Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto
Servizio III
Stato Giuridico e Trattamento Economico

Circolare n. 9/2002

Pos. 331.46.3 - Prot. N. 1870884

Roma, 28 maggio 2002

A tutti i Dirigenti e Direttori
delle UnitĂ Organiche e Strutture del CNR
LORO SEDI

Oggetto: CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazioni sottoscritto in data 21.2.2002 pubblicato supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20.03.2002 - serie generale. Disposizioni relative alle assenze.

Si richiama l'attenzione su alcuni istituti giuridici, relativi alle assenze, introdotti ex novo o modificati dal CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione sottoscritto il 21 febbraio 2002, data dalla quale decorrono gli effetti normativi, salvo diversa prescrizione del contratto medesimo.

Il CCNL suddetto si applica a tutto il personale del CNR con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, esclusi i dirigenti amministrativi, e comprende una disciplina comune per tutto il personale, ferma restando l'applicazione dell'art. 40, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, cioè la previsione di istituti specifici che richiedano una disciplina distinta. Tale disciplina distinta, ove presente, sarà debitamente richiamata nel prosieguo della circolare.

Ferie, festivitĂ del Santo Patrono e recupero festivitĂ soppresse.

- Disciplina comune a tutto il personale: art. 6 e art. 25, comma 7.
- Disciplina relativa ai ricercatori/tecnologi: art. 59.

Fruizione delle ferie:

- Disciplina comune a tutto il personale:

- Disciplina differenziata:

Assenze e permessi retribuiti art. 8.

Il dipendente sulla base di apposita autocertificazione, da presentare comunque con comunicazione tempestiva (da trattenere agli atti della Struttura del CNR), può assentarsi nei seguenti casi e limiti:

  1. tre giorni all'anno per documentata grave infermità , ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000, del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente, purchè la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica. (Cod. assenza 662). Il dipendente, in alternativa, può concordare con il Direttore/Dirigente anche il frazionamento della fruizione del beneficio, fermo restando che l'assenza non può superare comunque complessivamente i tre giorni all'anno per tale titolo. (Completamento giorno di assenza Cod. 662C). Si fa presente che stante il preciso e non equivoco dettato contrattuale, la fruizione dei giorni di cui al presente punto può essere autocertificata, mentre deve essere documentata la grave infermità del parente o congiunto.
  2. otto giorni all'anno per partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove;
  3. tre giorni per evento in caso di lutto per decesso del coniuge o parenti entro il 2° grado o affini entro il grado o convivente purchè la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  4. tre giorni all'anno per nascita figli o gravi motivi personali o familiari. (Cod. assenza 661). Il dipendente, in alternativa, può fruire di n. 18 ore di permesso utilizzabili in modo frazionato. (Completamento giorno di assenza Cod. 661C). I permessi di cui al presente comma possono essere fruiti, a mero titolo esemplificativo, per ricovero ospedaliero o malattia grave di parenti o affini non contemplati dall'art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000, per procedimenti giudiziari relativi a separazione, divorzio, riconoscimento dei figli, ecc.. A prescindere dall'esemplificazione sopradescritta, i motivi personali di gravità possono intendersi tali quando sia indispensabile la presenza del dipendente ad un evento di natura non ordinaria.

I permessi retribuiti dei commi precedenti, nei singoli limiti sopra evidenziati, devono essere tassativamente riferiti alle casistiche enunciate.

Resta fermo che il Direttore/Dirigente può esercitare la facoltà di controlli a campione sulle autocertificazioni dei dipendenti ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Congedi Parentali - art. 9.

  1. Periodo di Astensione facoltativa di cui all'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001:
  2. Per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianitĂ di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennitĂ per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

    Il computo dei periodi di assenza comprende anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all'interno degli stessi, anche in caso di fruizione frazionata ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro.

  3. Successivamente al periodo di astensione obbligatoria e fino al 3° anno di vita del bambino nel caso di cui all'art. 47, comma 1, del D.Lgs. 151/2001: ad entrambi i genitori è riconosciuto, alternativamente, il diritto di astenersi dal lavoro per malattia del figlio/a. Tali assenze vengono computate e retribuite secondo le modalità di cui al punto 1.

Si trasmettono in allegato, i seguenti modelli da utilizzare a decorrere dal 21 febbraio 2002, data di entrata in vigore del nuovo contratto:

Congedi per eventi e cause particolari - art. 10

- Disciplina comune a tutto il personale (art. 4, comma 2, 3 e 4 della L. 53/2000).

Per quanto attiene le disposizioni per la fruizione dei suddetti congedi si rinvia al D.P.C.M. del 21 luglio 2000, n. 278 "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari", giĂ portato a conoscenza delle unitĂ organiche e delle strutture con circolare del Servizio scrivente n. 24 del 2 novembre 2000, ed in particolare agli artt. 2 e 3 del suddetto regolamento.

Congedi per la formazione - art. 11.

Assenze per malattia - art. 17.

Lo stato di infermitĂ deve essere comunicato tempestivamente alla struttura di appartenenza, e la certificazione deve essere recapitata entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o dell'eventuale prosecuzione della stessa, salvo comprovato impedimento.

Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Si richiama l'attenzione sull'innovativitĂ delle presenti disposizioni.

L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti (visite di controllo espletate dalle ASL).

Infortuni sul lavoro e malattie dovute a cause di servizio - art. 18.

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche - art. 18 bis.

Le SS.LL. sono incaricate di informare tutti i dipendenti di quanto sopra e di curare, per quanto di competenza, la corretta applicazione di tutte le norme contenute nel CCNL del 21 febbraio 2002.

IL DIRIGENTE
(Dr. G. SCHETTINI)
f.to Schettini