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Distacco di personale dagli enti di ricerca

Articolo 15 dal Comma 1 al 6 del Decreto MURST 8 agosto 2000 prot n. 593/2000)
(Gazzetta Ufficiale n.14 del 18 gennaio 2001 - Supplemento Ordinario n.10)

Il Soggetto beneficiario, nella persona del legale rappresentante, invia apposita domanda all'Ente dal quale il personale (ricercatori, tecnologi, tecnici di ricerca dipendenti dalle università e dagli enti pubblici di ricerca) dipende.
La domanda, corredata dalla dichiarazione di assenso della persona richiesta in distacco temporaneo, contiene i seguenti elementi essenziali:

  • Dati identificativi del soggetto e suo settore di attività
  • Dichiarazione da parte dell'impresa del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2
  • Durata del distacco (massimo 4 anni rinnovabili una sola volta)
  • Descrizione sintetica delle funzioni che si propone di assegnare al personale in distacco e delle modalità di inserimento
  • Dati identificativi del personale richiesto
  • Sede attività e nominativo del responsabile del progetto

L' Ente, entro 30 gg darà una risposta per:
- Accoglimento
- Rifiuto motivato
- Accoglimento per diversa durata

Al termine di ogni anno di attività e comunque al termine del periodo di distacco il personale trasmetterà all'  Ente una relazione sull'attività  svolta, controfirmata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.
Al personale in distacco temporaneo è assicurata la progressione retributiva prevista dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, il reintegro, al termine del periodo di distacco, nella sede di servizio e nelle funzioni svolte alla data di assegnazione.
Il personale in distacco temporaneo puo' richiedere in ogni momento la cessazione del distacco.
La cessazione e il reintegro sono disposti entro sei mesi.


Per ulteriori informazioni:

Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale
Sig.ra Annamaria Randazzo
Tel.: 06 4993.3504
e-mail: annamaria.randazzo@cnr.it