BANDO N. 310.2.88 PROT. 1785188
con le rettifiche ed integrazioni (evidenziate in neretto) di cui ai provvedimenti Pos. 310.2.88 Prot.1795484 del 26 gennaio 2001 pubblicato sulla G.U. n.14 del 16/02/2001, e pos 2130.2/prot 1797905 del 08/02/2001, pubblicato su G.U. n.15 del 20/02/2001
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI N.61 UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO DI DIRIGENTE DI RICERCA – PRIMO LIVELLO PROFESSIONALE, PRESSO ORGANI DI RICERCA O STRUTTURE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
IL PRESIDENTE
Decreta
Art. 1
Posti messi a concorso
1. È indetto un concorso pubblico per soli titoli per la copertura di complessivi n.61 posti di primo livello professionale, profilo di dirigente di ricerca, da assegnare agli Organi di Ricerca o Struttura del Consiglio Nazionale delle Ricerche, secondo la ripartizione di cui all’
allegato A) che costituisce parte integrante del bando.2. A pena di esclusione, la partecipazione è consentita per un solo settore nell’ambito dello stesso Organo di ricerca o Struttura CNR.
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. La partecipazione al concorso è libera, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza.
2. Per l’ammissione al concorso sono richiesti:
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda pena l’esclusione dal concorso.
Art. 3
Esclusione dal concorso
1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il Presidente del C.N.R. può disporre in qualunque momento l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l’esclusione siano accertati dopo l’espletamento del concorso il Presidente del C.N.R. dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al concorso o delle dichiarazioni di autocertificazione.
Art. 4
Domanda di ammissione
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere inoltrate direttamente all’indirizzo dell’Organo di Ricerca o Struttura CNR indicato nell’
allegato A), entro il termine perentorio di 60 giorni [il termine di presentazione delle domande di ammissione al bando di concorso è riaperto di 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto POS.310.2 PROT.1797905 8 febbraio 2001 nella G.U. della Repubblica Italiana n. 15 del 20 febbraio 2001], decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tale termine, qualora venga a scadere il giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Non si terrà conto, comunque, delle domande che perverranno in data successiva all’inizio dei lavori della commissione giudicatrice, anche se inoltrate in tempo utile.2. Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando
(allegato B), gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità:3. La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione.
4. Alla domanda devono essere allegati:
5. Ai documenti e ai titoli redatti in lingua straniera, ed alle pubblicazioni se in lingua diversa dall’italiano o dall’inglese, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
6. Non è consentito il riferimento a titoli, documenti o pubblicazioni presentati presso il CNR o altre amministrazioni o a documentazione allegata ad altre procedure concorsuali.
7. Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle comunicazioni concernenti il concorso deve essere tempestivamente segnalata dal candidato. Il CNR non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5
Commissioni giudicatrici
1. Nell’ambito del presente bando le Commissioni giudicatrici sono nominate, per ogni settore di cui all’
allegato A), con decreto del Presidente del CNR e sono costituite da cinque membri effettivi e due supplenti; le composizioni delle commissioni sono pubblicate sulla pagina del sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione Lavoro). Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami.2. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un obbligo inderogabile per i membri effettivi.
3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente, nell’ordine indicato nel decreto di nomina delle commissione. Alla sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso del Presidente la funzione sarà esercitata dal primo tra i membri effettivi secondo l’ordine indicato nel decreto medesimo.
4. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
5. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art.51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al Presidente del CNR nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’avviso di cui al precedente comma 1. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell’istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
6. Ciascuna Commissione conclude la procedura concorsuale entro centoventi giorni dalla data della prima riunione di cui al successivo art.6 comma 1. Con proprio decreto il Presidente del CNR può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di sessanta giorni; decorso inutilmente quest’ultimo termine, il Presidente del CNR procede allo scioglimento della commissione ed alla sua ricostituzione.
Art. 6
Valutazione dei titoli
1. Dopo il trentesimo ed entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’avviso di cui all’art.5, ciascuna commissione tiene la sua prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati, tenendo presente, per quanto applicabili, le indicazioni contenute nell’art.2, commi 7 e 9 del D.P.R. 390/1998.
2. Per la valutazione dei titoli, ciascuna commissione prenderà in esame:
Nell’ambito del curriculum, costituiscono titoli da valutare:
3. Ciascuna Commissione conclusa la valutazione dei titoli, redige una relazione analitica in cui sono riportati i giudizi concernenti i singoli candidati, in base alla quale indica il/i vincitore/i in numero pari a quello dei posti messi a concorso.
Art. 7
Regolarità degli atti e nomina dei vincitori
1. Il Responsabile del procedimento di cui all’art.11, entro sessanta giorni dalla consegna degli atti da parte della commissione, accerta con proprio provvedimento la regolarità formale degli atti medesimi, dandone comunicazione al Presidente del CNR il quale, con proprio decreto, nomina il/i vincitore/i. I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito Internet del CNR e di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e da tale data decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il Responsabile del procedimento, entro il predetto termine di sessanta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone un termine.
3. I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato al primo livello professionale – profilo di dirigente di ricerca, con il trattamento economico iniziale previsto dal vigente CCNL del Comparto Istituzione ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, previo superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi.
4. I vincitori nominati che nel termine stabilito non avranno preso servizio, senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti dall’impiego.
Art. 8
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
1. Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’avviso di cui all’art.7, comma 1, i candidati possono chiedere all’Organo di ricerca o Struttura CNR presso il quale hanno inoltrato la domanda di partecipazione al concorso la restituzione, con spese di spedizione a loro carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione è effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto.
2. Trascorso il suddetto termine il C.N.R. non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.
Art. 9
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
1. I vincitori devono presentare entro il primo mese di servizio, a pena di decadenza, la seguente documentazione:
Art. 10
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art.10 e 12 della legge 31 dicembre 1996, n.675, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art.13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Art. 11
Responsabile del procedimento
1. Il Responsabile del procedimento relativo al concorso di cui al presente bando è la dottoressa Rosanna Guernieri – responsabile del gruppo operativo per la gestione straordinaria del piano di assunzioni ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 19/1999, Via Tiburtina, 770 – Roma (tel. 06/49932532 – fax 06/49932447).
Art. 12
Pubblicità
1. Il presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami.
2. Il bando può essere consultato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla pagina del sito Internet del CNR:
www.urp.cnr.it (vedere sezione Lavoro).Art. 13
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonché le leggi vigenti in materia.
Roma, li 7 dicembre 2000
IL PRESIDENTE
Lucio Bianco