Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento del Personale - Reparto III
Stato Giuridico e Trattamento economico

Circolare n. 8/1999

Posiz. 300.8 - Prot. N. 1687529

Roma, 5 febbraio 1999

A tutti i Dirigenti e ai Direttori
delle Unità organiche e strutture del CNR
LORO SEDI

Oggetto: Applicazione in ambito CNR della normativa relativa alle autorizzazioni allo svolgimento d'incarichi.

Si fa seguito alla circolare n. 3/98 in data 16.2.98 per fornire alcune precisazioni e modifiche sulla materia che sono conseguenti all’entrata in vigore del CCNL del 5 marzo 1998 ed alle nuove disposizioni relative ad incompatibilità, cumulo d’impieghi e incarichi, emanate con il D.Lgs 80/1998<7a>, che hanno modificato l’art. 58 del D.Lgs 29/93.

Preliminarmente, si comunica che, in merito alla problematica interpretativa posta dalla contemporanea vigenza delle nuove disposizioni dettate dal novellato art. 58 del D.Lgs 29/93 e dall’art. 35, comma 4, del CCNL sopracitato sugli incarichi professionali dei ricercatori e tecnologi, si sono espressi sia il Dipartimento della funzione pubblica, con nota del 20.10.98, che il Consiglio d’Amministrazione del CNR con delibera assunta in data 28.10.1998.

Entrambi hanno riconosciuto valenza di disposizione speciale all’art. 35 del CCNL sopracitato, a prescindere dal momento temporale della sua emanazione, trattandosi di un istituto giuridico particolare finalizzato all’arricchimento professionale, anche nell’interesse dell’Ente.

Quanto sopra premesso, si forniscono al riguardo le seguenti direttive.

Adempimenti cui à tenuto il personale per lo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio

a) Applicazione dell’art. 35, comma 4, del CCNL del 5 marzo 1998 nei riguardi del personale destinatario.

Ai sensi dell’art. 35, comma 4, i ricercatori/tecnologi possono impiegare fino a 160 ore annue aggiuntive rispetto all'orario di lavoro, in attività destinate ad arricchimento professionale quale ricerca libera utilizzando le strutture dell'Ente, attività di docenza, organizzazione di seminari e convegni, collaborazioni professionali, perizie giudiziarie per le quali à dovuta all'Ente solo una preventiva comunicazione in sostituzione dell'autorizzazione specifica.

La disposizione, quindi, non autorizza qualsiasi attività, ma solo quella che abbia attinenza con "l'arricchimento professionale": dovrà, cioà, riguardare il campo di ricerca o di attività del ricercatore/tecnologo, in modo tale che da essa derivi una maggiore professionalità per il dipendente e, sia pure indirettamente, anche un interesse per l'Ente. In ogni caso detta attività, che non potrà entrare in contrasto con le attività istituzionali dell'Ente stesso, dovrà essere svolta in aggiunta all'orario dovuto di 36 ore medie settimanali nel trimestre.

Peraltro, in tutti quei casi nei quali, utilizzando le strutture CNR, il ricercatore/tecnologo effettui una "prestazione professionale", fatta quindi eccezione per il caso di ricerca libera, dalla quale derivi anche un costo aggiuntivo per l'Ente per l'utilizzo di strutture, apparecchiature e materiali, sarà necessaria, comunque, la preventiva autorizzazione del Direttore/Dirigente della struttura presso cui presta servizio alla fruizione dei beni, apparecchiature e materiali in questione.

Inoltre, nei casi di attività" retribuita " del ricercatore/tecnologo da parte di terzi con utilizzo di beni dell'Ente, il Direttore/Dirigente potrà valutare autonomamente, alla luce di precisi elementi oggettivi (quali, ad esempio, il prestigio della prestazione, le ricadute scientifiche per l'Ente oppure l'irrilevanza dei costi aggiuntivi in rapporto all'onerosità delle attività di accertamento) se richiedere, o meno, il rimborso dei soli costi sostenuti dall'Ente.

Resta fermo che per i casi sopradelineati, per i quali à dovuta la preventiva comunicazione, andrà utilizzato il modello allegato sub A) che andrà trasmesso anche al Dipartimento del Personale, non oltre 15 giorni dall'avvenuta comunicazione.

Si evidenzia, da ultimo, che della veridicità dei dati e degli elementi trasmessi attraverso le comunicazioni, oggetto della presente nota, rispondono, ovviamente, i singoli dipendenti che hanno reso la comunicazione stessa.

b) Applicazione della normativa generale per il personale dei livelli IV - X e per tutte le attività non rientranti fra quelle di cui all'art. 35, comma 4, del CCNL del 5 marzo 1998.

Per tutto il personale dei livelli IV – X, nonchà per i ricercatori/tecnologi che debbano svolgere attività al di sopra del limite annuale delle 160 ore o in tutti gli altri casi che non si configurino come arricchimento professionale nell'accezione sopradelineata, à obbligatorio richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente, utilizzando il modello allegato sub B), fatta eccezione per i casi specifici previsti dal comma 6 dell’art. 58 del pià volte citato D.Lgs 29/93 che ha previsto alcune esclusioni di carattere oggettivo.

Competente a dare l’autorizzazione à il Direttore/Dirigente della struttura di appartenenza del dipendente.

Le esclusioni oggettive riguardano gli incarichi i cui compensi derivino:

  1. dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  2. dall’utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
  3. dalla partecipazione a convegni e seminari (ovviamente senza alcun costo per l'Ente);
  4. da prestazioni per le quali à corrisposto solo un rimborso delle spese documentate;
  5. da prestazioni per lo svolgimento delle quali il dipendente à posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  6. da compiti attribuiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi

A seguito della riformulazione dell’art. 58 del D.Lgs 29/93 e della circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - n. 5/98 del 29 maggio 1998, allegata in copia, gli adempimenti da eseguire, al fine di consentire a questa Amministrazione la trasmissione al Dipartimento stesso dei dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, modificano integralmente le direttive in materia contenute nelle circolari CNR n. 27/97 del 5 agosto 1997 e n. 3/98 del 16 febbraio 1998.

Si evidenzia che gli adempimenti per il personale interessato sono:

A) Inviare al Reparto scrivente il modello utilizzato per la comunicazione o autorizzazione dell’attività (allegati mod. A e mod. B) non oltre 15 giorni dalla trasmissione della stessa al Direttore/Dirigente.

Si precisa, che qualora il dipendente sia anche Dirigente/Direttore, la comunicazione o la richiesta di autorizzazione dovrà essere inviata al Dipartimento del Personale, Reparto III.

Nel caso di richiesta di autorizzazione questa verrà sottoposta per le conseguenti determinazioni all’Organo di Governo il quale dovrà anche valutare l’ammontare del rimborso dei costi eventualmente da richiedere al Direttore/Dirigente in base alle sue specifiche dichiarazioni contenute nel modello di richiesta.

B) Verificare che l’amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza o i soggetti privati che abbiano conferito al personale stesso incarichi retribuiti, già oggetto di comunicazione o autorizzazione (fatte salve, si ribadisce, le esclusioni soggettive ed oggettive previste dal comma 6 dell’art. 58 del D.Lgs 29/93) abbiano provveduto a comunicare a questo Consiglio, entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, i compensi erogati nell’anno precedente distintamente per ogni incarico conferito.

Infatti, sebbene l’obbligo di comunicare all’Ente l’ammontare delle somme corrisposte ai propri dipendenti (anche per gli incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio, comma 13 dell’art. 58 del D.Lgs n. 29/93), ricada su tali soggetti esterni, si ritiene che sia nello stesso interesse dei dipendenti che il CNR possa trasmettere nei tempi previsti i dati completi richiesti; cià eviterà sicuramente che il Dipartimento della Funzione Pubblica dia l’avvio a defatiganti accertamenti nei confronti dei dipendenti interessati, con sicuri fastidi e possibili inconvenienti.

A tal fine si allega anche il Mod. ANPR02, allegato sub C), che si suggerisce vivamente di far compilare, anche per l’uniformità della trattazione dei dati da trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica, dal soggetto pubblico o privato che eroga il compenso.

Si evidenzia che la normativa in questione obbliga a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica l’ammontare dei compensi percepiti dai propri dipendenti anche per gli incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio.

Tale comunicazione, unitamente alla ragione dell’incarico ed alla delibera o al provvedimento che conferisce tale incarico, dovrà essere inoltrata dal dipendente interessato, entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno per gli incarichi conferiti nell’anno precedente, al Reparto scrivente che provvederà a trasmetterla al Dipartimento della funzione pubblica

Si allega, per completezza di informazione, e per evitare di incorrere nelle sanzioni che conseguirebbero all’inosservanza di questo adempimento, oltre alla già citata circolare n. 5 del 29.5.98, anche il testo dell’art. 58 del D.Lgs 29/93, integrato con quello dell’art. 1 commi 123 e 127 della legge 23.12.96 n. 662.

Poichà dalla violazione degli obblighi di cui all’art. 58 del D.Lgs 29/93 e dall’omissione degli adempimenti inerenti alle comunicazioni previste dall’articolo stesso discendono sanzioni di natura amministrativa e tributaria si ritiene necessaria la pià ampia diffusione della presente circolare e dei testi normativi ad essa allegati.

IL DIRIGENTE