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Integrazioni contributive ai soggetti beneficiari

Articolo 15 Comma 7 del Decreto MURST 8 agosto 2000 prot n. 593/2000)
(Gazzetta Ufficiale n.14 del 18 gennaio 2001 - Supplemento Ordinario n.10)

Per ogni assunzione a tempo pieno con contratto di lavoro a termine di durata almeno biennale, formalizzata entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, è concesso ai soggetti beneficiari un contributo così determinato:

  • Per Dottori di ricerca e possessori di titolo di formazione post laurea anche estero: contributo MURST 25.822,84/anno per un massimo di 4 anni rinnovabile una sola volta
  • Per Laureati con esperienza di ricerca certificata nel settore della ricerca: contributo MURST 25.822,84/anno per un massimo di 4 anni rinnovabile una sola volta

Ad ogni soggetto beneficiario sarà erogato dal MURST un contributo complessivo di max 200.000 euro/triennali. (Regolamento CE n. 1998/2006 - 15 dicembre 2006 "De minimis").
Tale contributo non è cumulabile con altre agevolazioni per assunzioni.

I soggetti beneficiari che intendono avvalersi dei contributi, devono inoltrare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una domanda-dichiarazione, redatta secondo lo schema predisposto dal competente ufficio.