Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale

Circolare n. 9/2010

vedi la direttiva del 13 luglio 2010 ad integrazione della presente circolare
AMMCNT – CNR
0026573 del 01/04/2010

Ai
Dirigenti/Direttori
delle Unità organiche e Strutture del CNR
Loro Sedi

Oggetto: Il procedimento disciplinare novellato dal D.lgs. n. 150/2009 artt. 68 e 69. Pubblicità sul sito URP del Cnr.

Si fa seguito alla precedente nota della scrivente Direzione  prot. 1859652 del 6 marzo 2002, con la quale si comunicava ai Direttori/Dirigenti dell’Amministrazione Centrale di aver provveduto all’adempimento di affissione per la Sede Centrale, Piazzale Aldo Moro, 7 Roma, del “Codice Disciplinare” - normato dall’art. 28 del CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, stipulato il 21 febbraio 2002 -.

Con detta nota, altresì, si informavano i Direttori delle Strutture Cnr decentrate circa l’obbligo degli stessi di dare pubblicità al Codice Disciplinare menzionato, mediante affissione in luogo idoneo, accessibile e visibile a tutti i dipendenti.

Si fa presente al riguardo che la normativa in materia disciplinare, regolamentata dal D.lgs. 30.03.2001, n. 165 artt. 55-56 demandava alla contrattazione collettiva l’individuazione dei comportamenti illeciti e delle relative sanzioni indicandola quale fonte primaria del citato “Codice Disciplinare”.

Il D.lgs. 165/01 è stato recentemente interessato dalle rilevanti innovazioni apportate dal D.lgs. 150/2009, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2009 -Serie Generale-, che viene a limitare in maniera inderogabile la contrattazione collettiva. La disciplina in parola si applica a tutti i lavoratori dipendenti ed ai dirigenti il cui rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione è regolato mediante contratti individuali e collettivi.

Le disposizioni innovate dal Capo V del D.lgs. n. 150/2009  sono quelle contenute nell’art. 55 del D.lgs. n.165/2001, che viene interessato dai seguenti articoli:
    Le disposizioni contenute negli artt. da 55 fino a 55 octies costituiscono norme imperative e pertanto immediatamente applicabili in relazione alle infrazioni di cui si è avuta conoscenza da parte dei soggetti competenti a promuovere l’azione disciplinare, dopo il 15 novembre 2009, data dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 150/2009.

Occorre precisare che, come evidenziato dalla circolare n. 9 del 2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica, mentre le norme relative al rito trovano applicazione per le infrazioni conosciute dall’Amministrazione dopo il 15 novembre 2009, le nuove infrazioni disciplinari previste dal D.lgs. 150/2009 potranno essere contestate solo se commesse dal 15 novembre 2009 in poi. Le infrazioni commesse sino al 15 novembre 2009, quindi, verranno giudicate secondo il previgente codice disciplinare. La natura imperativa delle norme introdotte dal D.lgs. 150/2009 comporta che qualora una clausola contrattuale contrasti con qualcuna di tali norme, essa è nulla ed è sostituita automaticamente dalla norma legislativa.

Si  riportano in sintesi le principali innovazioni  introdotte  dal D.lgs. n.150/2009
  1. Più poteri al Dirigente/Direttore della Struttura ove il dipendente lavora;
  2. Riduzione dei termini temporali del procedimento;
  3. Abolizione dei collegi arbitrali di disciplina e divieto per la contrattazione collettiva di istituire procedure di impugnazione dei procedimenti disciplinari;
  4. Competenza del giudice ordinario sulle controversie in materia di sanzioni e procedimenti disciplinari;
  5. Facoltà di disciplinare mediante contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatorie, fatta eccezione per la sanzione disciplinare del licenziamento;
  6. Definizione ed elencazione di una serie di infrazioni particolarmente gravi assoggettate alla sanzione del licenziamento;
  7. Revisione del rapporto tra Procedimento Penale e Procedimento Disciplinare;
  8. Introduzione per legge di nuove fattispecie, oltre a quelle disciplinate dalle contrattazioni nazionali collettive di lavoro, che comportano l’instaurazione del procedimento disciplinare e l’applicazione di sanzioni disciplinari;
  9. L’ottemperanza all’obbligo di pubblicazione del codice disciplinare anche attraverso la pubblicazione sul sito telematico dell’Amministrazione;
    Si precisa che la tipologia delle infrazioni e delle correlate sanzioni rimane assegnata alla contrattazione collettiva, fatto salvo peraltro quanto novellato dal D.lgs. 150/2009.

         Riguardo a quanto sopra rappresentato si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sui seguenti punti:

a) La nuova disciplina introdotta dall’art. 55-bis commi 1, 2, 3, 4 ha previsto due tipologie di procedimenti:
b) Trasferimento-Dimissioni, (commi 8 e 9 dell’art. 55-bis):
c) Licenziamento disciplinare (art. 55-quater):
d) False attestazioni o certificazioni (art. 55-quinquies):
e) Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione e limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare (art. 55-sexies):
f) Controlli sulle assenze (art. 55-septies):
g) Permanente inidoneità psicofisica (art. 55-octies):
Ai fini di una più puntuale lettura si rappresenta il seguente schema:


PRECEDENTE PROCEDURA
SOGGETTISANZIONITERMINIIMPUGNAZIONEPROC.PENALI / PROC.DISCIPL
Dirigente/Direttore dell'Ufficio -rimprovero verbale
-censura
Contestazione entro 20gg dalla conoscenza del fatto
In caso di sanzione superiore alla censura fino al licenziamento: comunicazione all'U.P.D. del fatto da contestare entro 20gg da quando se ne è avuta conoscenza
L'Impugnazione:
entro 20gg. dalla notifica del provvedimento davanti al collegio di conciliazione che entro 90gg emette decisione
Si avvia il P.D. in caso di connessione con un P.P ma si sospende;
Si sospende il P.D. anche quando la connessione emerge nel corso di un P.D.; è riattivato entro 90gg dalla notizia della sentenza definitiva (art. 28 co8).
Ufficio Procedimenti Disciplinari-multa pari a 4 ore di retribuzione 
-sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10gg
-licenziamento con preavviso
-licenziamento senza preavviso
Contestazione: entro 20gg dalla conoscenza del fatto
Convocazione: non prima dei 5 gg lavorativi dalla contestazione suddetta
Conclusione: entro 30gg se il dipendente non si presenta per la sua difesa; entro 120 gg  se si presenta
 

     
 

NUOVA PROCEDURA
SOGGETTISANZIONITERMINIIMPUGNAZIONEPROC. PENALI /
PROC. DISCIPL
Dirigente/Direttore della Struttura con incarico dirigenziale
-rimprovero verbale                            -rimprovero scritto               
-multa pari a 4 ore di retribuzione                                   -sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10gg
PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO:
Contestazione:
scritta non oltre 20gg (termine perentorio) dalla conoscenza del fatto                            Convocazione:
preavviso di almeno 10 gg (termine perentorio)                                      Conclusione:
entro 60 gg (termine perentorio) dalla contestazione se il dipendente si presenta per la sua difesa
Se la sanzione è maggiore della sospen fino a 10gg. o il Responsabile della struttura non ha incarico dirigenziale, si devono trasmettere gli atti all'U.P.D. entro 5gg. (termine non perentorio) dalla conoscenza dell'eventoCompetenza del giudice ordinario sulle controversie in materia di sanzioni e procedimenti disciplinari.
Facoltà di disciplinare mediante contratti collettivi, procedure di conciliazione non obbligatorie (da concludersi entro 30gg -non perentori- dalla contestazione)  fatta eccezione per la sanzione disciplinare del licenziamento
Il P.D che abbia in tutto o in parte fatti per i quali c'è P.P. prosegue e si conclude.Per le infrazioni di minor gravità (art. 55bis 1°co) non è ammessa la sospensione
Se il P.D. non è sospeso e questo è sfavorevole mentre il P.P. è favorevole,l'U.P.D. su istanza di parte (entro 6 mesi dall'irrevocab della sentenza) riapre il P.D. per modif o riconferm.
Se il P.D. è sfavorevole mentre il P.P. è favorevole l'U.P.D. riapre il P.D. per adeguarlo al P.P. Si riapre entro 60gg  e si conclude entro 180 gg.
Responsabile della struttura senza incarico dirigenziale


Per le infrazioni di maggior gravità il P.D. può essere sospeso
Ufficio Procedimenti Disciplinari- Tutte le sanzioni nel caso in cui il responsabile della struttura di lavoro non abbia incarico dirigenziale.                                       - Sospensione dal servizio superiore a 10gg                               - Licenziamento con preavviso licenziamento senza preavviso
PROCEDIMENTO ORDINARIO
Contesta Convoca Conclude entro i termini indicati nel procedimento semplificato art. 55ter. Ma se si procede per infrazioni assoggettate ad una sanzione maggiore della sospensione fino a 10gg. tutti i termini raddoppiano.
Contestazione: il termine decorre dalla trasmissione degli atti da parte dal Resp. della struttura,  non titolare di incarico dirigenziale, o dalla notizia dell’illecito.
Conclusione: il termine parte dall’acquisizione della notizia
 






L’Ufficio Procedimenti Disciplinari fornirà per la corretta applicazione della disciplina e per la procedura da seguire, consulenza e supporto. Al riguardo sarà predisposto un apposito disciplinare. Per ciò che concerne il “Procedimento ordinario” la cui competenza e gestione si ribadisce è dei Dirigenti/Direttori, il supporto dell’Ufficio suddetto riguarderà le varie fasi procedurali, tra cui: istruttoria del procedimento disciplinare (verifica, formazione e acquisizione di fatti, atti ed interessi), contestazione dell’addebito, convocazione del lavoratore, escussione degli eventuali testimoni, redazione dei verbali delle testimonianze rese, giudizio sulle eccezioni preliminari sollevate dagli avvocati che tutelano il lavoratore, osservanza dei termini perentori procedurali previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, corretta individuazione della sanzione, eventuale adozione del provvedimento di erogazione della sanzione.

Si fa presente che si è provveduto a pubblicare sul sito dell’Urp www.urp.cnr.it (alla voce Dipendenti) le nuove norme disciplinari di cui alla Contrattazione Collettiva del Comparto Ricerca ed al menzionato D.lgs. 150/2009, riservandosi di pubblicare altresì il testo coordinato non appena sarà reso disponibile.
IL DIRETTORE GENERALE

_________________________________________________________________________________

Per informazioni in merito alla presente circolare sarà possibile rivolgersi a:
Dott. Domenico Petrillo e mail: domenico.petrillo@cnr.it tel. 06.4993 7381
Dott.ssa Marina Quaranta e mail: marina.quaranta@cnr.it tel. 06.4993 2521