Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Direzione
Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse
Circolare n.
14/2006
AMMCNT – CNR
N. 0036013 del 08/05/2006
A
Dirigenti/Direttori
delle Unità Organiche e Strutture
del C.N.R.
Loro Sedi
Oggetto: Contratti di ricerca con la
U.E. art.
72 DPR 633/72 - recupero Iva sulle fatture pregresse.
Con riferimento alla precedente Circolare
del CNR n. 13/2006, prot. AMMCNT – CNR N. 0021330
del 13 marzo 2006, con la quale sono stati forniti, a seguito della
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 50/2006, i primi
chiarimenti concernenti l'applicazione dell’art.
72, comma 3, punto 3) del DPR 633/72, si trasmettono le
direttive elaborate dalla Ragioneria della S.A.C. concernenti la
possibilità di recuperare
l’Iva anche per le fatture pregresse ricevute prima della
pronuncia dell’Agenzia.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Novella Coppa
Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Direzione
Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse
Ragioneria
della Struttura Amministrativa Centrale
Dirigente
Il Dirigente
Ufficio
Contabilità Fiscale
Il Responsabile
Oggetto: Contratti di ricerca con la
U.E. art.
72 DPR 633/72 - recupero Iva sulle fatture pregresse.
Si fa riferimento alla precedente Circolare
del CNR n. 13/2006,
prot. AMMCNT – CNR N. 0021330 del 13 marzo 2006, con la quale
sono stati forniti, a seguito della Risoluzione dell’Agenzia
delle Entrate n. 50/2006 del 4 aprile 2006, i primi chiarimenti
concernenti l’applicazione dell’art.
72, comma 3, punto 3) del DPR 633/72.
Si rammenta in sintesi che con la nuova pronuncia interpretativa
l’Agenzia delle Entrate, tra l’altro, accogliendo
integralmente la soluzione prospettata dagli Scriventi:
- inquadra i contratti stipulati con la U.E., riguardanti i
Programmi Quadro, nell’ambito degli accordi concernenti
l’attività di promozione della ricerca e
dello
sviluppo tecnologico, con i quali si instaura un rapporto di
collaborazione di natura istituzionale (e non un rapporto commerciale a
prestazioni corrispettive);
- stabilisce definitivamente la non imponibilità
Iva sugli
acquisti di beni e di servizi effettuati in esecuzione dei contratti di
cui al punto precedente, nei limiti della partecipazione della Unione
stessa, indipendentemente quindi dalla natura sinallagmatica del
rapporto intercorrente tra U.E. e CNR.
E’ stata così estesa la possibilità,
per il C.N.R.,
di acquistare dai propri fornitori in regime agevolato di non
imponibilità I.V.A., ai sensi dell’art. 72, comma
3, n. 3)
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – quindi con un concreto
diretto risparmio di risorse pari al 20% dell’ammontare degli
acquisti di cui trattasi – beni e servizi necessari per
l’esecuzione di contratti di ricerca e di associazione
conclusi
con l’Unione Europea (e riguardanti in particolare i
Programmi
Quadro) e nei limiti
della partecipazione della Unione stessa.
La soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate
consente,
quindi, l’integrale spendibilità dei finanziamenti
erogati
dalla U.E. al CNR relativamente ai contratti di ricerca stipulati con
la stessa, anche in
ambito istituzionale.
Come anticipato nella Circolare n. 13, in merito è stata
verificata anche la possibilità di recuperare
l’Iva relativa alle fatture, già ricevute, prima
della
pronuncia dell’Agenzia, nel corso del 2005 e del 2006,
concernenti gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi effettuati
in esecuzione dei contratti con la U.E..
Dopo numerosi approfondimenti in materia si è arrivati alla
conclusione che i centri di responsabilità che hanno
trattato come
istituzionali
i contratti stipulati con la U.E. ed hanno effettuato acquisti di beni
e di servizi in esecuzione dei medesimi contratti, con addebito
dell’Iva, possono recuperare l’Iva medesima, ai
sensi
dell’art.
26 del DPR 633/72, limitatamente
alle operazioni effettuate nel corso dell’ultimo anno,
ed in misura comunque sempre proporzionale alla partecipazione della
U.E.. A tal fine si ricorda che l’art.
6 del DPR 633/72 prevede
che il momento di effettuazione dell’operazione corrisponde:
- per gli
acquisti di beni:
data della consegna dei medesimi (in questo caso la nota di credito
può essere emessa entro 365 giorni dalla data di consegna
del
bene).
- per le
prestazioni di servizi:
data del pagamento del corrispettivo ovvero la data della fattura se la
stessa è stata emessa antecedentemente al pagamento (in
questo
caso la nota di credito può essere emessa entro 365 giorni
dalle
predette date).
Ad esempio: bene
consegnato o fattura emessa in data 1 giugno 2005, la relativa nota di
variazione può essere emessa entro il 31 maggio 2006 (oltre
tale
termine la normativa non consente di emettere note di variazione per
storno Iva).
Si segnala che le note di variazione (note di credito) rilasciate dal
fornitore devono necessariamente contenere l’indicazione:
- dei numeri delle fatture cui si riferiscono;
- gli estremi dei relativi contratti U.E. indicati dai
singoli
centri di responsabilità nella istanza di richiesta di
emissione
della nota di variazione;
- la non imponibilità Iva ai sensi dell’art.
72, comma 3, numero 3) del DPR 633/72.
Il
procedimento amministrativo da seguire varia a seconda delle seguenti
condizioni A), B), C) e D):
A) Fatture registrate
nell’esercizio 2005 e già pagate
- istanza
motivata al fornitore con indicazione delle sole fatture rientranti
nella condizione A) (modello in allegato
1)
con la quale si richiede di rettificare, ai sensi dell’art.
26
del DPR 633/72, attraverso l’emissione di una nota
di variazione
(nota di credito), le predette fatture concernenti i beni ceduti ed i
servizi prestati al CNR in esecuzione di specifici contratti stipulati
con la U.E.;
- ricevimento
della nota di variazione trasmessa dal fornitore (nota di
credito) relativa delle sole fatture rientranti nella condizione A);
- pagamento da
parte del fornitore dell’Iva applicata sulle
fatture in
questione e relativamente alle quali è stata emessa nota di
variazione,
tramite bonifico sul sul conto corrente n.
218155 ABI 01005 CAB 03392
CIN S intestato al CNR, (si consiglia di far
indicare al fornitore nel
bonifico la seguente causale “xxx (codice in SIGLA
identificativo
dell’Istituto), rimborso Iva nota credito n.
……… del …….
“, che
consenta al centro di responsabilità la pronta
individuazione del
sospeso di entrata);
- individuazione
in SIGLA da parte del singolo centro di responsabilità
del sospeso di entrata e sua attribuzione al medesimo
centro di
responsabilità;
- registrazione
di un accertamento di entrata nella contabilità
del
Centro di responsabilità sul capitolo 04.02.003
“Recuperi e rimborsi
diversi”;
- registrazione
di un documento generico attivo, di importo
corrispondente alla nota di variazione (nota di credito) e quindi al
sospeso di entrata;
- emissione di
una reversale a regolamento di sospeso;
- proposta di
variazione al Piano di gestione in entrata ed in uscita per
l’utilizzo dell’importo recuperato.
B) Fatture registrate
nell’esercizio 2006, già pagate nel caso in cui il
medesimo fornitore non abbia altre fatture da incassare
- istanza
motivata al fornitore con indicazione delle sole fatture
rientranti nella condizione B) (modello in allegato 1) con la quale si
richiede di rettificare, ai sensi dell’art.
26 del DPR 633/72,
attraverso l’emissione di una nota di variazione (nota di
credito), le
fatture concernenti i beni ceduti ed i servizi prestati al CNR in
esecuzione di specifici contratti stipulati con la U.E.;
- ricevimento
della nota di variazione (nota di credito) trasmessa dal
fornitore relativa delle sole fatture rientranti nella condizione B),
e
registrazione in contabilità con le modalità
solite; il sistema
contabile SIGLA proporrà la registrazione di un accertamento
di entrata
che dovrà essere imputato sul capitolo 04.02.003
“Recuperi e rimborsi
diversi”; parimenti la procedura considererà la
nota di credito come
documento generico di entrata;
- pagamento da
parte del fornitore dell’Iva applicata sulle
fatture in
questione e relativamente alle quali è stata emessa nota di
variazione,
tramite bonifico sul sul conto corrente
n. 218155 ABI 01005 CAB 03392
CIN S intestato al CNR, (si consiglia di far
indicare al fornitore nel
bonifico la seguente causale “xxx (codice in SIGLA
identificativo
dell’Istituto), rimborso Iva nota credito n.
……… del …….
“, che
consenta al centro di responsabilità la pronta
individuazione del
sospeso di entrata);
- individuazione
in SIGLA del sospeso di entrata e sua attribuzione al
Centro di responsabilità;
- emissione di
una reversale a regolamento di sospeso sui documenti di
cui al punto 2 e 4;
- proposta di
variazione al Piano di gestione in entrata ed in uscita per
l’utilizzo dell’importo recuperato.
C) Fatture registrate
nell’esercizio 2006, già pagate nel caso in cui il
medesimo fornitore abbia altre fatture da incassare
- istanza
motivata al fornitore con indicazione delle sole fatture rientranti
nella condizione C) (modello in allegato
1)
con la quale si richiede di rettificare, ai sensi dell’art.
26
del DPR 633/72, attraverso l’emissione di una nota
di variazione
(nota di credito), le fatture concernenti i beni ceduti ed i servizi
prestati al CNR in esecuzione di specifici contratti stipulati con la
U.E.;
- ricevimento
della nota di variazione (nota di credito) trasmessa dal
fornitore relativa delle sole fatture rientranti nella condizione C)
e
registrazione in contabilità con le modalità
solite;
- emissione del
mandato di pagamento al fornitore della fattura ancora da
pagare (diversa da quella
a cui si riferisce la nota di credito)
decurtato dell’importo della nota di credito.
D) Fatture registrate
nell’esercizio 2005 o 2006 non ancora pagate
- istanza
motivata al fornitore con indicazione delle sole fatture
rientranti nella condizione D) (modello in allegato 1) con la quale si
richiede di rettificare, ai sensi dell’art.
26 del DPR 633/72,
attraverso l’emissione di una nota di variazione (nota di
credito), le
fatture concernenti i beni ceduti ed i servizi prestati al CNR in
esecuzione di specifici contratti stipulati con la U.E.;
- ricevimento
della nota di variazione (nota di credito) trasmessa dal
fornitore relativa delle sole fatture rientranti nella condizione D),
e
registrazione in contabilità con le modalità
solite;
- emissione del
mandato di pagamento al fornitore della fattura ancora da
pagare decurtato dell’importo della nota di credito.
Si precisa, inoltre, che il fornitore potrà recuperare
l’Iva che versa al centro di responsabilità del
CNR
attraverso la registrazione nella propria contabilità della
nota
di variazione (nota di credito). La stessa, infatti, genera nella
liquidazione Iva periodica mensile o trimestrale il diritto ad una
detrazione in misura pari al corrispondente importo risultante dalla
nota di variazione.
Si allega alla presente anche uno schema di sintesi (Allegato 2)
riepilogativo delle direttive sopra riportate.
Rag. Massimo
Saporiti
Dott. Alessandro Preti
____________________
Allegati:
1. schema di dichiarazione al fornitore per
la richiesta di emissione di una nota di variazione;
2. schema di sintesi del recupero Iva su
fatture pregresse.