Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto
Servizio III
Stato Giuridico e Trattamento Economico
Circolare n. 9/2002
Pos. 331.46.3 - Prot. N. 1870884
Roma, 28 maggio 2002
A tutti i Dirigenti e Direttori
delle UnitĂ Organiche e Strutture del CNR
LORO SEDI
Oggetto: CCNL
relativo al personale del comparto delle Istituzioni e
degli Enti di Ricerca e Sperimentazioni sottoscritto in data 21.2.2002
pubblicato
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20.03.2002 -
serie generale.
Disposizioni relative alle assenze.
Si richiama l'attenzione su alcuni
istituti giuridici, relativi alle
assenze, introdotti ex novo o modificati dal CCNL
relativo al personale del
comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione
sottoscritto il 21
febbraio 2002, data dalla quale decorrono gli effetti normativi, salvo
diversa
prescrizione del contratto medesimo.
Il CCNL suddetto si applica a tutto il
personale del CNR con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, esclusi i
dirigenti amministrativi,
e comprende una disciplina comune per tutto il personale, ferma
restando l'applicazione
dell'art. 40, comma 2, del D.
Lgs. n. 165/2001, cioè la previsione di istituti
specifici che richiedano una
disciplina distinta. Tale disciplina distinta, ove presente,
sarĂ debitamente richiamata
nel prosieguo della circolare.
Ferie, festivitĂ
del Santo Patrono e recupero festivitĂ soppresse.
- Disciplina comune a tutto il personale: art. 6 e art. 25,
comma 7.
- Disciplina relativa ai ricercatori/tecnologi: art. 59.
Fruizione delle ferie:
- Disciplina comune a tutto il personale:
- Le ferie vanno, di norma, fruite entro l'anno solare; in
caso d'impossibilitĂ di goderne entro l'anno, vanno comunque
fruite entro il 31 agosto dell'anno successivo. SarĂ cura di
ogni singolo Direttore/Dirigente fare in modo che tale termine non sia
oltrepassato. Resta fermo quanto comunicato con circolare
n. 16 del 20 luglio 2000.
- Si ribadisce con l'occasione che le ferie costituiscono un
diritto irrinunciabile, vanno fruite nei termini indicati dal
CCNL, e la mancata fruizione non dĂ luogo alla
corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto
dal comma 15, dell'art. 6. Si ribadisce, inoltre, che esse vanno fruite
su richiesta del dipendente, previa autorizzazione del
Direttore/Dirigente, tenuto conto delle esigenze di servizio,
nonchè quanto specificatamente previsto dall'art. 59, comma
1.
- Durante il periodo di preavviso, per dimissioni volontarie,
non possono essere concesse ferie: in caso di
preavviso lavorato spetta il pagamento sostitutivo delle ferie non
godute.
- Disciplina differenziata:
Liv. IV - IX:
Nell'ipotesi di chiusura programmata della Struttura di servizio per
piĂą di una settimana consecutiva, nel periodo dal
1 Giugno al 30 Settembre, il dipendente che non voglia usufruire delle
ferie può chiedere di prestare servizio, ove possibile,
presso altra Struttura, previo assenso del responsabile,
fermo restando le mansioni del profilo e livello professionali di
appartenenza.
Liv. I - III:
Costituisce specifica responsabilitĂ del
ricercatore e tecnologo programmare e organizzare le proprie
ferie in modo da garantire comunque l'assolvimento dei propri compiti e
degli incarichi affidati alla sua responsabilitĂ (art. 59,
comma 1). Nell’ipotesi di temporanea chiusura per ferie della struttura
di ricerca nella quale il dipendente opera, qualora la sua
attivitĂ possa proseguire presso altra struttura dell'Ente,
comunica all'Ente stesso il proseguimento e la sede
dell'attivitĂ .
Assenze e permessi
retribuiti art. 8.
Il dipendente sulla base di apposita
autocertificazione, da presentare
comunque con comunicazione tempestiva (da trattenere agli atti della
Struttura del CNR),
può assentarsi nei seguenti casi e limiti:
- tre giorni all'anno per documentata grave
infermitĂ , ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge
n. 53/2000, del coniuge o di un parente entro il 2°
grado o del convivente, purchè la stabile convivenza risulti
da certificazione anagrafica. (Cod. assenza 662).
Il dipendente, in alternativa, può
concordare con il Direttore/Dirigente anche il frazionamento della
fruizione del beneficio, fermo restando che l'assenza non
può superare comunque complessivamente i tre giorni all'anno
per tale titolo. (Completamento giorno di assenza Cod.
662C). Si fa presente che stante il preciso e non
equivoco dettato contrattuale, la fruizione dei giorni di cui al
presente punto può essere autocertificata, mentre deve
essere documentata la grave infermitĂ del parente o
congiunto.
- otto giorni all'anno per partecipazione a concorsi od
esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove;
- tre giorni per evento in caso di lutto per decesso del
coniuge o parenti entro il 2° grado o affini entro il grado o
convivente purchè la stabile convivenza risulti da
certificazione anagrafica;
- tre giorni all'anno per nascita figli o gravi motivi
personali o familiari. (Cod. assenza 661).
Il dipendente, in alternativa, può
fruire di n. 18 ore di permesso utilizzabili in modo frazionato.
(Completamento giorno di assenza Cod. 661C).
I permessi di cui al presente comma possono essere fruiti, a
mero titolo esemplificativo, per ricovero ospedaliero o
malattia grave di parenti o affini non contemplati dall'art. 4, comma
1, della legge n. 53/2000, per procedimenti giudiziari relativi a
separazione, divorzio, riconoscimento dei figli, ecc.. A prescindere
dall'esemplificazione sopradescritta, i motivi personali di
gravitĂ possono intendersi tali quando sia indispensabile
la presenza del dipendente ad un evento di natura non ordinaria.
I permessi retribuiti dei
commi precedenti, nei singoli limiti sopra evidenziati, devono essere
tassativamente riferiti alle casistiche enunciate.
- Il dipendente ha altresì diritto ad assentarsi
in occasione del matrimonio per quindici giorni consecutivi.
Resta fermo che il Direttore/Dirigente
può esercitare la facoltà di controlli a campione
sulle autocertificazioni dei dipendenti ai sensi del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000.
Congedi Parentali - art. 9.
- Disciplina comune a tutto il personale:
- Periodo di Astensione facoltativa di
cui all'art. 32, comma 1, del D.Lgs.
n. 151/2001:
Per le lavoratrici madri o
in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta
giorni, computati complessivamente per
entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non
riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianitĂ di
servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per
lavoro straordinario e le indennitĂ per prestazioni
disagiate, pericolose o dannose per la salute.
Il computo dei periodi di assenza
comprende anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all'interno
degli stessi, anche in caso di fruizione frazionata ove i
diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro.
- Successivamente al periodo di astensione
obbligatoria e fino al 3° anno di vita del bambino
nel caso di cui all'art. 47, comma 1, del D.Lgs. 151/2001: ad entrambi
i genitori è riconosciuto, alternativamente,
il diritto di astenersi dal lavoro per malattia del figlio/a. Tali
assenze vengono computate e retribuite secondo le modalitĂ
di cui al punto 1.
Si trasmettono in allegato, i seguenti
modelli da utilizzare a
decorrere dal 21 febbraio 2002, data di entrata in vigore del nuovo
contratto:
- Mod.
CP per le richieste di astensione facoltativa;
- Mod.
CPMF per le richieste di astensione per malattia figlio/a.
(Il certificato di malattia va conservato agli atti della struttura del
CNR).
Congedi per eventi e cause
particolari - art. 10
- Disciplina comune a tutto il personale
(art. 4, comma 2, 3 e 4 della L.
53/2000).
- Il dipendente può chiedere, per documentati e
gravi motivi di familiari, un periodo di congedo continuativo o
frazionato non superiore a due anni. Durante tale
periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non
può svolgere alcun tipo di attivitĂ
lavorativa, e non ha diritto alla retribuzione. Il
congedo non è computato
nell'anzianità di servizio né ai fini
previdenziali. Il dipendente può
procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi,
calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. I
periodi di congedo non si cumulano con le assenze per malattia previste
dagli artt. 17 e 18.
Per quanto attiene le disposizioni per
la fruizione dei suddetti
congedi si rinvia al D.P.C.M. del 21 luglio 2000, n. 278
"Regolamento recante
disposizioni di attuazione dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
concernente
congedi per eventi e cause particolari", giĂ portato a
conoscenza delle unitĂ
organiche e delle strutture con circolare
del Servizio scrivente n.
24 del 2 novembre 2000, ed in particolare agli artt. 2 e 3
del suddetto regolamento.
- Il dipendente, a supporto della richiesta motivata di
congedo, dovrĂ presentare al Servizio scrivente
autorizzazione del Direttore/Dirigente, idonea documentazione del
medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso
convenzionato, o del medico di medicina generale, o del pediatra di
libera scelta, o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o
intervento chirurgico, ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento. (Cod.
assenza 54E).
- Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 4, del
citato Regolamento, si richiama l’attenzione che al personale
con rapporto di lavoro a tempo determinato il congedo
può, altresì, essere negato dal
Direttore/Dirigente per incompatibilitĂ con la durata del
rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto,
oltrechè negli altri casi previsti dal comma 5) del medesimo
articolo.
Congedi per la formazione
- art. 11.
- Disciplina comune a tutto il personale (art. 5 della L.
53/2000).
I congedi possono essere concessi a richiesta unicamente ai lavoratori con
anzianitĂ di servizio di almeno cinque anni presso
il CNR, nella misura percentuale annua complessiva del 10% del
personale dei diversi profili in servizio, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di
ciascun anno. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il
posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale
periodo non è computabile nell'anzianità di
servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e
con altri congedi. (Cod. assenza 99C).
L'Ente può non concedere i congedi formativi quando
ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi
consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolaritĂ
e la funzionalitĂ dei servizi.
L'Ente può anche differire la fruizione del congedo stesso
fino ad un massimo di sei mesi, tenendo conto, comunque, dell'inizio
dell'attivitĂ formative qualora la concessione del congedo
possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalitĂ del
servizio non risolvibile durante la fase di preavviso.
Il congedo è interrotto da una grave e documentata
infermitĂ , individuata sulla base dei criteri di cui al
menzionato Regolamento n. 278/2000, comunicata per iscritto al CNR.
Il dipendente può procedere al
riscatto del periodo di congedo, ovvero al versamento dei relativi
contributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Per la documentazione relativa all'infermitĂ si rinvia
all'art. 17, comma 3, del CCNL.
Restano ferme le disposizioni vigenti per i permessi straordinari
retribuiti correlati al "Diritto alla studio" di cui all'art. 16 del
CCNL.
Assenze per malattia -
art. 17.
- Disciplina comune a tutto il personale
Si conferma quanto giĂ regolamentato dal precedente CCNL, si
richiama l'attenzione sulle seguenti disposizioni innovative:
comma 3):
In caso di gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o
parzialmente invalidanti, entrambe documentate
dalla competente Struttura Sanitaria Pubblica, sono esclusi dal
computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni
di ricovero ospedaliero o di day-hospital, anche quelli di assenza
dovuti a terapie.
Il computo delle assenze va effettuato con dette
modalitĂ dal 21.2.2002, data di sottoscrizione del CCNL.
Per dette assenze spetta l'intera retribuzione, ivi
compresa quella accessoria. La certificazione relativa, sia alla
gravitĂ della patologia che al carattere invalidante della
necessaria terapia deve essere rilasciata dalla competente Struttura
Sanitaria Pubblica e deve essere trasmessa al
Direttore/Dirigente e per copia conforme al Servizio scrivente. (Cod.
assenza 117).
comma 10):
Tutti i dipendenti sono tenuti a
presentare la certificazione medica, con l'indicazione della sola
prognosi, per la durata della malattia.
Lo stato di infermitĂ deve
essere comunicato tempestivamente
alla struttura di appartenenza, e la certificazione deve essere recapitata
entro i
cinque giorni successivi all'inizio della malattia o
dell'eventuale prosecuzione della
stessa, salvo comprovato impedimento.
Qualora tale termine scada in giorno
festivo esso è prorogato al primo
giorno lavorativo successivo.
Si richiama l'attenzione
sull'innovativitĂ delle presenti
disposizioni.
L'Ente può
disporre il controllo della malattia
secondo le modalitĂ stabilite dalle disposizioni vigenti
(visite di controllo espletate
dalle ASL).
Infortuni sul lavoro e
malattie dovute a cause di servizio -
art. 18.
- Disciplina comune a tutto il personale.
- Comma 5 - In materia di assenze dovute a terapie invalidanti: si
applica la disciplina dell'art. 17, comma 3, sopra riportato.
Tutela dei dipendenti in
particolari condizioni psico-fisiche - art. 18
bis.
- Disciplina comune a tutto il personale.
- Per i dipendenti a tempo indeterminato nei
confronti dei quali sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza o
di alcolismo cronico da una struttura sanitaria pubblica o da strutture
associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, e che
s'impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero
predisposto dalle predette strutture, sono stabilite misure di sostegno
secondo le modalitĂ di sviluppo del progetto, elencate
nell'articolo stesso al comma 1, ai punti da a) a d).
I dipendenti, i cui parenti entro
il 2° grado o, in mancanza entro il
3° grado, ovvero i conviventi stabili si trovino
nelle condizioni suddette, possono fruire dell'aspettativa per
motivi di famiglia per l'intera durata del progetto di
recupero, senza retribuzione e senza decorrenza
dell'anzianitĂ . Il relativo periodo non viene
considerato ai fini dell'art. 15 del CCNL "Altre disposizioni in
materia di aspettative".
- Il dipendente a supporto della
domanda di aspettativa dovrĂ presentare al Servizio
scrivente autorizzazione del Direttore/Dirigente ed idonea
documentazione comprovante la condizione di cui al comma 1,
dell'articolo 18 bis. (Cod. assenza 54F).
Il dipendente deve
riprendere servizio presso l'Ente nei 15 giorni successivi alla data di
completamento del progetto di recupero.
Le SS.LL. sono incaricate di informare tutti i dipendenti di
quanto sopra e di curare,
per quanto di competenza, la corretta applicazione di tutte le norme
contenute nel CCNL
del 21 febbraio 2002.
IL DIRIGENTE
(Dr. G. SCHETTINI)
f.to Schettini