ALLEGATO B

All’Organo CNR …………………..

Via …………………………………

Città ………………………………..

BANDO DI CONCORSO N. 310.2.88 PER L’ASSUNZIONE DI N.61 UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO DI DIRIGENTE DI RICERCA - PRIMO LIVELLO PROFESSIONALE

ORGANO CNR:

CODICE SETTORE:

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:

Il sottoscritto

Cognome…………………………………….

(per le donne indicare il cognome da nubile)

Nome...............................................………... Codice Fiscale …............................................…

Nato a ............................................………… Prov. ....................... Il ............................…......

Attualmente residente a ................……...….........................……….. Prov. ............................

Indirizzo .....................................................………………………….

CAP .................................. Telefono .......................................

chiede di essere ammesso a partecipare al concorso di cui al bando

n……………………………… codice settore ………………..…

A tal fine, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n. 15/68 e degli artt. 1 e 2 del DPR n. 403/1998 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ:

Comune......................................................…... Prov. ..........................

Indirizzo .................................................……..

CAP ............................ Telefono .............................………………..

ovvero

Per i cittadini stranieri:

ovvero indicare i motivi del mancato godimento ..........................................……….

Annotazioni integrative ..........................................................................……………………………

Allega, inoltre:

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che l’Amministrazione non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

 

 

 

Luogo e data................................. Il dichiarante ........................................

 

NOTA:

– D.P.R . 9 MAGGIO 1994 N. 487 – ART.5

1) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo potrà essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal Ministero della difesa;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualità potrà essere comprovata mediante copia autentica del provvedimento di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata ovvero l’estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell’invalidità, ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale qualità potrà essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero l’estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell’invalidità, ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualità potrà essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l’amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto una mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero mediante un’attestato dell’I.N.A.I.L. circa la natura dell’invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;

5) gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una certificazione dell’iscrizione nell’elenco generale da tenersi a cura dei comitati provinciali dell’Opera nazionale orfani di guerra (ora le prefetture) o dell’autorità consolare, nella rispettiva giurisdizione ai sensi dell’art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale qualità dovrà essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero con l’estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell’invalidità, ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra o dalla prefettura competente;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualità potrà essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l’amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica o ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 da cui risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione rilasciata dall’amministrazione dalla quale dipendeva il genitore, ovvero mediante una dichiarazione dell’I.N.A.I.L. attestante che il genitore è deceduto per causa di lavoro unitamente ad una certificazione anagrafica o una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 da cui risulti il rapporto di filiazione;

8) i feriti in combattimento. Tale servizio dove risultare mediante la produzione di copia del foglio matricolare o dello stato di servizio o da altra attestazione rilasciata dal Ministero della difesa dalla quale risulti la circostanza;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa: il primo titolo potrà essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di concessione o idonea certificazione rilasciata dal Ministero della difesa; il secondo con certificato di famiglia;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualità potrà essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante l’estratto dei referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell’invalidità, ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra;

11) i figli dei mutilati e invalidi per fatto di guerra o per atto di terrorismo. Tale qualità potrà essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante l’estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell’invalidità, ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualità potrà essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l’amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione rilasciata dall’amministrazione dalla quale dipendeva il genitore, ovvero mediante la produzione di una dichiarazione del l’I.N.P.S. circa la natura dell’invalidità ed il grado di riduzione della capacità lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra. Tale condizione potrà risultare mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale condizione potrà risultare mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata dalla direzione generale delle pensioni di guerra da rilasciarsi a nome del candidato, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto del coniugio o di parentela con il defunto o da un certificato dalla competente prefettura;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualità potrà essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l’amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie da cui alla tabella A annessa alla Legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero da una certificazione rilasciata dall’amministrazione dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto dalla quale dipendeva il congiunto, ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell’I.N.P.S. attestante che il coniuge od il fratello è deceduto per causa di lavoro nonché di una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di servizio con l’eventuale indicazione dei giudizi riportati;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio e quella della nascita dei figli ovvero mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data della nascita dei figli che, per essere valutate, devono essere antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande del presente concorso;

19) gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere comprovato mediante la produzione di una certificazione o del provvedimento dal quale risulti che la commissione sanitaria provinciale abbia accertato l’esistenza di minorazioni tali da determinare una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo (Legge 30 marzo 1971, n. 118);

20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. Tale condizione potrà essere comprovata mediante la produzione della copia conforme all’originale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare di congedo illimitato.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso modo di cui al punto n. 18, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di servizio con l’eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata dall’amministrazione d’appartenenza;

c) dall’età. È preferito il candidato più giovane di età.