo livello (dirigente di ricerca
e/o dirigente tecnologo), sulla base dei programmi da realizzare e dei
requisiti e delle professionalità documentate e richieste per
realizzarli, come previsto dal DPR n. 171/1991 e confermato dall’art.
15, comma 4, del CCNL del 7/4/2006. In ogni caso però,
l’inquadramento dovrà avvenire sempre nella fascia iniziale
di ciascun livello, non essendo consentito in alcun caso un
inquadramento economico di miglior favore rispetto al personale a tempo
indeterminato, in mancanza di specifiche disposizioni contrattuali.
Qualora
specifiche disposizioni esterne all’ente, (peraltro rarissime) in
particolare regole comunitarie o internazionali, impongano al CNR la
corresponsione di un trattamento economico superiore alla fascia
iniziale del livello di inquadramento, l’assunzione dovrà
comunque avvenire in quella iniziale del livello, con un’integrazione
del trattamento economico, tramite assegno aggiuntivo, pari alla
differenza tra quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro e quanto imposto dalle regole comunitarie e/o internazionali, in
analogia a quanto disposto dall’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n.
127/2009.
Si sottolinea che non potranno più essere
consentite altre eccezioni a quanto sopra disposto, anche nel caso in
cui gli oneri del contratto individuale a tempo determinato siano
coperti da finanziamenti esterni, in quanto non rientra nelle
potestà discrezionali dell’ente derogare alle norme contrattuali
vigenti.
Si ribadisce, infine, che la presente circolare
riguarda solo il personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato e non riguarda in alcun modo gli interessati da assegni di
ricerca, borsisti e collaborazioni coordinate e continuative,
fattispecie che rimangono disciplinate da altre normative e dalle
conseguenti circolari emanate dall’Amministrazione.
IL DIRETTORE GENERALE
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Per informazioni in merito alla presente circolare rivolgersi a:
Sig.ra Mirella Piellucci – tel. 06 49933235 – e mail: mirella.piellucci@cnr.it