Allegato 1 - Circolare CNR n. 40/1997
PROPOSTA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ATTIVITA'
SVOLTE PER CONTO DI TERZI
Roma, 29 luglio 1997
Art. 1
Ambito di applicazione
Art. 2
Attività escluse
Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:
Prestazioni a pagamento svolte per conto di terzi Voci di calcolo del corrispettivo al netto di IVA |
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a) | materiali di consumo | al costo |
b) | ammortamento e manutenzione delle apparecchiature |
in base al tariffario della struttura |
c) | uso di locali attrezzati dal parte di terzi | in base al tariffario della struttura |
d) | personale CNR impegnato nella prestazione | in base alle tabelle di costo |
e) | missioni del personale di cui al punto d) | in base alle diarie CNR |
f) | personale a contratto assunto, ai sensi della normativa vigente, per l'erogazione della prestazione |
al costo, in base alle tabelle |
g) | missioni del personale di cui al punto f) | in base alle diarie CNR |
h) | acquisizione o noleggio di apparecchiature specifiche |
al costo |
i) | acquisizione di pubblicazioni e documentazione | al costo |
l) | acquisizione di servizi esterni e di prestazioni professionali |
al costo |
m) | spese generali della struttura che eroga la prestazione (energia elettrica, riscaldamento, pulizia, cancelleria, posta, telefono, predisposizione di elaborati, ecc.) |
10% della somma delle voci da a) a l) più 5% Fondo garanzia per mancati incassi |
n) | spese generali dell'amministrazione centrale del CNR (gestione amministrativo-contabile) |
5% della somma delle voci da a) a l) |
o) | valutazione della professionalità della prestazione (ricavo netto) |
percentuale della somma delle voci da a) a l) |
L'apporto individuale, con riferimento alle singole note, sarà registrato a cura del Direttore della Struttura e comunicato annualmente alla Amministrazione.
Art. 4
Ripartizione dei proventi
Art. 5
Compensi al personale
Livello funzionale | Coefficiente |
1° | 1.8 |
2° | 1.5 |
3° | 1.3 |
dal 4° al 10° | 1.0 |
Art. 6
Prestazioni espletate da altri organi CNR a favore del S.S.N.
La ripartizione e la destinazione delle entrate derivanti dalle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale prestata dal personale CNR operante in strutture diverse da quelle di cui all'art. 2, comma c, del presente regolamento, devono, in parte spese, coprire prioritariamente tutti i costi sostenuti dall'Ente, tenuto conto dei criteri informatori del presente regolamento. Pertanto, al personale CNR che presta la propria opera per tale attività si applica il disposto del presente regolamento.
Art. 7
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1998.